Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


venerdì 27 novembre 2015

Cdl - Agricoltura e rapporti fittizi, l’INPS fornisce indicazioni agli ispettori

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 26 Novembre 2015

L’INPS, con messaggio n. 7068del 20 novembre 2015, ha fornito indicazioni al personale ispettivo al fine del contrasto all’instaurazione di rapporti di lavoro fittizi in agricoltura, riepilogando modalità e contenuti del verbale di primo accesso e del verbale unico di accertamento.

Verbale di primo accesso
A conclusione delle attività di verifica espletate nel corso del primo accesso, il personale ispettivo deve obbligatoriamente predisporre e rilasciare, ai sensi dell’art. 33 della Legge n. 183/10, verbale di primo accesso al datore di lavoro o a chi ne fa le veci o, in loro assenza, ai soggetti aventi titolo a riceverlo a norma del codice di procedura civile (artt. 137 e ss.), ivi compreso il professionista delegato.

Qualora non sia stato possibile accedere in azienda, si rende necessario, piuttosto che utilizzare impropriamente il verbale di primo accesso come mero strumento di richiesta di documenti, menzionare i motivi del mancato accesso nel verbale conclusivo.

L’ispettore, nel verbale di primo accesso, deve dare atto di avere informato il datore di lavoro sia della possibilità di farsi assistere da un professionista abilitato ai sensi della Legge n. 12/1979, sia di rilasciare dichiarazioni, dando conto dell’eventuale mancato esercizio delle predette facoltà.

Ulteriori elementi costitutivi del verbale di primo accesso sono la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo e l’esposizione delle eventuali dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro, dal professionista che lo assiste o dalla persona presente all’ispezione. Nel medesimo verbale, il personale ispettivo deve formulare ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti.

VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO
Tale provvedimento deve contenere il richiamo al verbale di primo accesso e devono essere riportati gli esiti dettagliati dell’accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati.

Sulla base dell’applicabilità di tale inderogabile principio, va assolutamente evitata la prassi di ricorrere in sede di verbalizzazione conclusiva a mere formule generiche del tipo "dalla documentazione acquisita e/o dalle dichiarazioni raccolte dai lavoratori è emerso che ..." senza riportare i riferimenti dettagliati alle informazioni raccolte.

Particolare cura va riposta nella raccolta degli elementi probatori a sostegno dell’annullamento di rapporti di lavoro dipendente, agricoli e non agricoli, costituiti fittiziamente al solo scopo di percepire prestazioni indebite, dal momento che accertamenti di natura induttiva o improntati sull’analisi del comportamento aziendale nel suo complesso, senza precisi riferimenti al singolo rapporto annullato, sono difficilmente sostenibili in sede di contenzioso. In tale ambito, le circostanze eventualmente riferite dai lavoratori dell’azienda e/o da un campione significativo degli stessi, vanno accuratamente analizzate e riscontrate con elementi oggettivi risultanti dalla documentazione esaminata o comunque da altre dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da terzi, al fine di evidenziare e descrivere eventuali incongruità riscontrate.

La stessa cura dovrà esser assicurata nella fotografia degli assetti societari e familiari che hanno dato luogo alla costituzione di rapporti di lavoro dipendente tra componenti dello stesso nucleo familiare, in contrasto con il principio della gratuità di tali prestazioni di lavoro e del relativo onere della prova contraria, al fine di evitare gli annullamenti motivati esclusivamente da rapporti di parentela.

Nessun commento:

Posta un commento