In dieci domande e dieci risposte le novità introdotte dalle
nuove regole europee sulle crisi bancarie, in vigore anche in Italia dal 1°
gennaio
Arriva la guida ABI-Consumatori sul bail-in. Per far conoscere
a clienti e risparmiatori i principali cambiamenti introdotti dalle nuove
regole europee sulle crisi bancarie, in vigore anche in Italia dal primo
gennaio 2016, l’ABI ha messo a punto una guida in collaborazione con dodici
associazioni dei consumatori (ACU, ADICONSUM, Adoc, Assoutenti, Casa del
Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons,
Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, UNC), la Fondazione
per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio e la Federazione delle Banche, delle
Assicurazioni e della Finanza.
Le nuove regole - comuni a tutti Paesi dell’Unione Europea -
hanno l’obiettivo di limitare la probabilità che si verifichino crisi bancarie
e, nel caso si manifestino, di attenuarne gli effetti.
Ma cosa prevedono queste nuove regole e perché sono state
introdotte? Cos’è la procedura di risoluzione? Come funziona il bail-in e a
quali strumenti finanziari si applica? Cosa succede a conti e depositi fino a
100 mila euro? E ai conti cointestati? Queste sono solo alcune delle dieci
domande “chiave” alle quali il vademecum risponde.
*Ecco di seguito, un estratto delle dieci domande “chiave”
alle quali la guida risponde *
1) PERCHÉ SONO STATE
INTRODOTTE LE NUOVE REGOLE EUROPEE?
Le Istituzioni Europee hanno introdotto le nuove regole per
gestire un’eventuale crisi bancaria, partendo dal nuovo presupposto che il
costo della crisi va sostenuto principalmente all’interno della banca stessa,
come accade per le altre imprese.
2) COSA PREVEDONO LE
NUOVE REGOLE?
Il rafforzamento delle misure preventive a cui ogni banca
dovrà attenersi. Tra queste, la predisposizione di un Piano di Risanamento, che
prevede cosa deve fare la banca in caso di eventi avversi. Le Autorità,
inoltre, potranno intervenire, in via precoce, per sollecitare l’attuazione dei
Piani di Risanamento, sostituire gli organi amministrativi e di controllo,
avviare l’amministrazione straordinaria.
3) E SE LA
PREVENZIONE NON FOSSE SUFFICIENTE?
In caso di crisi bancaria, le Autorità di Risoluzione
preposte al controllo e alla gestione delle crisi - ossia la BCE e la Banca
d’Italia - avranno a disposizione un insieme di misure, calibrate in funzione
della gravità della situazione, che prevedono, quale ultima istanza, l’avvio
della cosiddetta procedura di “risoluzione”.
4) IN COSA CONSISTE
LA PROCEDURA DI RISOLUZIONE?
È un pacchetto di misure che potrà essere richiesto alla
banca in crisi dalle Autorità di Risoluzione per risanare il più rapidamente
possibile la situazione. Tra i vari strumenti di risoluzione c’è il cosiddetto
bail-in o salvataggio interno.
5) COME FUNZIONA IL
BAIL-IN (SALVATAGGIO INTERNO)?
Con il bail-in il capitale della banca in crisi viene
ricostituito mediante l’assorbimento delle perdite da parte di azioni e altri
strumenti finanziari posseduti dagli investitori della banca: questi ultimi
titoli finanziari potrebbero subire una riduzione, anche totale, oppure una
conversione in azioni come nel caso delle obbligazioni subordinate. Se tale riduzione
non bastasse, analogo trattamento potrebbe essere riservato alle obbligazioni non
garantite. In ogni caso, l’eventuale perdita per i creditori della banca non
potrà essere mai superiore a quella che si avrebbe nel caso di liquidazione
(chiusura) della stessa.
6) A QUALI STRUMENTI
BANCARI SI APPLICA IL BAIL-IN?
Il principio base del bail-in è che chi detiene strumenti
finanziari più rischiosi contribuisca in misura maggiore all’eventuale
risanamento: gli azionisti sono dunque i primi chiamati a intervenire. Solo a
seguire, e solo se il contributo degli azionisti fosse insufficiente, verrà
chiamato a contribuire chi detiene altre categorie di strumenti, secondo un
prefissato schema di priorità di intervento che prevede, in successione:
- azioni e altri strumenti finanziari assimilati al
capitale, come le azioni di risparmio e le obbligazioni convertibili;
- titoli subordinati senza garanzia;
- crediti non garantiti, come le obbligazioni bancarie non
garantite;
- depositi superiori a 100 mila euro di persone fisiche e
PMI, solo per la parte eccedente i 100 mila.
Fino al 31 dicembre 2018, i depositi superiori a 100 mila
euro delle imprese e quelli interbancari contribuiscono alla risoluzione in
ugual misura rispetto agli altri crediti non garantiti. Dal 2019, viceversa,
essi contribuiranno solo dopo le obbligazioni bancarie non garantite.
7) COSA SUCCEDE AI
CONTI E DEPOSITI FINO A 100 MILA EURO?
Assolutamente nulla. Fino a 100 mila euro per depositante,
infatti, conti correnti, conti deposito (anche vincolati), libretti di
risparmio, assegni circolari e certificati di deposito nominativi sono da tempo
tutelati dai fondi di Garanzia dei Depositi a cui aderiscono tutte le banche
operanti in Italia.
Oltre la soglia dei 100 mila euro, i depositi non vengono
coinvolti automaticamente nel bail-in, ma possono esserlo solo se il contributo
richiesto agli strumenti più rischiosi (azioni, obbligazioni subordinate,
titoli senza garanzia e così via) non fosse sufficiente a risanare la banca.
8) COSA SUCCEDE AI
CONTI COINTESTATI?
Nel caso di un conto cointestato a due persone l’importo
massimo garantito è 200 mila euro, mentre nel caso di due conti intestati alla
stessa persona presso la stessa banca l’importo garantito è comunque 100 mila.
La garanzia del Fondo, infatti, non riguarda il conto ma è stabilita per ogni singolo
depositante e per banca.
9) QUALI ALTRI
STRUMENTI SONO ESCLUSI DAL BAIL-IN?
Oltre ai depositi fino a 100 mila euro sono esclusi dal
bail-in:
- le obbligazioni bancarie garantite (ad esempio i covered
bond);
- i titoli depositati in un conto titoli (se non sono stati
emessi dalla banca coinvolta nel bail-in);
- le disponibilità dei clienti custodite presso la banca,
come il contenuto delle cassette di sicurezza;
- i debiti della banca verso dipendenti, fornitori, fisco ed
enti previdenziali ovvero quanto riguarda retribuzioni, prestazioni
pensionistiche e servizi essenziali per il funzionamento della banca.
Possono comunque essere escluse dal bail-in anche categorie
ulteriori di strumenti secondo una valutazione che verrà fatta di volta in
volta dalla nuova Autorità di Risoluzione Europea o dall’Autorità di
Risoluzione Nazionale.
10) IL BAIL-IN SI PUÒ
APPLICARE A STRUMENTI SOTTOSCRITTI PRIMA DEL 1 GENNAIO 2016?
Sì. In caso di crisi di una banca, il bail-in si può
applicare anche agli strumenti finanziari già in possesso dei clienti prima di
questa data.
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