Con circolare n. 184 del 18 novembre 2015, l’INPS ha fornito
ulteriori chiarimenti sulla facoltà di computo spettante a tutti i lavoratori
iscritti alla gestione separata, prevista dall’articolo 3 del D. M. 2 maggio
1996, n. 282. Quest’ultimo dispone che “gli iscritti alla gestione separata,
che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni
pensionistiche dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990,
hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei
predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico
della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di
cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995”.
Gli argomenti oggetto di approfondimento della circolare
sono diversi. Tra questi, la modalità e le condizioni di esercizio della facoltà
di computo, i periodi di contribuzione computabili, il sistema di calcolo e la
misura del trattamento.
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