La Corte del merito, infatti, aveva ravvisato il difetto di legittimazione passiva del
convenuto, in quanto lo stesso aveva rinunciato all’eredità della zia.
Corte di
Cassazione, Sentenza n.20190 dell’8
ottobre 2015
La Corte di Appello di
Roma, in riforma della decisione di parziale accoglimento resa dal Tribunale
capitolino, aveva rigettato la domanda dalla badante di un’anziana donna
defunta nei confronti del nipote, in qualità di erede.
La Corte territoriale
aveva motivato la propria decisione precisando
Il primo motivo, con
cui la ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata declaratoria di
improcedibilità del gravame proposto dalla controparte, per non aver questa
dato corso alla notifica del ricorso, tempestivamente depositato, e del decreto
di fissazione dell'udienza nel termine di giorni dieci dalla comunicazione
dell’emanazione del decreto medesimo, secondo quanto sancito da questa Corte
con la decisione resa a sezioni unite n. 20604 del 30.7.2008, deve ritenersi
infondato, tenuto conto che al suddetto arresto interpretativo questa Corte è
pervenuta per effetto del radicale mutamento del proprio precedente
orientamento (c.d."overruIing"), intervenuto, tuttavia, in epoca
ampiamente successiva alla proposizione del gravame in questione e con
carattere di imprevedibilità (per aver agito in modo inopinato e repentino sul
consolidato orientamento pregresso), giustificandosi, cosi, una scissione tra
il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante "ex post"
non conforme alla corretta regola del processo) e l’effetto, di preclusione o
decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che - in considerazione
del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del
giusto processo (art. 111 Cost), volto a tutelare l'effettività dei mezzi di
azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda,
essenzialmente, alla decisione di merito - deve escludersi l’operatività della
preclusione o della decadenza derivante, dall’overruling nei confronti della
parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di
oggettiva conoscibilità dell’arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi
in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa,
la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato
l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (cfr, ex pluirimis,
Cass. 11.7.2011, n. 15144 e, da ultimo, in termini, Cass. 4.6.2014, n. 12521).
Parimenti infondati
devono ritenersi il secondo ed il terzo motivo, che si appalesano connessi,
essendo con essi imputato alla Corte territoriale la non conformità a diritto e
l’incongruità logica dello statuito difetto di legittimazione passiva del D.,
pronunzia inficiata, a detta della ricorrente, dall’omessa considerazione degli
elementi di fatto, che la stessa assume non contestati e, comunque, erroneamente
non fatti oggetto di accertamento istruttorio, anche valendosi del ricorso ai
propri poteri d’ufficio, da parte della Corte territoriale, attestanti la
titolarità, anche diretta, del dedotto rapporto di lavoro in capo al D.
Ed invero, la censurata
statuizione circa il difetto di legittimazione passiva del D. risulta
verificata, non solo in relazione alla documentata rinuncia da parte del
medesimo all’eredità della Sig.ra R., ma, altresì, in relazione a quegli
elementi di fatto, dedotti con il ricorso introduttivo, che avrebbero dovuto,
nelle intenzioni della ricorrente, comprovare la titolarità diretta del
rapporto in capo al D. e che, di contro, la Corte territoriale ha rilevato
essere privi di supporto probatorio, escludendo che questo, come preteso dalla
ricorrente stessa, potesse derivare dalla mancata contestazione degli stessi in
prime cure da parte del D., non potendosi far discendere una simile conseguenza
dal suo essere rimasto contumace in quella fase del giudizio o potesse essere
rinvenuto valendosi dei propri poteri d’ufficio in difetto di specifica
devoluzione al giudice del gravame, da parte dell’appellata vittoriosa in primo
grado, anche del riesame delle proprie richieste istruttorie sulle quali il
primo giudice non si è pronunciato, richiamando specificamente le difese di
primo grado, in guisa da far ritenere in modo inequivocabile di aver riproposto
l’istanza di ammissione della prova (cfr. Cass. 27.10.2009, n. 22687 e Cass.
11.2.2011, n. 3376).
Il ricorso va, dunque
rigettato.
Le spese seguono la
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 3,000.00 per compensi,
oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
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