Capo I
Art.1 - Dati resi
accessibili al pubblico
1. Sono resi accessibili al pubblico, tramite il Portale
dell'automobilista, a fini di consultazione, i seguenti dati relativi alle
imprese iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto
su strada (REN), di cui all'art. 1 del decreto del Capo del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio
2012:
a) denominazione e forma giuridica, sede legale, partita IVA
e/o codice fiscale e, per le imprese che effettuano trasporto di merci, anche
il numero di iscrizione all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi;
b) nome, cognome dei gestori dei trasporti;
c) numero di autorizzazione all'esercizio della professione
(numero di iscrizione al REN) e status dell'autorizzazione;
d) tipo di autorizzazione (idoneità trasporto nazionale o
internazionale), numero dei veicoli oggetto dell'autorizzazione, numero di
serie della licenza comunitaria e data di scadenza.
2. Per il settore del trasporto su strada di merci, sono
resi accessibili i dati relativi alle sole imprese iscritte al REN per le quali
sia stato completato l'iter di conseguimento dell'autorizzazione per
l'esercizio della professione di trasportatore su strada ai sensi del
regolamento (CE) n. 1071/2009 e che siano iscritte, con lo status di
"definitiva", all' Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi.
3. Per il settore del trasporto su strada di persone, sono
resi accessibili i dati relativi a tutte le imprese iscritte al REN. Per le
imprese già operanti al 4 dicembre 2011, la pubblicazione riguarderà solo
quelle che hanno completato l'iter di conseguimento dell'autorizzazione per
l'esercizio della professione di trasportatore su strada ai sensi del
regolamento (CE) n. 1071/2009.
4. La Divisione 7 - Centro elaborazione dati (CED) - della
Direzione generale per la motorizzazione provvede alle operazioni tecniche
necessarie per rendere accessibili al pubblico, esclusivamente in modalità
consultazione, secondo le indicazioni riportate al successivo art. 2, i dati di
cui al precedente comma del presente articolo, a partire dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Art.2 - Procedure di
consultazione dei dati
1. La consultazione dei dati di cui all'art. 1, comma 1 del
presente decreto, avviene tramite il Portale dell'Automobilista, all'indirizzo
web www.ilportaledellautomobilista.it.
2. Ai fini della consultazione del REN sono utilizzati,
quali criteri di ricerca, in alternativa, i seguenti dati:
a) numero di iscrizione al REN;
b) partita IVA o codice fiscale.
Capo II
Art.3 - Registro
elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada Sezione «Sanzioni»
1. La sezione «Sanzioni» del REN di cui all'art. 11, comma
2, punto 2 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011, ad
accesso riservato, è articolata nelle seguenti Sottosezioni, che contengono:
a) i dati relativi al numero, categoria e tipo delle
infrazioni di cui all'art. 6, paragrafo 1, comma 3, lettera b), del regolamento
(CE) n. 1071/2009, che hanno dato luogo ad una condanna o ad una sanzione,
commesse sul territorio di altro Stato membro da parte di imprese di trasporto
su strada stabilite in Italia, comunicate secondo le procedure previste dalla
normativa europea (sottosezione A);
b) i dati relativi al numero, categoria e tipo delle
infrazioni di cui all'art. 6, paragrafo 1, comma 3, lettera b), del regolamento
(CE) n. 1071/2009, che hanno dato luogo ad una condanna o ad una sanzione,
commesse sul territorio nazionale da parte di imprese di trasporto su strada
stabilite in Italia, che affluiscono al REN secondo le procedure previste dalla
normativa nazionale (sottosezione B);
c) i dati relativi al numero, categoria e tipo delle
infrazioni di cui all'art. 6, paragrafo 1, comma 3, lettera b), del regolamento
(CE) n. 1071/2009, che hanno dato luogo ad una condanna o ad una sanzione,
commesse sul territorio nazionale da parte di imprese di trasporto su strada
stabilite in altro Stato membro, comunicate secondo le procedure previste dalla
normativa europea e nazionale (sottosezione C);
d) dati relativi ai soggetti dichiarati inidonei a dirigere
le attività di trasporto di un'impresa e misure di riabilitazione applicabili,
ovvero motivi per i quali la perdita dell'onorabilità non viene disposta in
quanto giudicata sproporzionata, ovvero i dati relativi alla dichiarazione di
inidoneità per l'impresa (sottosezione D).
2. I requisiti relativi ai dati da inserire nelle
sottosezioni individuate nelle lettere da a) a d) del precedente comma sono
almeno quelli individuati dalla Decisione della Commissione n. 2009/992/UE del
17 dicembre 2009.
3. Le modalità e, se del caso, i termini di inserimento dei
dati di cui alle lettere da a) a d) del comma 1, salvo non già indicati in
altre norme vigenti e i modi di accesso ai medesimi dati saranno definiti con
successive disposizioni.
Art.4 - Trattamento e
sicurezza dei dati
1. Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto dei
principi fissati dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e per i fini di cui agli articoli 16
e 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
Art.5 - Istruzioni
tecnico-amministrative
1. Le istruzioni tecnico-amministrative relative agli
adempimenti di cui al presente decreto sono impartite, d'intesa, dalla
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità e dalla
Direzione generale per la motorizzazione.
Art.6 - Disposizioni
finali
1. E' abrogato il decreto del Capo del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 23 luglio
2012, recante «Disposizioni di prima attuazione, per il trasporto su strada di
viaggiatori dell'art. 4, comma 4 del decreto del Capo del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio
2012 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano
la professione di trasportatore su strada.».
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