Ai fini Naspi, per l’Inps rilevano ferie, festività,
maternità ed infortuni? Fondazione Studi con la circolare n. 24/2015, si
sofferma sulle criticità delle nuove norme sugli ammortizzatori sociali dopo le
istruzioni del ministero del lavoro e dell’Inps. Quest’ultima è giunta dopo
oltre 2 mesi dall’entrata in vigore della norma (Dlgs n. 148/15), senza fornire
i necessari chiarimenti su aspetti chiave del provvedimento lasciando
professionisti e imprese ancora nell’incertezza. Manca, inoltre, la disciplina
attuativa della cassa integrazione per l’apprendistato professionalizzante ed
il regime di calcolo del contributo addizionale.
La Naspi riguarda i lavoratori subordinati, con anzianità di
effettivo lavoro pari a 90 giornate alla data di richiesta del trattamento.
Requisito non richiesto per domande relative a trattamenti ordinari di
integrazione salariale per eventi non oggettivamente evitabili del settore
industriale.
Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80%
della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non
prestate. Il trattamento sostituisce in caso di malattia l’indennità
giornaliera a carico istituto, nonché l’eventuale integrazione contrattualmente
prevista.
Secondo il ministero del lavoro per giornate di “effettivo
lavoro” devono intendersi le giornate di effettiva presenza al lavoro, a
prescindere dalla loro durata oraria, compresi i periodi di sospensione del
lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità (circolare n.
24/15).
L’Inps con la circolare n. 197/15 si limita a riprodurre
quanto già anticipato dal ministero del lavoro.
Al contrario, già in passato l’Inps era stato chiamato ad
interpretare una previsione normativa che fa riferimento al “lavoro effettivo”
come nel caso del Dlgs n. 22/15 in materia di Naspi in cui fissa i requisiti
necessari per ottenere la disoccupazione: “30 giornate di lavoro effettivo, a
prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del
periodo di disoccupazione”.
In quella occasione l’Inps (circolare n. 94/15) ha preso una
posizione completamente diversa rispetto alla circolare n. 197/15 affermando
che:
-
il lavoro effettivo corrisponde alle giornate
indicate nel flusso mensile UNIEMENS - con i quali i datori di lavoro
trasmettono i dati retributivi e contributivi - col codice “S” (quindi
escludendo, malattia, infortunio, ferie, permessi, festività, ecc).
-
le giornate di malattia, infortunio e assenze
per permessi e congedi “determinano un ampliamento - pari alla durata degli
eventi medesimi - del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il
requisito delle trenta giornate”.
Peraltro, con la posizione espressa nella richiamata
circolare n.197/15 l’Inps penalizza i lavoratori che operano all’interno di
aziende che adottano la settimana corta (lunedì -venerdì) rispetto a quelle che
adottano la settimana di lavoro ordinaria (lunedì -sabato).
Quindi, a fronte della medesima previsione normativa si
registrano posizione interpretative diametralmente opposte.

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