In una SAS (immobiliare ATECO: compravendita di beni
immobili effettuata su beni propri) i soci accomandante e accomandatario vanno
iscritti all'Inail?
L’art. 4, punto n. 7, del DPR n. 1124/1965 include tra
coloro che sono compresi nell’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL i “soci
delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque
denominata, costituita ed esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure
non manuale di sovraintendenza al lavoro altrui”.
Come per ogni altro soggetto, l’assoggettamento dei soci
alla tutela assicurativa presuppone anche l’esistenza del requisito oggettivo,
cioè l’esposizione a rischi connessi con le lavorazioni previste dall’art. 1
del DPR n. 1124/1965.
L’INAIL, prendendo atto dell’evoluzione giurisprudenziale in
punto, ha modificato le proprie precedenti istruzioni contenute nelle circolari
n. 32/2000 e 22/2002 e, con circolare 7 novembre 2008, n. 66, ha precisato che
sono da considerare soggetti all’assicurazione obbligatoria i soci impegnati in
attività non manuale di sovraintendenza solo a condizione che tra il socio e la
società si configuri un rapporto di lavoro subordinato.
A fronte del mutato orientamento, la circolare riassume le
seguenti conseguenze sul piano assicurativo:
-
socio addetto a prestazioni di opera manuale: è
confermato l’obbligo dell’assicurazione infortuni, a prescindere dal fatto che
l’attività sia prestata in forma subordinata o autonoma;
-
socio sovraintendente che non partecipa
materialmente al lavoro altrui: l’obbligo assicurativo sussiste solo se con la
società intercorre un rapporto di lavoro subordinato;
-
socio - amministratore: se il soggetto, nella
sua qualità di socio, partecipa materialmente al lavoro manuale vi è obbligo di
assicurazione.
Il socio-amministratore che, in qualità di socio
"dipendente funzionale" della società, esercita manualmente
un'attività rischiosa è da assicurare. In presenza di attività già assicurata
in relazione alla qualità di socio, non rileva lo svolgimento delle funzioni di
amministratore. Il premio, quindi, va calcolato sulla retribuzione
convenzionale del socio e non su un importo compreso fra minimale e massimale
previsto per i parasubordinati in base all’importo dell’emolumento.
Per “opera manuale” del socio che lo obbliga
all’assicurazione INAIL, s’intende attività manuale in senso stretto e, più
genericamente, contatto con apparecchi o macchine necessari allo svolgimento del
proprio lavoro.
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