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OGGETTO:
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con la presente circolare si illustra la disciplina
dell’assegno ordinario di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 148/2015, quale
misura di sostegno al reddito, assicurata dai Fondi di solidarietà bilaterali,
in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali
previste per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, in
favore dei lavoratori operanti in settori non rientranti nel campo di
applicazione della cassa integrazione guadagni.
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INDICE:
1.
Quadro normativo.
2.
Campo di applicazione oggettivo e soggettivo
3.
Entrata in vigore
4.
Causali
5.
Misura della prestazione
6.
Durata massima della prestazione
6.1
Durata massima complessiva della prestazione
7. Contribuzione
correlata
8.
Contributo addizionale
9.
Presentazione della domanda
10.
Assegno ordinario e attività di lavoro
11.
Assegno ordinario e altre prestazioni
12.
Flusso amministrativo
13.
Pagamento delle prestazioni
14.
Gestione della domanda durante il periodo transitorio
1. Quadro normativo.
Il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in
attuazione della delega di cui all’art. 1, c. 2, lett. a), punto 7, della legge
183/2014, ha riordinato la materia degli ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro in un Testo Unico, il cui Titolo II racchiude la disciplina
dei Fondi di solidarietà bilaterali.
Nel suo compito di riordino della materia, il
legislatore ha previsto anche l’abrogazione della previgente normativa e di
ogni altra norma contraria ai dettami contenuti nel nuovo testo legislativo tra
cui, l’art. 3, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, di disciplina
dell’assegno ordinario.
Al pari di quanto previsto nel previgente sistema
normativo, la funzione principale dei Fondi di solidarietà di cui all’art. 26
del D.lgs. è garantire una tutela a sostegno del reddito in caso di sospensione
o riduzione dell’attività lavorativa a favore dei lavoratori occupati in
settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in
materia di cassa integrazioni guadagni.
A tale scopo, i Fondi di solidarietà bilaterali, ai
sensi dell’art. 30, “Assicurano, in relazione alle causali previste dalla
normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, la
prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all’integrazione
salariale”.
Pertanto, anche nell’attuale sistema normativo,
l’assegno ordinario assolve l’importante funzione di trattamento di
integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa. Rispetto al passato, però, la nuova disciplina prevede, mutuando la
normativa prevista per la cassa integrazioni guadagni, una razionalizzazione
delle causali e una durata della prestazione diversificata a seconda della causale
invocata. Il citato art. 30, a tal proposito, prevede che “I fondi stabiliscono
la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio
mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime
previste” dalle causali individuate per la cassa integrazioni guadagni
ordinaria e straordinaria.
Infine, stante l’identità di ratio, come norma
di chiusura, il legislatore ha stabilito all’art. 30, c. 1, l’applicabilità
all’assegno ordinario, nei limiti della compatibilità, della normativa in
materia di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Ciò premesso, con la presente circolare si vuole
illustrare la disciplina dell’assegno ordinario assicurato, a norma dell’art 30
del D.lgs. 148/2015, dai Fondi di solidarietà costituiti ai sensi dell’art. 26,
c. 1, del medesimo D.lgs.
2. Campo di applicazione oggettivo e soggettivo
L’art. 26, c. 4, del D.lgs n. 148/2015 stabilisce che
l’ambito di applicazione dei Fondi è determinato nei decreti istitutivi degli
stessi. Sono infatti le parti sociali, sulla base degli accordi o contratti
collettivi stipulati, con riferimento al peculiare settore di attività, a
stabilire la natura giuridica e la classe di ampiezza dei datori di lavoro
obbligati alla contribuzione al Fondo.
Pertanto, ai fini di una puntuale ricognizione del
campo di applicazione sia oggettivo che soggettivo, in relazione alla concreta
possibilità di avvalersi dell’assegno ordinario e delle relative modalità, si
rinvia alle circolari esplicative della disciplina di ciascun Fondo.
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Ampliamento
platea dei beneficiari
Dal punto di vista soggettivo, l’art. 26, c. 7,
specifica che i fondi sono obbligatori per tutti i settori che non rientrano
nell’ambito di applicazione del titolo I del D.lgs. in commento, in relazione
ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti compresi
gli apprendisti. Le prestazioni ed i relativi obblighi contributivi non si
applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.
Il successivo comma 8 prevede che i Fondi già
costituiti alla data di entrata in vigore del decreto, si adeguano alle norme
dell’art. 7 entro il 31 dicembre 2015.
Nell’ottica della semplificazione dell’attività
amministrativa, al fine di rendere il più fluida possibile la transizione
nella nuova disciplina da parte dei Fondi già vigenti, garantendo che non vi
sia alcuna soluzione di continuità all’operato degli stessi, l’adeguamento di
cui al comma 8 è obbligatorio esclusivamente per quei fondi che presentano
disposizioni difformi rispetto al precetto del comma 7.
Per tutti gli altri Fondi, già conformi al dettato
del comma 7, non è dunque necessario alcun adeguamento, con l’avvertenza che,
così come specificato dall’art. 46, c. 5, il rinvio da parte dei suddetti
decreti all’art. 3, cc. da 4 a 45, della legge 92/2012 o ad altre
disposizioni abrogate, si intendono riferiti alle corrispondenti norme del
D.lgs.
A titolo esemplificativo, sulla base di quanto sopra
esposto, in termini di durata della prestazione, il rinvio di cui all’art.
10, c. 5, del D.I. 83486/2014 (Fondo credito) all’articolo 3, comma 31, della
legge n. 92/2012 va riferito all’omologo art. 30, c. 1, del D.lgs. in
parola.
Si precisa, infine, che l’inciso di cui all’art. 26,
c. 8, “I fondi già costituiti ai sensi del comma 1”, si intende riferito sia
ai Fondi costituiti a norma dell’abrogato comma 4, art. 3, della legge 28
giugno 2012, n. 92, sia ai Fondi adeguati a norma degli abrogati commi 42 e
45 del medesimo articolo.
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3. Entrata in vigore
A norma dell’art. 44, salvo diversamente indicato, le
disposizioni del decreto legislativo in commento, esplicitate nella presente
circolare, trovano applicazione a tutti i trattamenti di integrazione salariale
richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto anche se hanno
ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o comunque iniziati
prima di questa data, con le precisazioni evidenziate nel box sottostante.
Il successivo art. 47, c. 1, specifica che il decreto
entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovverosia dal 24 settembre 2015.
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Decorrenza della prestazione
Pertanto, alle domande di assegno ordinario
presentate dal 24 settembre 2015, si applicano le seguenti disposizioni:
Alle domande presentate dal 24 settembre 2015, per
eventi di sospensione o riduzione antecedenti o comunque iniziati prima di
questa data, si applicano le modalità di presentazione della domanda ove
previste dai singoli decreti istitutivi. In più, alle stesse, ai fini del
computo dei limiti di durata previsti dagli artt. 4, c. 1 e 12, c. 5, così
come descritti nei successivi paragrafi 6 e 6.1, si prendono in
considerazione esclusivamente i periodi di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa decorrenti dal 24 settembre 2015.
Sempre in tema di durata della prestazione, i
trattamenti richiesti prima dell’entrata in vigore del decreto in commento, a
norma dell’art. 44, c. 2, ai fini del calcolo della durata massima
complessiva di cui all’art. 4, cc. 1 e 2, si computano per la sola parte del
periodo autorizzato successiva a tale data.
A titolo puramente esplicativo si riporta il
seguente esempio:
A) domanda presentata il 14/09/2015 (prima
dell’entrata in vigore del decreto legislativo)
B) domanda presentata il 28/09/2015 (dopo l’entrata
in vigore del decreto legislativo)
Stante l’immediata applicabilità della nuova
disciplina, per le domande presentate a decorrere dal 24 settembre 2015, non
trovano applicazione le norme relative alla gestione di eventuali periodi
transitori, previste dai singoli decreti di adeguamento dei Fondi. Ciò in
virtù del fatto che, ove previsti, tali periodi transitori sono riferiti alla
gestione della transizione verso l’abrogato art. 3, della legge 92/2012,
nell’ambito di un non più vigente quadro normativo.
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4. Causali
L’art. 30, c. 1, identifica gli eventi che possono
giustificare il ricorso all’assegno ordinario con le causali previste dalla
normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie,
rispettivamente dagli artt. 11 e 21 del D.lgs. citato, illustrati nella
circolare n. 197 del 02/12/2015 (ordinarie) e nelle circolari n. 24 del 5
ottobre 2015 e n. 30 del 9 novembre 2015 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (straordinarie).
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Causali assegno ordinario
A titolo meramente esemplificativo, si ricorda che
l’assegno ordinario, dal 24 settembre 2015, può essere richiesto per le
seguenti causali:
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L’intervento, dunque, è finalizzato a supportare sia
ipotesi di crisi aziendali contingenti e di breve durata, sia ipotesi di crisi
aziendali prolungate nel tempo e legate ad un ridimensionamento produttivo,
ovvero per evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di
esubero del personale.
L’art. 16, c. 2, del D.lgs., ai fini della concessione
del trattamento di integrazione con riferimento alla prime due causali, rinvia
ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, la
definizione dei criteri di esame delle domande di concessione.
Per gli interventi straordinari, invece, l’articolo 21
delinea i connotati primari dei programmi di riorganizzazione aziendale, di
crisi aziendale e dei contratti di solidarietà.
Nello specifico, il programma di riorganizzazione
aziendale deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le
inefficienze della struttura gestionale o produttiva. Detto programma deve
contenere indicazioni sugli investimenti e sull’eventuale attività di
formazione. Il programma in questione deve, in ogni caso, essere finalizzato a
un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni
o alle riduzioni dell’orario di lavoro.
Il programma di crisi aziendale deve contenere un
piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva,
finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve
indicare, inoltre, gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi
concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività
aziendale e alla salvaguardia occupazionale.
Il contratto di solidarietà è stipulato dall’impresa
attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs.
n. 81/2015 , che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di
evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del
personale anche attraverso un suo più razionale impiego. La riduzione media
oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero,
settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà.
Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di
lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo
per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Il trattamento
retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti
retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi
antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di
integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi
aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli
accordi devono specificare le modalità attraverso le quali l’impresa, per
soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento,
nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro
prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione
salariale.
In attesa del decreto di cui al citato art. 16 e delle
eventuali circolari applicative del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di definizione dei criteri di esame delle domande di concessione,
riferite alle situazioni aziendali dovute ad eventi transitori ed a situazioni
temporanee di mercato si ritiene che la volontà del legislatore sia di
vincolare le aziende al ricorso ai trattamenti di integrazione salariale, solo
ed esclusivamente in tutti quei casi in cui ciò sia necessario per una ripresa
dell’attività produttiva. Dunque, l’assegno ordinario, al pari degli altri
trattamenti di integrazione salariale, si pone come uno strumento primario per
la salvaguardia dei livelli occupazionali dell’azienda volto al recupero dei
livelli produttivi della stessa. Da questo punto di vista, rispetto al passato,
emerge chiaramente, al di là della durata più o meno lunga dell’evento che ha
determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, la natura
transitoria della causale e la necessità della ripresa dell’attività
produttiva.
Infine, fino alla data del 31/12/2015, l’assegno
ordinario può essere richiesto anche nel caso in cui l’impresa sia sottoposta a
procedura consorsuale con continuazione dell’esercizio di impresa (art. 2,
comma 70, legge 92/2012). In tale eventualità, come specificato
nell’allegato 1 alla cir. 122/2015, al quale interamente si rimanda, per poter
accogliere favorevolmente la domanda è necessario che l’azienda sia stata
autorizzata alla continuazione dell’esercizio d’impresa.
5. Misura della prestazione
L’art. 30, c. 1, stabilisce la misura della
prestazione in un importo almeno pari all’integrazione salariale.
Ancora una volta, dunque, il legislatore rimette alla
volontà delle parti la quantificazione dell’importo della prestazione,
vincolandole a stabilire una misura minima almeno pari all’importo previsto per
l’integrazione salariale.
Pertanto, fermo restando il limite minimo, ciascun
Fondo può derogare all’importo massimo mensile dell’integrazione salariale
stabilito dall’art. 3, comma 5, del D.lgs. 148/2015.
Con riguardo alla riduzione dell’integrazione
salariale prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, su parere del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota prot. 29/0005956/P del 09
dicembre 2015), si ritiene che la stessa non sia applicabile ai fondi di
dolidarietà, salvo che il decreto istitutivo di ciascun Fondo non ne preveda
espressamente l’applicazione.
La ragione della non applicabilità della suddeta
riduzione, salvo diversa disposizione dei decreti istitutivi dei Fondi, si
rinviene nel fatto che la stessa, introdotta dalla legge finanziaria per il
1986, è finalizzata a contenere la spesa pubblica per le prestazioni
integrative del reddito e per le prestazioni previdenziali e sostitutive del
reddito. Tale finalità non sussiste nel caso di prestazioni erogate dai Fondi
di solidarietà che vengono finanziati mediante il versamento di contrivuti a
carico dei datori di lavoro e de lavoratori del settore.
Gli importi dell’assegno ordinario, nonché la
retribuzione mensile di riferimento, con effetto dal 1° gennaio di ciascun
anno, sono aumentati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante
dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e impiegati.
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Misura del contratto di solidarietà
Rispetto al previgente sistema, stante l’abrogazione
dell’art. 1 della legge 863/84 e dell’art. 13 della legge 223/91 ad opera dell’art.
46, c. 1, lettere i) e m), anche al contratto di solidarietà, ristrutturato
come casuale della cassa integrazione guadagni straordinaria, si applica la
misura generale sancita dall’art. 3, c. 1, con i relativi massimali.
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6. Durata massima della prestazione
A norma dell’art. 30, c. 1, i Fondi stabiliscono la
durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio
mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime
previste per le causali della cassa integrazioni guadagni ordinaria e
straordinaria, illustrati nella circolare n. 197 del 2 dicembre 2015
(ordinarie) e nelle circolari n. 24 del 5 ottobre 2015 e n. 30 del 9 novembre
2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (straordinarie).
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Durata massima diversificata delle prestazioni
Rispetto alla previgente disciplina, il legislatore
ha optato per una durata della prestazione modulata sulla causale richiesta,
per meglio rispondere alle esigenze che determinano la sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa
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Di seguito si riportano, a titolo meramente
ricognitivo, le linee principali della disciplina applicabile all’assegno
ordinario.
Per gli eventi di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa riconducibili alle causali della CIGO (eventi
transitori e non imputabili e situazioni temporanee di mercato) il trattamento
può essere corrisposto, a norma dell’art. 12, fino ad un periodo massimo di 13
settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo
di 52 settimane. Nell’eventualità in cui l’impresa abbia fruito di 52 settimane
continuative di trattamento, una nuova domanda può essere proposta per la
medesima unità produttiva per la quale il trattamento è stato concesso, solo
quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività
lavorativa. L’assegno ordinario riferito a più periodi consecutivi non può
comunque superare la durata di 52 settimane in un biennio mobile. I trattamenti
conseguenza di eventi oggettivamente non evitabili non rientrano nel computo
delle 52 settimane.
Tale ultima regola di computo, riveste carattere di
specialità in quanto relativa esclusivamente ai limiti di fruizione della CIGO.
Si ritiene, pertanto, che la stessa non possa essere estesa alla valutazione
del limite complessivo delle integrazioni salariali dei 24 mesi nel quinquennio
mobile, fissato dall’art. 4, c. 1, di cui al successivo paragrafo.
Ai sensi dell’art. 12, comma 5, nei limiti di durata
così definiti, per le causali riferibili alla CIGO, non possono comunque essere
autorizzate ore di integrazione salariale eccedenti il limite di un terzo delle
ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile con riferimento a tutti i
lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la
domanda.
Nell’eventualità di sospensioni o riduzioni di
attività lavorativa riconducibili alle causali della CIGS, l’art. 22 prevede le
seguenti durate:
Per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale,
possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell’80%
delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al
programma autorizzato. Tale disposizione, ai sensi dell’art. 44, c. 3, non si
applica per i primi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Stante il disposto dell’art. 46, c. 5, i rinvii
contenuti nei decreti istitutivi dei singoli fondi a norme o leggi abrogate dal
D.lgs. 148/2015, si intendono riferiti alle corrispondenti norme del medesimo
decreto.
Pertanto, in tutti quei casi in cui, in termini di
durata, i decreti richiamano l’art. 3, c. 31, ovvero l’art. 6, cc. 1, 3 e 4,
gli stessi devono intendersi riferiti alla corrispondente disposizione di cui
all’art. 30, c. 1.
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Durata
massima delle singole causali
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Si precisa che i limiti di durata previsti dall’art.
30, c. 1, devono essere intesi come i limiti entro i quali i decreti possono
stabilire la durata dell’intervento prevista per i singoli Fondi. Pertanto,
nell’ambito di questi limiti, i Fondi ben possono prevedere durate diverse,
purché non inferiori, nel minimo, a 13 settimane, e non superiori, nel massimo,
alle durate previste dagli artt. 12 e 22. E’, ad esempio, il caso del Fondo
Solimare che, a norma dell’art. 6, c.1, del D.I. 90401/2015, prevede per l’assegno
ordinario una durata massima non inferiore ad un ottavo delle ore
complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile e comunque non
superiore a 12 mesi.
Per la disciplina specifica si rimanda alla normativa
di dettaglio di ciascun fondo contenuta nei decreti interministeriali, che sarà
illustrata con apposita circolare.
6.1 Durata massima complessiva della prestazione
A norma dell’art. 4, c .1, per ciascuna unità
produttiva il trattamento concesso per le causali CIGO e CIGS non può superare
la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo
quanto disposto dall’art. 22, comma 5.
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Eccezione alla durata massima complessiva della
prestazione di cui all’art. 4, c. 1.
Eccezione al limite massimo complessivo stabilito
dall’art. 4, c. 1, è rappresentata dall’art. 22, c. 5, in base al quale, a
determinate condizioni, la durata massima della prestazione può estendersi
fino a 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile. Ciò in quanto,
secondo il richiamato dettato normativo, ai fini del calcolo della durata
massima complessiva di cui all’articolo 4, comma 1, entro il limite di 24
mesi nel quinquennio mobile, la durata dei trattamenti per la causale di
contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà. Oltre tale
limite la durata di tali trattamenti viene computata per intero.
Pertanto, sulla base del richiamato disposto, sarà
possibile, a seconda della combinazione delle causali invocate, avere le
seguenti durate massime:
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Ai fini del computo della durata della prestazione nel
quinquennio mobile si considera la prima settimana oggetto di sospensione e, a
ritroso, si valuteranno le 259 settimane precedenti (quinquennio mobile). Se in
tale arco temporale risulteranno già autorizzate 104 settimane (24 mesi) il
trattamento richiesto non potrà esser riconosciuto. Tale conteggio verrà
ripetuto per ogni ulteriore settimana di integrazione richiesta, fatto salvo
quanto disposto dall’art. 22, comma 5.
Infine, in applicazione dell’art. 44, c. 2, il sistema
di osservazione del quinquennio mobile non prenderà in considerazione periodi
anteriori al 24 settembre 2015.
7. Contribuzione correlata
L’art. 34, stabilisce che per i periodi di erogazione dell’assegno
ordinario è dovuta alla gestione d’iscrizione del lavoratore interessato, a
carico del relativo Fondo, il versamento della contribuzione correlata alla
prestazione. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto
dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ed è utile per il
conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la
determinazione della misura.
8. Contributo addizionale
L’art. 33 prevede che il datore di lavoro che ricorra
alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia obbligato al
versamento di un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle
retribuzioni perse, in misura non inferiore all’ 1,5%.
Anche in materia di contributo addizionale, il
legislatore, rinvia alla volontà delle parti per la determinazione della
percentuale dovuta dai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione
dei singoli Fondi, stabilendo una misura minima. Pertanto, si rinvia a quanto
stabilito nelle circolari esplicative dei decreti istitutivi dei singoli Fondi.
La base di calcolo per l’applicazione del contributo
addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori
coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario.
Per il Fondi di integrazione salariale, diversamente,
il comma 8 dell’articolo 29 stabilisce la misura della contribuzione
addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all’utilizzo della
prestazione dell’assegno ordinario pari al 4 per cento della retribuzione
persa.
9. Presentazione della domanda
A norma dell’art. 30, c. 2, la domanda di assegno
ordinario deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15
giorni dall’inizio della stessa.
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Termini di presentazione della domanda
Rispetto al sistema previgente, l’attuale assetto
normativo introduce, pertanto, due differenti termini, uno iniziale, prima
del quale non può essere presentata la domanda, ed uno finale.
Si tratta di termini ordinatori, il cui mancato
rispetto non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso
di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della stessa e, nel
caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza
della prestazione.
Sotto quest’ultimo punto di vista, stante il
richiamo dell’art. 30, c. 1, all’applicabilità, nei limiti della
compatibilità, della normativa in materia di integrazioni salariali
ordinarie, è applicabile il disposto di cui all’art. 15, c. 3, in base al
quale la presentazione tardiva della domanda comporta che l’eventuale
trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi
anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal
lunedì della settimana precedente).
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La domanda deve essere inoltrata all’Istituto, nei
termini descritti, esclusivamente on-line, per il tramite della
procedura illustrata nella circ. 122 del 17 giugno 2015, alla quale si rimanda
per quanto qui non disposto.
In caso di domande presentate prima del termine
iniziale di 30 giorni dalla data di inizio della sospensione, la procedura non
consentirà l’inoltro della domanda invitando l’utente a ripresentarla nei
termini di legge.
In caso di domande presentate oltre il termine finale,
ai sensi del richiamato disposto di cui all’art. 15, c. 3, e del conseguente
slittamento in avanti della prestazione, ai fini di una corretta
rideterminazione delle ore di sospensione e della stima della prestazione, il
datore di lavoro dovrà comunicare all’Istituto, per il tramite del modello
allegato (all. 1), le ore di sospensione effettuate nei periodi non
indennizzabili a causa della presentazione tardiva dell’istanza.
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Esempi di termini di presentazione della domanda
Per il periodo di sospensione dal 01/01/2016 al
31/03/2016 il termine ultimo utile per la presentazione della domanda è il
16/01/2016. Per effetto dell’applicazione del richiamato disposto di cui
all’art. 15, c. 3, la presentazione della domanda oltre tale termine non
comporta la perdita del diritto alla prestazione, ma uno slittamento del
termine di decorrenza della stessa, che può decorrere non prima di una
settimana dalla presentazione della domanda (cioè dal lunedì della settimana
precedente).
Così, continuando nell’esempio sopra riportato,
l’eventuale presentazione della domanda in data 20/01/2016, oltre il termine
ordinatorio indicato dalla norma, comporta la decorrenza della prestazione
dal giorno lunedì 11/01/2016. In quest’ultimo caso l’azienda dovrà comunicare
le ore di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa riferite al periodo
non indennizzabile dal 01/01/2016 al 10/01/2016.
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10. Assegno ordinario e attività di lavoro
In base al combinato disposto dell’art. 30, che
prevede per quanto compatibile l’applicazione della disciplina della CIGO
all’assegno ordinario e dell’art. 39, che prevede esplicitamente l’applicazione
dell’art. 8, a norma del comma 2 di quest’ultimo: il lavoratore che svolga
attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione
salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
Come già chiarito con la circolare n. 130 del
04/10/2010, tuttavia, il divieto di cumulo così sancito non va inteso come una
incompatibilità assoluta, potendosi esplicare anche nella forma
dell’incumulabilità parziale. A tal fine, per l’individuazione delle casistiche
che comportano un’incumulabilità totale o parziale, si rinvia a quanto previsto
dalla citata circ. 130/2010.
Il comma 3 del medesimo articolo, pone, a pena di
decadenza, a carico del lavoratore che svolge attività lavorativa, l’obbligo di
comunicazione preventiva dell’inizio della stessa alla sede territoriale
dell’INPS. Tuttavia, tale obbligo è assolto, per quanto attiene la
comunicazione relativa all’attività di lavoro subordinato, dalle comunicazioni
a carico dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo,
di cui all’art. 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
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Obbligo di comunicazione di ripresa attività
lavorativa
Rispetto a quanto stabilito nella circolare 57/2014
la norma in commento ritiene valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
comunicazione anche le comunicazioni a carico delle imprese fornitrici di
lavoro temporaneo (UNILAV SOMM). Pertanto l’obbligo di comunicazione permane
in capo ai soggetti per i quali il datore di lavoro non assolva l’obbligo di
comunicazione ovvero in caso di attività di lavoro autonomo.
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Infine, il comma 1, del citato articolo 8, prevede per
i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata
una sospensione o riduzione superiore al 50 per cento dell’orario di lavoro,
calcolato in un periodo di 12 mesi, la stipula di un patto di servizio
personalizzato a seguito di convocazione presso i centri per l’impiego.
11. Assegno ordinario e altre prestazioni
Stante il generale richiamo all’applicabilità della
disciplina della cassa integrazioni guadagni ordinaria da parte del più volte
citato art. 30, ai Fondi di solidarietà è applicabilel’art. 3, c. 7, che stabilisce
espressamente il principio di prevalenza della CIG sulla malattia.
Pertanto si conferma quanto già disciplinato in via
amministrativa dall’Istituto così come di seguito ribadito.
Se durante la sospensione dal lavoro (cassa
integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad
usufruire delle integrazioni salariali: l’attività lavorativa è infatti
totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che
non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a
percepire le integrazioni salariali.
Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio
della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi:
Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad
una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti
ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.
Per quanto riguarda la conciliabilità con gli altri
istituti, quali ad esempio infortunio sul lavoro, maternità, etc. etc.,
si applicano, sempre nei limiti della compatibilità, le disposizioni vigenti in
materia di cassa integrazione guadagni ordinaria.
12. Flusso amministrativo
La gestione del flusso amministrativo sotteso
all’erogazione dell’assegno ordinario consta di due fasi: una di istruttoria
centralizzata, svolta dalla Direzione Generale e finalizzata all’emissione
della deliberazione da parte del Comitato Amministratore del Fondo, e una
territoriale, svolta dalle Sedi competenti, di gestione del pagamento ai
lavoratori beneficiari.
La domanda di concessione della prestazione è unica
per entrambe le fasi (cfr. circ. 122/2015) e l’intero flusso sarà gestito
mediante un’apposita procedura in corso di implementazione e del cui rilascio,
con le relative istruzioni operative, sarà data notizia con successivo messaggio.
13. Pagamento delle prestazioni
Una volta deliberata la concessione da parte del
Comitato amministratore del Fondo, la stessa è comunicata alla Sede competente
che provvederà a rilasciare l’autorizzazione al conguaglio. L’autorizzazione
rilasciata dalla Sede territoriale è presupposto imprescindibile per la
corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati.
La delibera è inviata anche all’azienda e resa
disponibile all’interno del cassetto bidirezionale.
Il pagamento dell’assegno ordinario, stante
l’esplicito richiamo dell’art. 39 all’art. 7, cc. da 1 a 4, è effettuato di
norma direttamente dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni
periodo di paga e dalla stessa posto a conguaglio sul modello Uniemens.
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Termini
perentori per il conguaglio o la richiesta di rimborso
Rispetto al previgente sistema il
legislatore ha stabilito dei termini perentori per il conguaglio o le
richieste di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori dal
datore.
Le suddette richieste, a norma
dell’art. 7, c. 3, devono essere effettuate, a pena di decadenza entro sei
mesi:
Esempio:
Esempio:
Esempio:
Una volta intervenuto il termine
decadenziale come sopra illustrato, il conguaglio non sarà più operabile né
su denuncia ordinaria né su flussi di regolarizzazione.
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Il pagamento diretto da parte dell’INPS al lavoratore
avente diritto, è ammesso solo ed esclusivamente nell’eventualità di serie e
documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, su espressa richiesta di
questa. In materia si applica la disciplina della Cassa integrazione guadagni
ordinaria.
Per la comunicazione sia dei dati necessari al
recupero delle somme anticipate in caso di pagamento a conguaglio, che dei dati
rilevanti per il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, i datori
di lavoro potranno avvalersi del nuovo flusso Uniemens, secondo le istruzioni
fornite per ciascun Fondo nelle relative circolari esplicative.
14. Gestione della domanda durante il periodo
transitorio
In considerazione dell’immediata operatività del
D.lgs. 148/2015, al fine di consentire alle aziende di poter presentare le
domande senza soluzione di continuità e garantire ai beneficiari continuità di
reddito, in prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda,
il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto e la data
di pubblicazione della presente circolare è neutralizzato.
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Neutralizzazione
termini presentazione domanda
Conseguentemente, per gli eventi
di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti prima
dell’entrata in vigore del decreto 148/2015 o nel periodo c.d. neutralizzato,
la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda è la data
di pubblicazione della presente circolare.
Esempio:
Per gli eventi di sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa occorrenti dal giorno successivo alla data
di pubblicazione della presente circolare, sempre ai fini dei termini di
presentazione della domanda, troverà applicazione la disciplina così come
riformata dalla novella legislativa. Quindi il termine di decorrenza dei 15
giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa.
Esempio:
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In attesa dell’implementazione delle procedure che
consentano ai datori di lavoro di fornire all’istituto le nuove informazioni
richieste dal D.lgs. 148/2015 per la presentazione dell’istanza, l’Istituto
consentirà alle aziende l’invio delle nuove informazioni per il tramite di
autocertificazioni ad hoc da allegare alla procedura DIGIWEB di
presentazione della domanda.
I limiti previsti dal decreto in ordine alle ore
lavorabili nel biennio mobile impongono informazioni dettagliate sui lavoratori
dell’unità produttiva interessata dall’assegno ordinario.
Pertanto, l’Istituto consente l’invio in allegato alla
domanda di un file in formato CSV contenente le informazioni relative ai
lavoratori.
Tale allegato, in via transitoria, potrà essere
trasmesso anche successivamente all’invio della domanda e dovrà essere
compilato rispettando lo schema dati pubblicato sul sito internet www.inps.it.
L’istruttoria dell’istanza da parte dell’Istituto
potrà avere inizio, comunque, solamente dopo la ricezione del suddetto
allegato.
Nello specifico, in aggiunta alle istruzioni già
fornite con circolare 122/2015 in tema di presentazione on-line delle
istanze di accesso alle prestazioni dei Fondi, le aziende devono allegare la
lista dei lavoratori in forza all’Unità produttiva integrata con le
informazioni inerenti alla qualifica, all’orario contrattuale e alle altre
informazioni di cui al prospetto allegato (all. 2);
Infine, il decreto legislativo 148/2015 fa ricorso
alla nozione di unità produttiva come parametro di riferimento per la
sussistenza del diritto alla prestazione relativamente ai seguenti ambiti:
Inoltre, il concetto di unità produttiva, è utilizzato
per individuare le strutture territoriali INPS competenti alla trattazione
delle istanze.
Pertanto, a parziale rettifica della circolare
122/2015, l’istanza di accesso alla prestazione deve essere presentata in
riferimento all’unità produttiva sulla quale insistono i lavoratori sospesi o
ad orario ridotto. Per una corretto inquadramento del concetto di unità
produttiva si rinvia a quanto specificato, in tema di cassa integrazione
guadagni, nella circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 e nel mess. 7336 del
07/12/2015
Da ultimo, in tema di causali, in attesa del decreto
di cui al citato art. 16 e delle eventuali circolari applicative del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di definizione dei criteri di esame delle
domande di concessione, i datori di lavoro istanti potranno continuare ad
avvalersi, per quanto compatibili, delle schede causali attualmente in uso.

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