OGGETTO:
Linee guida e istruzioni operative in materia di trattamento
pensionistico ai superstiti – art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903
SOMMARIO:
Con la presente circolare si fornisce uno strumento
riepilogativo delle disposizioni vigenti in materia di pensione ai superstiti,
volto a garantire l’uniformità di erogazione delle prestazioni agli aventi
diritto, superstiti di pensionati e assicurati delle diverse gestioni
dell’Istituto, comprese l’ex IPOST, l’ex INPDAP e l’ex ENPALS.
Premessa
L’articolo 1, comma 41, della legge dell’ 8 agosto 1995, n.
335 e successive modifiche e integrazioni, ha disposto l’estensione della
disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato
e pensionato vigente nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria a
tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime (Decreto legislativo
luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39; Legge 21 luglio 1965, n. 903).
L’articolo 7 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78
convertito, con modificazioni, nella legge del 30 luglio 2010, n. 122 e
l’articolo 21 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modifiche,
in legge del 27 dicembre 2011, n. 214 hanno disposto rispettivamente la
soppressione dell’Ipost, a decorrere dal 31 maggio 2010 e dell’Inpdap ed
Enpals, a far data dal 1° gennaio 2012, con attribuzione delle relative
funzioni all’Inps, che è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi degli
Enti soppressi.
Alla luce di tali disposizioni normative e al fine di
garantire uniformità di trattamento ai superstiti di pensionati e assicurati
delle diverse gestioni dell’Istituto si forniscono le seguenti linee guida in
materia di trattamento pensionistico a favore dei superstiti.
1. Ambito di applicazione
In caso di morte di assicurato o pensionato, iscritto presso
una delle gestioni dell’istituto, per i familiari superstiti individuati
dall’articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 sorge il diritto a
pensione ai superstiti al ricorrere di
una delle seguenti condizioni:
1. che il dante causa sia titolare di pensione diretta
(vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero
avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione.
In tali casi la pensione ai superstiti assume la
denominazione giuridica di pensione di reversibilità;
2. che il lavoratore deceduto abbia maturato i seguenti
requisiti:
- 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 780
contributi settimanali;
ovvero
- 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 260
contributi settimanali, di cui almeno 3 anni oppure n. 156 contributi
settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso.
In tali casi la pensione ai superstiti assume la
denominazione di pensione indiretta.
I superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità
sono considerati quali superstiti di assicurato, non essendo l’assegno
reversibile. Ai fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione per il
diritto al trattamento pensionistico ai superstiti si considerano utili anche i
periodi di godimento dell'assegno di invalidità nei quali non sia stata
prestata attività lavorativa.
In favore dei familiari superstiti di un lavoratore
assicurato nel regime retributivo o misto, nel caso in cui non sussista, alla
data della morte del de cuius, il diritto alla pensione indiretta, è
riconosciuta una indennità per morte rapportata all’ammontare dei contributi
versati.
Il diritto
all'indennità è riconosciuto a condizione che nei cinque anni anteriori alla
data della morte dell'assicurato risulti versato o accreditato almeno un anno
di contribuzione. L’importo di detta indennità è pari a 45 volte l’ammontare
dei contributi base IVS versati in favore dell’assicurato nel limite minimo di
euro 22,31 e massimo di euro 66,93.
Per i superstiti di assicurato il cui trattamento
pensionistico è liquidato nel sistema contributivo, in mancanza dei requisiti
sopra indicati, è prevista, invece, l’erogazione dell’indennità una tantum.
Per ciò che concerne le modalità e i termini di
conseguimento di detta indennità si fa rinvio alla circolare n. 104 del 16
giugno 2003.
Si rammentano le disposizioni contenute nella legge 27
luglio 2011, n. 125, recepite nel messaggio n. 16066 dell’8 agosto 2011, che
escludono dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta i familiari
superstiti condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio del
pensionato o dell’iscritto all’ente di previdenza. Tali disposizioni confermano
le istruzioni fornite con circolare n. 53576 A.G.O./193 del 27 settembre 1980.
Si rinvia, in ultimo, alla circolare Inpdap n. 62 del 30
novembre 1995 di recepimento delle disposizioni della legge dell’ 8 agosto
1995, n. 335 che estende, a far data dal 17 agosto 1995, la disciplina vigente
nell’assicurazione generale obbligatoria alle gestioni previdenziali
amministrate dall’Inpdap.
2. Destinatari
2.1 Coniuge
superstite
Il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico ai
superstiti da parte del coniuge dell’assicurato o del pensionato deceduto non è
subordinato a nessuna condizione soggettiva.
Il coniuge cessa dal diritto al trattamento in parola se
passa a nuove nozze.
In tale caso, egli/ella avrà diritto ad un assegno pari a
due annualità della pensione, ex art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale
del 18 gennaio 1945, n. 39 nella misura spettante alla data del nuovo
matrimonio.
Anche il coniuge separato ha diritto al trattamento
pensionistico ai superstiti.
In particolare, in caso di addebito della separazione, il
coniuge separato superstite avrà diritto alla pensione solo nel caso in cui
risulti titolare di assegno di mantenimento stabilito dal tribunale.
Si richiamano le disposizioni impartite con:
-
circolare n. 36 del 9 febbraio 1990 e messaggio
n. 11631 del 10 luglio 2012, in tema di annullamento del secondo matrimonio
concordatario o celebrato con rito civile;
-
circolare n. 84 del 14 giugno 2012 che prevede,
per le pensioni aventi decorrenza 1° gennaio 2012, una riduzione dell’aliquota
percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui: il matrimonio
con il dante causa sia stato contratto ad un’età del medesimo superiore a 70
anni; la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni; il matrimonio
sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore a 10 anni.
2.2 Coniuge
divorziato superstite
Il secondo comma dell’articolo 9 della legge 1 dicembre
1970, n. 898, come sostituito prima dall’articolo 2 della legge del 1 agosto
1978, n. 436 e successivamente dall’articolo 13 della legge del 9 marzo 1987,
n. 74 e dalla legge del 28 dicembre 2005, n. 263 stabilisce che "in caso
di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i
requisiti di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata
sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha
diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare dell’assegno ai
sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da
cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla
sentenza".
Pertanto, nel caso in cui l’assicurato, a seguito di
divorzio, non sia passato a nuove nozze, il coniuge divorziato superstite ha
diritto al trattamento pensionistico in presenza delle seguenti condizioni:
a) abbia la titolarità dell’ assegno periodico divorzile di
cui all’articolo 5 della legge n. 898 del 1970.
Al riguardo, si precisa che, in caso di liquidazione
dell’assegno divorzile in un’unica soluzione, il coniuge divorziato superstite
che lo ha ricevuto perde il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti,
venendo meno il legame patrimoniale con il de cuius;
b) non risulti passato a nuove nozze. Il passaggio a nuove
nozze esclude il coniuge divorziato dal diritto alla pensione ai superstiti
anche se alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato il nuovo
matrimonio risulti sciolto per morte del coniuge o per divorzio;
c) la data di inizio del rapporto assicurativo del de cuius
sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) risultino perfezionati, in caso di decesso di assicurato,
i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge.
Per ciò che concerne l’attribuzione della pensione ai
superstiti al coniuge divorziato, titolare di assegno periodico divorzile, si
richiamano le istruzioni fornite con circolari n. 132 del 27 giugno 2001 e n.
84 del 14 giugno 2012.
In particolare, si rammenta che, in caso di concorso di
coniuge divorziato e coniuge superstite, mancando nella norma previsioni circa
le aliquote di pensione spettanti, la ripartizione sarà operata dal Tribunale a
cui il coniuge divorziato dovrà rivolgersi per ottenere il riconoscimento del
proprio diritto e la determinazione della relativa misura.
L’importo del trattamento pensionistico complessivamente
attribuibile al coniuge superstite e al coniuge divorziato è pari al 60% della
pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato deceduto.
La sentenza del giudice costituisce giuridicamente il titolo
per la determinazione dell’ammontare delle relative quote spettanti.
Pertanto, in tale fattispecie, le sedi, in attesa della
notifica della sentenza del Tribunale:
1.verificheranno se sulla pensione diretta del dante causa
veniva trattenuto l’importo dell’assegno divorzile e, in caso affermativo,
accantoneranno cautelativamente una somma mensile di pari importo dalla quota
di pensione spettante al coniuge superstite;
2.non erogheranno al coniuge divorziato alcuna quota di
pensione;
3.effettueranno i pagamenti nella misura stabilita al
soggetto avente diritto, ossia al coniuge superstite, detraendo da detta quota,
un importo pari all’assegno divorzile di cui al precedente punto 1.
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello
della notifica del provvedimento del Tribunale, le sedi ripartiranno la
prestazione tra gli aventi diritto che abbiano presentato domanda di pensione,
sulla base di quanto stabilito dal Giudice.
Contestualmente al primo pagamento, al coniuge divorziato
verrà liquidata l’eventuale quota cautelativamente accantonata.
2.3 Figli ed
equiparati
Il decreto
legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 gennaio
2014, n. 5, recante "modifica della normativa vigente al fine di eliminare
ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento fra i figli nati
nel e fuori dal matrimonio, così garantendo la completa eguaglianza giuridica
degli stessi" ha disposto l’eliminazione
dei riferimenti presenti nel sistema normativo italiano a “figli legittimi” e
“figli naturali”, sostituendo i medesimi termini con quello di figlio.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 22 della legge del 21
luglio 1965, n. 903 hanno diritto alla pensione ai superstiti i figli e le
persone ad essi equiparati che alla data di decesso dell’assicurato o del
pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente
dall’età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento
del decesso di quest’ultimo.
Per i figli
superstiti studenti che non prestino lavoro retribuito e a carico del
genitore defunto al momento della morte, il limite di 18 anni è elevato a 21
anni in caso di frequenza di scuola media o professionale e a
tutta la durata del corso di
laurea, ma non
oltre al 26°
anno di età, in caso di frequenza dell’Università.
Si fa rinvio ai paragrafi 3 e 4 per ciò che concerne la
trattazione dello status di studente e della verifica della sussistenza del requisito
della vivenza a carico.
Sono equiparati ai figli:
-
figli adottivi e affiliati del lavoratore
deceduto;
-
figli del deceduto riconosciuti o giudizialmente
dichiarati;
-
figli non riconoscibili dal deceduto per i quali
questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei
casi previsti dall’art. 279 del codice civile;
-
figli non riconoscibili dal deceduto che nella
successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto
all’assegno vitalizio, ai sensi degli articoli 580 e 594 del codice civile;
-
figli nati dal precedente matrimonio del coniuge
del deceduto;
-
figli riconosciuti, o giudizialmente dichiarati,
dal coniuge del deceduto;
-
minori regolarmente affidati dagli organi
competenti a norme di legge;
-
nipoti minori, anche se non formalmente
affidati, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti;
-
figli postumi, nati entro il trecentesimo giorno
dalla data di decesso del padre (in tale fattispecie la decorrenza della
contitolarità è il 1° giorno del mese successivo alla nascita del figlio
postumo).
In caso di presenza nel nucleo familiare del dante causa di
figli, anche minori, del coniuge superstite, le sedi verificheranno che il
genitore naturale non abbia l’obbligo di erogare somme a titolo di mantenimento
dei medesimi.
In tale ipotesi, le somme corrisposte dovranno essere
valutate ai fini delle verifica dell’effettivo mantenimento del minore da parte
del de cuius, nonché del requisito della vivenza a carico in caso di figli
maggiorenni studenti o inabili.
2.4 Genitori
In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi
non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento
pensionistico in parola è riconosciuto ai genitori dell’assicurato o pensionato
che al momento della morte di quest’ultimo:
-
abbiano compiuto il 65° anno di età;
-
non siano titolari di pensione diretta o
indiretta;
-
siano a carico del lavoratore deceduto (vedi
par. 3)
Il genitore che, dopo il conseguimento del trattamento
pensionistico ai superstiti, diventa beneficiario di un’altra pensione, perde
il diritto alla pensione ai superstiti con effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello di decorrenza della nuova pensione.
2.5 Fratelli celibi e
sorelle nubili
In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur
esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico in
parola è riconosciuto ai fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o
pensionato che al momento della morte di quest’ultimo:
-
siano inabili al lavoro;
-
non siano titolari di pensione diretta o
indiretta;
-
siano a carico del lavoratore deceduto (vedi
par. 3)
Il fratello o la sorella che, dopo il conseguimento del
trattamento pensionistico ai superstiti, diventa beneficiario/a di altra
pensione, perde il diritto alla pensione ai superstiti con effetto dal primo
giorno del mese successivo a quello di decorrenza della nuova pensione.
Anche la cessazione dello stato di inabilità e il
sopravvenuto matrimonio determinano il venir meno del diritto alla prestazione
dal primo giorno del mese successivo a quello di insorgenza delle cause
predette.
3. Requisito del carico
L’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 subordina
il riconoscimento del diritto a pensione ai superstiti in favore dei figli ed
equiparati di età superiore ai 18 anni, studenti o inabili, alla sussistenza in
capo ad essi, alla data del decesso del genitore, del requisito della vivenza a
carico del deceduto.
I figli o equiparati di età inferiore a 18 anni sono
considerati a priori a carico del dante causa.
Il requisito del carico risulta verificato al ricorrere
delle seguenti due condizioni:
a) stato di bisogno del superstite, determinato dalla sua
condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie
di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi
derivanti dall’eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari.
La condizione della non autosufficienza economica sussiste
quando il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili
per legge, non supera l’importo del trattamento minimo della pensione
maggiorato del 30%.
Per trattamento minimo deve intendersi l’importo del
trattamento minimo mensile di pensione previsto dall’assicurazione generale
obbligatoria maggiorato di un dodicesimo della tredicesima mensilità.
Sono escluse dal computo dei redditi dei figli e equiparati
superstiti, oltre le pensioni di guerra dirette e indirette, le borse di
studio, gli assegni di studio e le pensioni ai ciechi civili.
In caso di figli maggiorenni inabili superstiti, per i
decessi intervenuti successivamente al 31 ottobre 2000, ai fini
dell’accertamento del requisito di non autosufficienza economica si fa riferimento
al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei
confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è
quello stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33,
annualmente rivalutato.
Per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste
dall’articolo 5 della legge del 12 giugno 1984 n. 222 e che si trovino nella
impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o
che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita,
abbisognino di un’assistenza continua, il predetto limite deve essere aumentato
dell’importo dell’indennità di accompagnamento.
Come illustrato nel punto 2.3 della circolare n. 15 del
2009, ai fini dell’accertamento dei limiti decritti, devono essere presi in
considerazione i soli redditi assoggettati all’IRPEF, con esclusione dei
redditi esenti (pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore di
minorati civili) o comunque non computabili agli effetti dell'IRPEF (rendite
INAIL), secondo quanto stabilito dall’ articolo 14-septies della legge 29
febbraio 1980, n. 33.
Nel caso di figlio inabile coniugato, il diritto alla
pensione in favore del medesimo è subordinato alla circostanza che il figlio
inabile, non disponendo il coniuge di mezzi sufficienti al suo mantenimento,
risulti a carico del genitore alla data del decesso di quest’ultimo. Quindi, in
tale ipotesi ai fini della verifica del requisito del carico devono essere
anche valutati gli eventuali redditi del coniuge.
b) mantenimento abituale del superstite da parte del dante
causa. Tale condizione si desume dall’effettivo comportamento di quest’ultimo
nei confronti dell’avente diritto.
In tale valutazione assumono particolare rilevanza i
seguenti elementi:
-
la convivenza, ossia la effettiva comunione di
tetto e di mensa.
Per i figli di età superiore a 18 e conviventi è necessario
accertare lo stato di non autosufficienza economica, mentre può, di norma,
prescindersi dalla verifica del mantenimento abituale.
-
la non convivenza. In tal caso, per i figli di
età superiore a 18 devono essere verificate entrambe le condizioni di non
autosufficienza economica e mantenimento abituale.
Ai fini del mantenimento abituale occorre accertare che il
dante causa concorreva in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del
superstite.
A tal fine risulta necessario accertare, anche mediante un
esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, se il primo
concorreva effettivamente in maniera rilevante e continuativa al mantenimento
del figlio non convivente.
Non è richiesto che l’assicurato o pensionato provvedesse in
via esclusiva al mantenimento del figlio non convivente. Una ipotesi
particolare di concorso al mantenimento si ha in caso di ricovero del superstite
in un istituto di cura o di assistenza con retta di degenza a carico di ente o
persona diversa dal lavoratore deceduto, il quale tuttavia forniva al medesimo,
con carattere di continuità, i mezzi di sussistenza. In tal caso il requisito
del carico sussiste purché il superstite non possa procurarsi altri mezzi di
sussistenza.
4. Status di studente
Sono considerati studenti, ai fini della concessione della
pensione ai superstiti, i figli superstiti che alla data di morte del dante
causa:
a) hanno un’età
compresa tra i 18 e i 21 anni e frequentano la scuola media o professionale;
b) hanno un’età
compresa tra 18 e 26 anni e risultano iscritti all’università o a scuole di
livello universitario in un anno accademico compreso nella durata del corso di
laurea.
4.1 Figli studenti
nell’ambito nel primo e secondo ciclo di istruzione
La locuzione legislativa di cui all’articolo 22 della legge
21 luglio 1965, n. 903 “scuola media o professionale” deve essere letta alla
luce della nuova articolazione del sistema di istruzione e formazione che
prevede i seguenti livelli di articolazione:
-
scuola dell’infanzia;
-
primo ciclo di istruzione, suddiviso in scuola
primaria della durata di 5 anni e scuola secondaria di primo grado, che dura 3
anni;
-
secondo ciclo di istruzione, che si compone del
sistema dell’istruzione secondaria superiore, della durata di 5 anni, e
dell’istruzione e formazione professionale, con percorsi di durata triennale e
quadriennale;
Pertanto, la frequenza della scuola secondaria di primo
grado o di una delle scuole ricomprese nel secondo ciclo di istruzione dà
diritto al riconoscimento/proroga della pensione ai superstiti fino al
ventunesimo anno di età.
Nulla è innovato rispetto a quanto disposto in tema di
frequenza di scuola media o
professionale.
A riguardo, si rammenta che fanno parte del secondo ciclo di
istruzione e formazione i corsi di qualifica professionale svolti ai sensi
della legge del 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modifiche e integrazioni
e i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al decreto
legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226.
Per i corsi di qualifica svolti all’estero valgono le
disposizioni per il riconoscimento dei titoli esteri.
La pensione è riconosciuta quando il decesso del lavoratore
è avvenuto nel periodo di durata del corso scolastico frequentato dal figlio
superstite.
La durata del corso nelle scuole secondarie e professionali
va dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo.
Qualora lo studente frequenti l’ultimo anno di corso, il termine
dell’anno scolastico è
-
30 giugno per la scuola secondaria di primo
grado;
-
31 luglio per la scuola secondaria di secondo
grado.
Se il ciclo di studi comprende più corsi che si susseguono
con intervalli, sono considerati periodi di frequenza anche gli intervalli tra
un corso e l’altro.
In caso di frequenza di singoli corsi la durata coincide con
la durata effettiva del corso.
In caso di interruzione degli studi prima del termine
dell’anno scolastico, il diritto a pensione è riconosciuto se il decesso è
avvenuto nel periodo che va dall’inizio del corso stesso alla data di
interruzione.
Nell’apposita sezione intranet, cui si accede dal percorso:
intranet>direzione centrale pensioni>Area Normativa e contenzioso amministrativo
dell'Assicurazione generale obbligatoria e dei fondi speciali>Istituti
esteri>università e scuole secondarie italiane, è pubblicato l’elenco delle
scuole e università diverse da quelli statali, nonché estere e dei relativi
corsi attivati, la cui iscrizione dà diritto alla pensione ai superstiti.
In caso di attestazione di iscrizione ad un corso non
presente in elenco le sedi prospetteranno il caso alla direzione centrale
pensioni attraverso la casella di posta elettronica istituzionale normativa.dcpensioni@inps.it.
Le sedi avranno cura di effettuare idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle certificazioni prodotte.
4.2 Figli studenti
universitari
Perfeziona il requisito dello “status di studente” ai fini
del riconoscimento/proroga del diritto a pensione ai superstiti per tutta la durata del corso, ma non oltre
il 26° anno di età, l’iscrizione a:
-
università statali e non statali riconosciute;
-
altro tipo di scuola legalmente riconosciuta cui
si accede mediante diploma rilasciato a seguito del completamento del secondo
grado dell’istruzione superiore;
-
corsi di livello universitario;
-
scuole di specializzazione o di perfezionamento,
corsi di perfezionamento, corsi di integrazione e di cultura annessi a facoltà universitarie,
previsti dal Testo Unico sulla istruzione superiore approvato con Regio Decreto
31 agosto 1933, n. 1592.
Il diritto a pensione è riconosciuto quando il decesso del
lavoratore avviene nel periodo di iscrizione del figlio superstite ad uno degli
anni accademici che costituiscono il corso di laurea o il corso stabilito dagli
statuti delle scuole di perfezionamento.
Pertanto, solo se l’anno accademico di iscrizione, durante
il quale si è verificato il decesso del lavoratore, è contenuto nel numero di
anni previsto dal corso di studi si può considerare realizzata la condizione
richiesta per la concessione della pensione.
Realizza tale condizione l’iscrizione classificata “fuori
corso” di uno studente che non supera gli esami propedeutici, purché non siano
stati superati nel complesso i limiti di durata del corso legale; non la
realizza l’iscrizione classificata “in corso” quando tali limiti siano stati
superati.
Il diritto non può essere riconosciuto per un numero di anni
superiore alla durata complessiva del corso di laurea o diploma.
Hanno diritto alla pensione ai superstiti anche gli studenti
che, dopo aver ultimato o interrotto un corso di studi, ottengano l’iscrizione
ad altra facoltà o ad altro corso di laurea. In tal caso se vengono riconosciuti
utili, agli effetti del nuovo corso, uno o più anni relativi al precedente
corso, la durata del nuovo corso si riduce del numero di anni accademici
riconosciuti utili.
La qualifica di studente universitario si perde comunque al
compimento del 26° anno di età o al conseguimento della laurea non seguito
dall’iscrizione a un corso di perfezionamento ovvero ad altro corso di laurea.
4.3 Durata dell’anno
accademico e del corso di laurea
Con messaggio n. 26667 del 28 novembre 2008, in relazione alle
innovazioni intervenute con decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 in
tema di riforma universitaria e in relazione all’autonomia riconosciuta alle
università di disciplinare gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio
nell’ambito dei regolamenti di ateneo, prevedendo una data di inizio e di fine
dell’anno accademico diversa da quella compresa tra il 1 novembre e il 31
ottobre dell’anno successivo, sono state fornite istruzioni operative alle
sedi, rispetto a cui nulla si innova e si precisa quanto segue.
Le prestazioni previste in favore dei figli studenti
universitari sono erogate di norma fino al 31 ottobre dell’ultimo anno del
corso di studi, fermo restando ovviamente il limite del compimento del 26° anno
di età.
I figli studenti universitari iscritti all’ultimo anno del
corso legale di studi, nell’ambito del vecchio ordinamento didattico ovvero nel
nuovo ordinamento, su richiesta e previa produzione della documentazione, hanno
diritto alla proroga dell’erogazione della pensione ai superstiti per le
sessioni di esame relative all’ultimo anno accademico del proprio corso legale
di studi, purché entro le medesime sessioni completino il corso di laurea.
Per documentazione necessaria ai fini della proroga è da
intendersi la certificazione/autocertificazione attestante l’avvenuto
completamento del corso di studi.
Pertanto, le sedi sospenderanno il trattamento di
reversibilità o indiretto alla data di scadenza dell’anno accademico e, su
richiesta dell’interessato che documenta l’avvenuto conseguimento del titolo
accademico, procederanno alla proroga della pensione con contestuale
liquidazione dell’arretrato fino al mese di conseguimento del titolo
accademico.
Si rinvia all’informativa Inpdap n. 42 del 23 aprile 2002
che disciplina il periodo di vacatio studii compreso tra il completamento del
secondo ciclo di istruzione (es. luglio 2015) e l’iscrizione all’università
(es. novembre 2015). In tal caso, il figlio superstite mantiene il suo status
di studente ed ha diritto, al ricorrere degli altri requisiti previsti
dall’ordinamento, a percepire la quota di pensione.
Medesimo principio trova applicazione per ciò che concerne
il mantenimento dello status di studente nel periodo compreso tra il
completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea
specialistica.
In caso di morte del genitore nel periodo compreso tra due
differenti ordini di studio (nell’intervallo di tempo compreso tra il secondo
ciclo d’istruzione – es. liceo - e l’istruzione superiore – es. Università -
oppure nel periodo compreso tra due livelli di istruzione secondaria – es.
laurea triennale e specialistica), il figlio o equiparato conserva lo status di
studente ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, a
condizione che l’iscrizione, successiva alla data del decesso del genitore, avvenga, senza
soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista per
l’iscrizione al ciclo di studi immediatamente successivo.
Si tratta, infatti, di prosieguo all’interno della carriera
formativa dello studente che conserva il suo status.
Per ciò che concerne le modalità di pagamento, le sedi,
accertati tutti i requisiti di legge per il riconoscimento/mantenimento del
diritto al trattamento pensionistico ai superstiti, porranno in pagamento la
prestazione dal primo giorno del mese successivo la data dell’avvenuta
iscrizione, comprensiva dei ratei arretrati.
4.4 Studente
universitario a tempo parziale
A seguito delle innovazioni introdotte con il decreto
ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270
in tema di riforma universitaria, le università godono di ampia autonomia nel
disciplinare nell’ambito dei regolamenti di ateneo gli ordinamenti didattici
dei propri corsi di studio.
Ciò premesso, nel caso di studente a tempo parziale occorre
avere riguardo della durata normale del corso di laurea.
Considerato che l’iscrizione in qualità di studente a tempo
parziale comporta il conseguimento della laurea oltre la durata normale del
corso di studi, la pensione ai superstiti verrà sospesa al superamento di detto
limite e ripristinata, qualora in un momento successivo, tornino a verificarsi
i requisiti previsti dalla legge.
4.5 Validità dei
titoli di studio esteri
Gli art. 170 e 332 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592
prevedono che i detentori di titoli accademici stranieri possano chiederne
l’equivalenza con i corrispondenti titoli italiani.
Pertanto, ai fini del riconoscimento/proroga del diritto a
pensione ai superstiti le sedi acquisiranno il certificato di iscrizione
estero, con indicazione della tipologia e la durata del corso frequentato.
Tale certificazione deve essere corredata di traduzione in
lingua italiana certificata conforme al testo straniero effettuata dalla
rappresentanza diplomatico-consolare italiana nello stato estero oppure da un
traduttore ufficiale, come previsto dall’art. 33 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
In caso di attestazione di iscrizione ad un corso non
presente nella sezione intranet: intranet>direzione centrale
pensioni>Area Normativa e contenzioso amministrativo dell'Assicurazione
generale obbligatoria e dei fondi speciali>Istituti esteri>università e
scuole secondarie italiane, le sedi attiveranno la procedura di cui al punto
4.1.
4.6 Studenti laureati
che accedono a tirocinio
Il decreto ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142 chiarisce gli ambiti e le modalità relative
ai tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge del
24 giugno 1997 n. 196.
Nello specifico, il tirocinio formativo e di orientamento
non consente il mantenimento dello status di studente, con conseguente
impossibilità di riconoscimento o proroga del diritto alla quota di
reversibilità.
4.7 Figli studenti
iscritti a corsi di formazione artistica e musicale (conservatori)
L’iscrizione ai corsi di formazione artistica e musicale
(conservatori), come da circolare n. 76 del 21 luglio 2008 e nota operativa
Inpdap n. 25 del 14 maggio 2009, è equiparata, a decorrere dall’anno accademico
2005/2006, all’iscrizione ai corsi universitari ed è, quindi, utile ai fini del
riconoscimento del diritto/proroga della pensione ai superstiti.
Resta fermo che la qualifica di studente universitario si
perde comunque al 26° anno di età o al conseguimento della laurea non seguito
dalla iscrizione a un corso di perfezionamento ovvero altro corso di laurea.
4.8 Diritto alla
pensione ai superstiti. Iscrizione a Istituti Tecnici Superiori (ITS).
Come chiarito con messaggio n. 1893 del 16 marzo 2015,
l'iscrizione a I.T.S. deve essere equiparata all’iscrizione a corsi
universitari ed è quindi da ritenersi utile ai fini del riconoscimento del
diritto e/o proroga della pensione ai superstiti.
La qualifica di studente universitario si perde con il
conseguimento del diploma I.T.S., nei limiti di durata del percorso previsto
dal bando, e comunque al compimento del 26° anno di età in caso di iscrizione
ad un successivo corso di laurea o perfezionamento.
4.9 Figli studenti
universitari iscritti a singoli corsi
Con nota del 5 febbraio 2010, il Ministero dell’Istruzione
ha precisato che gli studenti iscritti a singoli corsi previsti
dall’ordinamento degli studi di un ateneo sono da ritenersi studenti
universitari per il tempo necessario al relativo espletamento (frequenza delle
lezioni e svolgimento dell’esame conclusivo).
4.10 Figli studenti
iscritti a master
Il comma 8, dell’articolo 3 del decreto ministeriale del 3
novembre 1999, n. 509 come modificato dall’art. 3 del decreto ministeriale del
22 ottobre 2004, n. 270, dispone che “in attuazione dell’art. 1, comma 15 della
legge del 14 gennaio 1999, n. 4 le università possono attivare, disciplinandoli
nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di
alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della
laurea o laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i
master universitari di primo e secondo livello”.
Ne consegue, dunque, che i master universitari (anche
stranieri se equivalenti a quelli di pari grado in Italia), attivati nei modi e
termini di cui ai citati decreti, sono ricompresi tra i corsi di
perfezionamento o di specializzazione la cui frequenza non fa venire meno il
diritto alla pensione di reversibilità.
4.11 Figli studenti
vincitori di borsa di mobilità Erasmus presso una facoltà straniera
Come precisato dal Ministero dell’Istruzione, il vincitore
di una borsa di mobilità Erasmus presso una università straniera conserva, per
tutta la durata del beneficio, lo status di studente universitario, iscritto
presso l’università di origine.
4.12 Figli studenti
che frequentano un corso di dottorato di ricerca
La frequenza di un corso di dottorato di ricerca, previsto
dall’articolo 4, legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modifiche e
integrazioni, non fa venire meno lo status di studente universitario.
Fatta salva l’autonomia riconosciuta alle università di
disciplinare gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio, l'avvio dei
corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico.
L’articolo 12 del decreto ministeriale dell’ 8 febbraio
2013, n. 45 ribadisce che, per effetto di quanto disposto dalla legge dell’8
agosto 1998 n. 315, i soggetti
beneficiari di borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di
ricerca sono obbligati all’iscrizione alla gestione separata ex articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a far data dal 1 gennaio 1999,
quali destinatari di tutte le disposizioni concernenti la materia contributiva
e pensionistica della gestione stessa.
Come precisato con circolare n. 101 del 5 maggio 1999,
l’ammontare della borsa per la frequenza al corso di dottorato di ricerca, non
è inquadrabile, in base alle norme del t.u.i.r., tra i redditi di lavoro
autonomo, ma tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti.
Pertanto, la frequenza di un corso di dottorato di ricerca,
è utile ai fini del riconoscimento o proroga del diritto a pensione ai
superstiti nei limiti di quanto precisato nel paragrafo 5.
Per quanto riguarda il valore di dottorati di ricerca svolti
all’estero si rimanda al procedimento istruttorio di verifica delle
certificazioni straniere.
5. Figli studenti titolari di pensione ai
superstiti che percepiscono piccoli redditi. Sent. Corte Costituzionale n. 42
del 1999
Con sentenza n. 42 del 22-25 febbraio 1999, la Corte
Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903,
sollevata con riferimento al mancato riconoscimento del trattamento
pensionistico ai superstiti nei confronti di figlio studente che svolge
attività lavorativa.
La Corte ha argomentato che “la percezione di un piccolo
reddito per attività lavorativa, pur venendo a migliorare la situazione
economica dell’orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di
studente; sicché la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della
quota di pensione di reversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione
del diritto agli studi con deteriore trattamento dello studente, in contrasto
con i principi di cui agli articoli 3, 4, 34, 35 della Costituzione”.
Il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti si collega,
infatti, all’impossibilità dell’orfano studente di procurarsi un reddito in
conseguenza della dedizione agli studi: pertanto, la prestazione di un lavoro
retribuito come motivo di esclusione della quota di pensione non può riguardare
attività lavorative precarie, saltuarie e con reddito minimo, ma solo le
normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione.
Con la predetta sentenza la Corte ha peraltro riconosciuto
che ogni situazione deve essere di volta in volta valutata e che l’eventuale individuazione
di un particolare limite reddituale spetta agli interpreti o al legislatore.
In assenza di una previsione legislativa, si considera non
ostativo del diritto alla pensione ai superstiti lo svolgimento di attività
lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo
annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato
del 30%.
Pertanto, in caso di attività retribuita che non pregiudica
la prevalente qualifica di studente, il superstite ha l’onere di comunicare
tempestivamente all’Istituto il reddito annuo presunto, nonché ogni variazione
dello stesso.
In caso di superamento del limite di cui sopra, le sedi
procederanno all’immediata sospensione del trattamento pensionistico e al
recupero delle somme indebitamente erogate nel corso dell’anno di riferimento.
Si rammenta che, ai fini dell’accertamento della condizione
reddituale di cui sopra, rilevano i soli redditi derivanti da qualsiasi
attività di lavoro.
Trattandosi di un nucleo familiare con
figlio studente, da solo o in concorso con altri familiari, non si applicano le disposizioni
dell’articolo 1, comma 41, legge dell’8 agosto 1995, n. 335.
5.1 Impiego in lavori
socialmente utili e svolgimento di borsa lavoro
L’articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468
e successive modifiche, riguardante la “revisione della disciplina sui lavori
socialmente utili a norma dell’articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196”,
sancisce che l’utilizzazione dei lavoratori socialmente utili non determina l’instaurazione
di un rapporto di lavoro e non prevede tra i trattamenti pensionistici
incompatibili con lo svolgimento con dette attività la pensione ai superstiti.
Analogamente, lo svolgimento di borsa lavoro, ai sensi del
comma 5 del decreto legislativo del 7 agosto 1997, n. 280, non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro.
Pertanto, l’impiego in lavori socialmente utili e lo
svolgimento di borsa lavoro da parte del figlio studente titolare di pensione
ai superstiti non comportano la sospensione della pensione in quanto dette
attività non configurano, a norma dell’articolo 22 della legge 21 luglio 1965,
n. 903, come prestazione di lavoro retribuito.
5.2 Diritto alla
pensione ai superstiti in costanza di attività svolta nell’ambito dei progetti
di servizio civile
Con messaggio n. 22604 del 15 giugno 2005, è stato previsto
che la partecipazione da parte del figlio studente titolare di pensione di
reversibilità ai progetti di cui al decreto legislativo del 5 aprile 2002, n.
77 recante la “Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2
della legge 6 marzo 2001 n. 64”, non comporta la sospensione del trattamento
pensionistico.
6. Figli inabili che svolgono attività
lavorativa
L’ articolo 22, legge 21 luglio 1965, n. 903 annovera tra i
beneficiari del trattamento pensionistico ai superstiti i figli di qualunque
età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della
morte. Hanno, inoltre, diritto alla prestazione i figli minori divenuti inabili
tra la morte del genitore e il compimento della maggiore età.
L’inabilità richiesta per il diritto a pensione ai
superstiti, ai sensi dell’articolo 2 legge 12 giugno 1984, n. 222 presuppone
che il soggetto “a causa dell’infermità o difetto fisico o mentale, si trovi
nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività
lavorativa.”
Al riguardo, si richiama la circolare n. 15 del 6 febbraio
2009, con cui sono state recepite le disposizioni contenute nell’articolo 46 del
decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 che ha modificato la disciplina del
riconoscimento/mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti nei
confronti dei figli inabili che svolgono attività lavorativa.
7. Nipoti
La circolare n. 195 del 4 novembre 1999 fornisce istruzioni
operative ai fini dell’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale
n. 180 del 12-20 maggio 1999, che ha sancito l’incostituzionalità dell’articolo
38 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818 nella parte in cui non prevede, fra i
soggetti equiparati ai figli, anche i nipoti purché minori all’atto del decesso
dell’ascendente.
Pertanto, i nipoti minori e viventi a carico degli
ascendenti assicurati, anche se non formalmente affidati, sono considerati
destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti al ricorrere delle
condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale.
Come confermato dal Coordinamento generale legale
dell’istituto conservano il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti:
-
fino a 21 o 26 anni, i nipoti studenti, minori
di età alla data della morte dell’ascendente;
-
senza limiti temporali, i nipoti minori divenuti
inabili tra il decesso del dante causa e il compimento della maggiore età.
Ai fini dell’accertamento del diritto a pensione ai
superstiti, si richiamano le disposizioni impartite con circolari n. 213 del 18
dicembre 2000 e n. 132 del 7 dicembre 2007.
In particolare, nel caso in cui il minore non risulti
orfano, la presenza di uno od entrambi i genitori non è ostativa al
riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, purché sia accertata
l’impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio, non
svolgendo alcun tipo di attività lavorativa e non beneficiando di alcuna fonte
di reddito.
Al fine di stabilire se il nipote possa essere considerato a
carico degli ascendenti, il requisito dell’assenza di reddito in capo ai
genitori è soddisfatto anche ove i genitori stessi siano proprietari della casa
di abitazione principale, poiché il reddito da essa derivante, ovvero la
rendita catastale, costituisce un reddito virtuale e non effettivo. Per reddito
è da intendersi, infatti, una percezione materiale di denaro a qualsiasi titolo
percepita.
Diverso il caso in cui il genitore svolga attività
lavorativa autonoma alla data di morte dell’ascendente: in tal caso lo
svolgimento dell’attività stessa, seppur in perdita, è ostativa al
riconoscimento del diritto alla pensione.
Il diritto acquisito alla pensione di reversibilità in favore del nipote minore vivente a carico
dell’ascendente non deve essere revocato né sospeso nel momento in cui, ad una
data successiva il decesso del dante causa, il genitore riprenda l’attività
lavorativa o diventi titolare di redditi che potrebbero consentirne il
mantenimento.
Le sedi esperiranno ogni opportuno accertamento allo scopo
di accertare che il minore sia effettivamente a carico dell’ascendente.
8. Misura della pensione ai superstiti
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato e spetta in
una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata
all'assicurato. Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti
misure:
- coniuge solo: 60%;
- coniuge e un figlio: 80%;
- coniuge e due o più figli: 100%.
Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero
i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le
seguenti:
- un figlio: 70%;
- due figli: 80%;
- tre o più figli: 100%;
- un genitore: 15%;
- due genitori: 30%;
- un fratello o sorella: 15%;
- due fratelli o sorelle: 30%;
- tre fratelli o sorelle: 45%;
- quattro fratelli o sorelle: 60%;
- cinque fratelli o sorelle: 75%;
- sei fratelli o sorelle: 90%;
- sette o più fratelli o sorelle: 100%.
9. Articolo 1, comma 41, legge n. 335 dell’8
agosto 1995
Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono
cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e
sorelle), nei limiti di cui alla Tabella F della legge dell’8 agosto 1995, n.
335.
Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la
pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che
spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite
massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il
reddito posseduto.
I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il
beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o
inabili, individuati secondo la disciplina dell’assicurazione generale
obbligatoria. Essi trovano, pertanto, applicazione nei casi di pensione ai
superstiti spettante al solo coniuge ovvero ai genitori o fratelli e sorelle e
non trovano invece applicazione nei casi in cui siano titolari della pensione
figli minori, studenti o inabili, da soli o in concorso con il coniuge.
Predette disposizioni fanno salvi i trattamenti
previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della
stessa legge di riforma con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
Ai fini di detta cumulabilità, con circolari n. 234 del 25
agosto 1995 e n. 38 del 20 febbraio
1996 sono stati precisati i redditi del
beneficiario da valutare: redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei
contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei trattamenti di
fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della
casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione
separata. In ogni caso non è valutato l’importo della pensione ai superstiti su
cui deve essere eventualmente operata la riduzione.
Nel caso in cui il superstite sia titolare di più pensioni
ai superstiti, tali pensioni sono escluse dal computo dei redditi da valutare
al fine dell’applicazione della normativa in parola.
Si rinvia al messaggio n. 17203 del 25 ottobre 2013, che
disciplina i casi in cui il reddito relativo all’assegno vitalizio, collegato
ad una carica ricoperta per l’esercizio di un mandato pubblico, rilevi o meno
ai fini dell’applicazione dell’abbattimento della pensione di cui alla
menzionata tabella F.
10. Disposizioni
finali
Le domande di pensione non ancora definite e quelle relative
ad eventi morte successivi alla data di pubblicazione della presente circolare
dovranno essere definite tenendo conto dei chiarimenti in essa forniti.
Per quanto non previsto espressamente continuano ad
applicarsi le disposizioni già operanti in materia.
-
Allegato
N.1:
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