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lunedì 23 novembre 2015

Disposizioni in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada

Ministero dei Trasporti, Decreto Ministeriale del 10 novembre 2015 (Provvedimento pubblicato nella G.U. 19 novembre 2015, n. 270)

Capo I

Art.1 - Dati resi accessibili al pubblico
1. Sono resi accessibili al pubblico, tramite il Portale dell'automobilista, a fini di consultazione, i seguenti dati relativi alle imprese iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN), di cui all'art. 1 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012:

a) denominazione e forma giuridica, sede legale, partita IVA e/o codice fiscale e, per le imprese che effettuano trasporto di merci, anche il numero di iscrizione all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

b) nome, cognome dei gestori dei trasporti;

c) numero di autorizzazione all'esercizio della professione (numero di iscrizione al REN) e status dell'autorizzazione;

d) tipo di autorizzazione (idoneità trasporto nazionale o internazionale), numero dei veicoli oggetto dell'autorizzazione, numero di serie della licenza comunitaria e data di scadenza.

2. Per il settore del trasporto su strada di merci, sono resi accessibili i dati relativi alle sole imprese iscritte al REN per le quali sia stato completato l'iter di conseguimento dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 e che siano iscritte, con lo status di "definitiva", all' Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

3. Per il settore del trasporto su strada di persone, sono resi accessibili i dati relativi a tutte le imprese iscritte al REN. Per le imprese già operanti al 4 dicembre 2011, la pubblicazione riguarderà solo quelle che hanno completato l'iter di conseguimento dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009.

4. La Divisione 7 - Centro elaborazione dati (CED) - della Direzione generale per la motorizzazione provvede alle operazioni tecniche necessarie per rendere accessibili al pubblico, esclusivamente in modalità consultazione, secondo le indicazioni riportate al successivo art. 2, i dati di cui al precedente comma del presente articolo, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art.2 - Procedure di consultazione dei dati
1. La consultazione dei dati di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, avviene tramite il Portale dell'Automobilista, all'indirizzo web www.ilportaledellautomobilista.it.

2. Ai fini della consultazione del REN sono utilizzati, quali criteri di ricerca, in alternativa, i seguenti dati:

a) numero di iscrizione al REN;

b) partita IVA o codice fiscale.

Capo II

Art.3 - Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada Sezione «Sanzioni»
1. La sezione «Sanzioni» del REN di cui all'art. 11, comma 2, punto 2 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011, ad accesso riservato, è articolata nelle seguenti Sottosezioni, che contengono:

a) i dati relativi al numero, categoria e tipo delle infrazioni di cui all'art. 6, paragrafo 1, comma 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009, che hanno dato luogo ad una condanna o ad una sanzione, commesse sul territorio di altro Stato membro da parte di imprese di trasporto su strada stabilite in Italia, comunicate secondo le procedure previste dalla normativa europea (sottosezione A);

b) i dati relativi al numero, categoria e tipo delle infrazioni di cui all'art. 6, paragrafo 1, comma 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009, che hanno dato luogo ad una condanna o ad una sanzione, commesse sul territorio nazionale da parte di imprese di trasporto su strada stabilite in Italia, che affluiscono al REN secondo le procedure previste dalla normativa nazionale (sottosezione B);

c) i dati relativi al numero, categoria e tipo delle infrazioni di cui all'art. 6, paragrafo 1, comma 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009, che hanno dato luogo ad una condanna o ad una sanzione, commesse sul territorio nazionale da parte di imprese di trasporto su strada stabilite in altro Stato membro, comunicate secondo le procedure previste dalla normativa europea e nazionale (sottosezione C);

d) dati relativi ai soggetti dichiarati inidonei a dirigere le attività di trasporto di un'impresa e misure di riabilitazione applicabili, ovvero motivi per i quali la perdita dell'onorabilità non viene disposta in quanto giudicata sproporzionata, ovvero i dati relativi alla dichiarazione di inidoneità per l'impresa (sottosezione D).

2. I requisiti relativi ai dati da inserire nelle sottosezioni individuate nelle lettere da a) a d) del precedente comma sono almeno quelli individuati dalla Decisione della Commissione n. 2009/992/UE del 17 dicembre 2009.

3. Le modalità e, se del caso, i termini di inserimento dei dati di cui alle lettere da a) a d) del comma 1, salvo non già indicati in altre norme vigenti e i modi di accesso ai medesimi dati saranno definiti con successive disposizioni.

Art.4 - Trattamento e sicurezza dei dati
1. Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e per i fini di cui agli articoli 16 e 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

Art.5 - Istruzioni tecnico-amministrative
1. Le istruzioni tecnico-amministrative relative agli adempimenti di cui al presente decreto sono impartite, d'intesa, dalla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità e dalla Direzione generale per la motorizzazione.

Art.6 - Disposizioni finali
1. E' abrogato il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 23 luglio 2012, recante «Disposizioni di prima attuazione, per il trasporto su strada di viaggiatori dell'art. 4, comma 4 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada.».

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