L’INPS, con messaggio n. 7068del 20 novembre 2015, ha
fornito indicazioni al personale ispettivo al fine del contrasto
all’instaurazione di rapporti di lavoro fittizi in agricoltura, riepilogando
modalità e contenuti del verbale di primo accesso e del verbale unico di
accertamento.
Verbale di primo
accesso
A conclusione delle attività di verifica espletate nel corso
del primo accesso, il personale ispettivo deve obbligatoriamente predisporre e
rilasciare, ai sensi dell’art. 33 della Legge n. 183/10, verbale di primo
accesso al datore di lavoro o a chi ne fa le veci o, in loro assenza, ai
soggetti aventi titolo a riceverlo a norma del codice di procedura civile
(artt. 137 e ss.), ivi compreso il professionista delegato.
Qualora non sia stato possibile accedere in azienda, si
rende necessario, piuttosto che utilizzare impropriamente il verbale di primo
accesso come mero strumento di richiesta di documenti, menzionare i motivi del
mancato accesso nel verbale conclusivo.
L’ispettore, nel verbale di primo accesso, deve dare atto di
avere informato il datore di lavoro sia della possibilità di farsi assistere da
un professionista abilitato ai sensi della Legge n. 12/1979, sia di rilasciare
dichiarazioni, dando conto dell’eventuale mancato esercizio delle predette
facoltà.
Ulteriori elementi costitutivi del verbale di primo accesso
sono la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo e
l’esposizione delle eventuali dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro,
dal professionista che lo assiste o dalla persona presente all’ispezione. Nel
medesimo verbale, il personale ispettivo deve formulare ogni richiesta, anche
documentale, utile al proseguimento dell’istruttoria finalizzata
all’accertamento degli illeciti.
VERBALE UNICO DI
ACCERTAMENTO
Tale provvedimento deve contenere il richiamo al verbale di
primo accesso e devono essere riportati gli esiti dettagliati
dell’accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti
rilevati.
Sulla base dell’applicabilità di tale inderogabile
principio, va assolutamente evitata la prassi di ricorrere in sede di
verbalizzazione conclusiva a mere formule generiche del tipo "dalla
documentazione acquisita e/o dalle dichiarazioni raccolte dai lavoratori è
emerso che ..." senza riportare i riferimenti dettagliati alle
informazioni raccolte.
Particolare cura va riposta nella raccolta degli elementi
probatori a sostegno dell’annullamento di rapporti di lavoro dipendente,
agricoli e non agricoli, costituiti fittiziamente al solo scopo di percepire
prestazioni indebite, dal momento che accertamenti di natura induttiva o
improntati sull’analisi del comportamento aziendale nel suo complesso, senza
precisi riferimenti al singolo rapporto annullato, sono difficilmente
sostenibili in sede di contenzioso. In tale ambito, le circostanze
eventualmente riferite dai lavoratori dell’azienda e/o da un campione
significativo degli stessi, vanno accuratamente analizzate e riscontrate con
elementi oggettivi risultanti dalla documentazione esaminata o comunque da
altre dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da terzi, al fine di
evidenziare e descrivere eventuali incongruità riscontrate.
La stessa cura dovrà esser assicurata nella fotografia degli
assetti societari e familiari che hanno dato luogo alla costituzione di
rapporti di lavoro dipendente tra componenti dello stesso nucleo familiare, in
contrasto con il principio della gratuità di tali prestazioni di lavoro e del
relativo onere della prova contraria, al fine di evitare gli annullamenti
motivati esclusivamente da rapporti di parentela.
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