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martedì 29 dicembre 2015

Cdl - Iscrizione dei soci all'Inail

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 29 Dicembre 2015

In una SAS (immobiliare ATECO: compravendita di beni immobili effettuata su beni propri) i soci accomandante e accomandatario vanno iscritti all'Inail?

L’art. 4, punto n. 7, del DPR n. 1124/1965 include tra coloro che sono compresi nell’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL i “soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita ed esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale di sovraintendenza al lavoro altrui”.

Come per ogni altro soggetto, l’assoggettamento dei soci alla tutela assicurativa presuppone anche l’esistenza del requisito oggettivo, cioè l’esposizione a rischi connessi con le lavorazioni previste dall’art. 1 del DPR n. 1124/1965.

L’INAIL, prendendo atto dell’evoluzione giurisprudenziale in punto, ha modificato le proprie precedenti istruzioni contenute nelle circolari n. 32/2000 e 22/2002 e, con circolare 7 novembre 2008, n. 66, ha precisato che sono da considerare soggetti all’assicurazione obbligatoria i soci impegnati in attività non manuale di sovraintendenza solo a condizione che tra il socio e la società si configuri un rapporto di lavoro subordinato.

A fronte del mutato orientamento, la circolare riassume le seguenti conseguenze sul piano assicurativo:

-         socio addetto a prestazioni di opera manuale: è confermato l’obbligo dell’assicurazione infortuni, a prescindere dal fatto che l’attività sia prestata in forma subordinata o autonoma;

-         socio sovraintendente che non partecipa materialmente al lavoro altrui: l’obbligo assicurativo sussiste solo se con la società intercorre un rapporto di lavoro subordinato;

-         socio - amministratore: se il soggetto, nella sua qualità di socio, partecipa materialmente al lavoro manuale vi è obbligo di assicurazione.

Il socio-amministratore che, in qualità di socio "dipendente funzionale" della società, esercita manualmente un'attività rischiosa è da assicurare. In presenza di attività già assicurata in relazione alla qualità di socio, non rileva lo svolgimento delle funzioni di amministratore. Il premio, quindi, va calcolato sulla retribuzione convenzionale del socio e non su un importo compreso fra minimale e massimale previsto per i parasubordinati in base all’importo dell’emolumento.

Per “opera manuale” del socio che lo obbliga all’assicurazione INAIL, s’intende attività manuale in senso stretto e, più genericamente, contatto con apparecchi o macchine necessari allo svolgimento del proprio lavoro.

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