Il decreto ministeriale 16 settembre 2015 sulle attività
esercitabili dai patronati distingue la libera consulenza dalle attività
esercitabili dai Consulenti del Lavoro abilitati, specificando come tutti gli
adempimenti in materia di lavoro, disciplinati dalla legge 12/79, siano
riservati agli iscritti alla Categoria. Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto
specifica che le attività rientranti nell'ambito delle professioni di cui all'art. 2229 del
codice civile possono essere svolte esclusivamente dagli iscritti negli
appositi albi o elenchi.
Il provvedimento non lascia alcun dubbio, quindi, sulla
competenza esclusiva per i professionisti iscritti ad un Ordine professionale
per le attività ad essi attribuite dalla disciplina vigente, così come sui limiti
dei patronati, che non potranno svolgere quelle attività il cui esercizio
richiede l’iscrizione ad un ordine professionale.
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