Pronto il codice tributo per fruire dell’agevolazione
Con la risoluzione n. 96/E diffusa oggi, l’Agenzia della
Entrate istituisce il codice tributo per consentire ai soggetti titolari di
reddito di impresa di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il
credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dal
Decreto competitività (Dl n. 91/2014).
Il nuovo codice tributo, da utilizzare a partire dal 1°
gennaio 2016, è il seguente:
-
6856 (Credito d’imposta per investimenti in beni
strumentali nuovi – art. 18, D.L. 24 giugno 2014, n. 91)
Come compilare il
modello F24 – Il codice tributo andrà indicato all’interno della sezione
“Erario” del modello di pagamento in corrispondenza delle somme indicate nella
colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui il contribuente
deve procedere alla restituzione dell’agevolazione, nella colonna “importi a
debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento”, invece andrà indicato
l'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Il credito va ripartito in tre quote
annuali di pari importo, e può essere utilizzato a partire dal 1° gennaio del
secondo periodo di imposta successivo a quello dell’investimento. Quindi, per i
soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel caso di
investimenti effettuati nel 2014, la prima quota del credito potrà essere
utilizzata a partire dal 1° gennaio 2016.
I precedenti
chiarimenti delle Entrate – La nuova agevolazione è stata introdotta dal Dl
n. 91/2014 per gli investimenti realizzati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015
in strutture produttive che hanno sede in Italia. Al credito d’imposta era dedicata
la circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015, nella quale l’Agenzia dava ampio spazio
ai soggetti beneficiari, alle regole di utilizzo, alle modalità di calcolo del
credito e alle caratteristiche dei beni strumentali ammessi al beneficio.
I soggetti beneficiari
– Come già illustrato dalle Entrate nel precedente documento di prassi, a poter
usufruire del credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione
di versamenti dovuti, sono le imprese residenti, gli enti non commerciali, in
relazione alle attività commerciali esercitate, e le stabili organizzazioni in
Italia di soggetti non residenti. In ogni caso, tra i soggetti ammessi alla
misura di favore rientrano anche le imprese costituite successivamente alla
data del 25 giugno 2014.
Il testo della risoluzione è disponibile sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it, all’interno della sezione
“Normativa e prassi”.
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