Per lavoro accessorio si intendono quelle attività
lavorative che non danno luogo a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di
un anno civile per la totalità dei committenti, con l’ulteriore limite di 2.000
euro riferito al singolo committente. Questa la definizione data dal
Legislatore nell'art. 48 del Dlgs n. 81/15 senza distinguere tra lavoro
subordinato e lavoro autonomo. Così, fino quando l’importo corrisposto con i
voucher non supera i limiti legali, il rapporto di lavoro è legittimo e non
richiede una specifica qualificazione della sua natura.
Ma questo principio sussisteva già prima del Jobs Act. Le
nuove norme hanno soltanto aumentato il limite economico, che rimane l’unico
criterio per individuare la legittimità del rapporto di lavoro accessorio, che
quindi può riguardare anche un rapporto di lavoro reso in regime di
subordinazione, nei limiti predefiniti.

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