Tra le nuove tendenze agevolate dalla facilità con la quale
è possibile raccogliere e archiviare dati e informazioni, stiamo assistendo,
soprattutto nel settore privato, ad una preoccupante proliferazione di
applicazioni o di banche dati che tendono a stigmatizzare le persone con
effetti e conseguenze negative sulla loro vita privata, sociale ed economica.
Il rischio che progetti finalizzati ad aggregare
informazioni provenienti da diverse fonti, non sempre di carattere oggettivo,
si estendano dalla valutazione di strutture ricettive o di ristorazione
direttamente a quella delle persone, è ormai realtà.
Sistemi che puntano, in sostanza, a rendere misurabile la
reputazione dei soggetti censiti e che sollevano più di una preoccupazione,
nonostante le finalità dichiarate siano quasi sempre giustificate dal
perseguimento di rilevanti obiettivi quali, ad esempio, lotta alla corruzione,
alle false identità, alle frodi etc.
Tuttavia, l'idea di affidare la "recensione" di
una persona ad un algoritmo rischia di aprire davvero una deriva assai
pericolosa. Si impone da subito una riflessione che vada oltre l'applicazione
tecnicistica delle norme del Codice privacy, per soffermarsi piuttosto sui
principi di carattere generale da questo sanciti.
È evidente che la reputazione degli individui che si
vorrebbe quantificare per attribuire punteggi di affidabilità è strettamente
legata alla persona considerata nella sua proiezione sociale e risulta
intimamente connessa con la dignità, elemento cardine della disciplina in
materia di protezione dei dati personali.
Molti dubbi riguardano l'effettiva qualità dei dati raccolti
- destinati appunto ad essere elaborati da specifici algoritmi - o la genuinità
delle eventuali recensioni inserite da terzi che possono facilmente prestarsi
ad usi distorti, diffamatori o lesivi. Giudizi che rischiano di compromettere
gravemente il diritto all'identità personale, e i cui effetti pregiudizievoli
vengono irrimediabilmente amplificati dall'accesso libero degli utenti, magari
attraverso i motori di ricerca. E cristallizzati nella rete per un tempo
indefinito.
Non solo. Impongono valutazioni ulteriori sia le concrete
modalità di gestione di tali sistemi di rating sia la discrezionalità dei
criteri di misurazione individuati da parte delle società che intendono offrire
sul mercato tali servizi.
Non è un mistero che in passato i gestori, in alcuni casi,
hanno addirittura consapevolmente alterato il mercato di riferimento inserendo
false recensioni. Si tratta di progetti e pratiche che, a fronte delle diverse
criticità sollevate, hanno un notevole impatto sulla sfera personale degli
utenti, sul loro diritto all'autodeterminazione informativa. Dimensione questa
la cui centralità è stata ribadita dalla sentenza Google Spain, che ha
riconosciuto l'esercizio di un nuovo diritto all'oblio digitale.
Un essere umano non è una cosa, non è un oggetto
commerciale, non è un servizio e non può e non deve diventarlo neppure per un
istante. Con la sentenza Google, la Corte ha stabilito che, in caso di
conflitto, il mero interesse economico soccombe, quando ricorrono determinate
condizioni, rispetto alla categoria di diritti fondamentali che sono
espressione dei principi di dignità contenuti nella Carta dei diritti.
Sulla base di tali presupposti, diventa allora difficile
implementare banche dati o servizi finalizzati alla profilazione di una persona
anche sul piano morale e relazionale per valutarne - eventualmente - l'asserita
affidabilità. L'ordinamento europeo tutela la privacy, riconosciuta come
diritto fondamentale dell'uomo e vieta di "recensire" una qualunque
persona in assenza di un interesse pubblico che certo non può essere invocato
quando si entra nel mondo delle relazioni personali e sentimentali di chiunque
disponga di un account delle reti sociali.
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