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giovedì 17 dicembre 2015

Cdl - Lavoro accessorio, autonomo o subordinato?

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 16 Dicembre 2015

Per lavoro accessorio si intendono quelle attività lavorative che non danno luogo a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile per la totalità dei committenti, con l’ulteriore limite di 2.000 euro riferito al singolo committente. Questa la definizione data dal Legislatore nell'art. 48 del Dlgs n. 81/15 senza distinguere tra lavoro subordinato e lavoro autonomo. Così, fino quando l’importo corrisposto con i voucher non supera i limiti legali, il rapporto di lavoro è legittimo e non richiede una specifica qualificazione della sua natura.

Ma questo principio sussisteva già prima del Jobs Act. Le nuove norme hanno soltanto aumentato il limite economico, che rimane l’unico criterio per individuare la legittimità del rapporto di lavoro accessorio, che quindi può riguardare anche un rapporto di lavoro reso in regime di subordinazione, nei limiti predefiniti.

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