L’esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di
Stabilità 2015 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote
di finanziamento previsti dalla normativa vigente”. Il datore, ricorrendone i
presupposti di legge, ha facoltà di decidere quale beneficio applicare, fermo
restando che, in via generale, una volta attivato il rapporto di lavoro sulla
base dello specifico regime agevolato prescelto, non risulta possibile
applicarne un altro.
L’INPS con la circolare n.178/15 prende in esame alcuni casi
particolari e ne evidenzia la possibilità di cumulo.
L’esonero non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione
di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e di donne
prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, o prive di impiego
da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate o con una professione o di un
settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità di genere (art. 4,
c.8-11, L.92/12).
E’ possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla
L.92/12, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo della
L.190/14 per la trasformazione a tempo indeterminato. Ricorrendo tutti i
requisiti richiesti, l’incentivo può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui si
trasformi a tempo indeterminato un rapporto a termine. L’incentivo spetta per
36 mesi dalla data di decorrenza della trasformazione.
Ai fini dell’applicazione dell’incentivo previsto dalla
L.92/12 (art.4, c.8-11) è necessario che:
-
il lavoratore ultracinquantenne sia disoccupato
da oltre 12 mesi;
-
la donna residente in aree svantaggiate o
appartenente ad una professione o ad un settore economico caratterizzati da
accentuata disparità occupazionale di genere, deve essere priva di impiego
regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
-
la donna infra50 che risiede in un’area non
svantaggiata, che non eserciti una professione né sia impiegata in un settore
economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere, deve
essere priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
-
il lavoratore assunto o trasformato a tempo
indeterminato per il quale si intende godere dell’esonero triennale non deve
essere stato titolare di un rapporto a tempo indeterminato nei 6 mesi
precedenti o titolare di un rapporto a tempo indeterminato nel corso dei 3 mesi
antecedenti la data di entrata in vigore della legge di stabilità con il datore
richiedente l’incentivo o con società da questi controllate o collegate (art.
2359 c.c.).
Analogamente, è possibile godere prima dell’incentivo
previsto dalla L.223/91, per un rapporto a tempo determinato e poi
dell’incentivo previsto dalla L.190/14 per la trasformazione a tempo
indeterminato.
L’esonero è, invece, cumulabile con gli incentivi che
assumono natura economica, mentre non è cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
L’esonero contributivo previsto per il settore agricolo,
infine, non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori
agricolo che occupano personale dipendente nei territori montani o nelle
singole zone svantaggiate. Per i lavoratori ammessi all’incentivo operanti nei
territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, i datori agricoli
potranno usufruire del solo regime ordinario (L.67/88).

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