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martedì 13 ottobre 2015

Ove abbia rinunciato all’eredità il nipote nulla deve alla badante della zia defunta

Nella sentenza n.20190 dell’8 ottobre 2015, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione con la quale la Corte di Appello di Roma aveva rigettato la domanda della badante di una signora defunta nei confronti del nipote, avente ad oggetto alcune differenze retributive.

La Corte del merito, infatti, aveva ravvisato  il difetto di legittimazione passiva del convenuto, in quanto lo stesso aveva rinunciato all’eredità della zia.

Corte di Cassazione,  Sentenza n.20190 dell’8 ottobre 2015

La Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di parziale accoglimento resa dal Tribunale capitolino, aveva rigettato la domanda dalla badante di un’anziana donna defunta nei confronti del nipote, in qualità di erede.

La Corte territoriale aveva motivato la propria decisione precisando  

Il primo motivo, con cui la ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata declaratoria di improcedibilità del gravame proposto dalla controparte, per non aver questa dato corso alla notifica del ricorso, tempestivamente depositato, e del decreto di fissazione dell'udienza nel termine di giorni dieci dalla comunicazione dell’emanazione del decreto medesimo, secondo quanto sancito da questa Corte con la decisione resa a sezioni unite n. 20604 del 30.7.2008, deve ritenersi infondato, tenuto conto che al suddetto arresto interpretativo questa Corte è pervenuta per effetto del radicale mutamento del proprio precedente orientamento (c.d."overruIing"), intervenuto, tuttavia, in epoca ampiamente successiva alla proposizione del gravame in questione e con carattere di imprevedibilità (per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso), giustificandosi, cosi, una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante "ex post" non conforme alla corretta regola del processo) e l’effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che - in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost), volto a tutelare l'effettività dei mezzi di azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda, essenzialmente, alla decisione di merito - deve escludersi l’operatività della preclusione o della decadenza derivante, dall’overruling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell’arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (cfr, ex pluirimis, Cass. 11.7.2011, n. 15144 e, da ultimo, in termini, Cass. 4.6.2014, n. 12521).

Parimenti infondati devono ritenersi il secondo ed il terzo motivo, che si appalesano connessi, essendo con essi imputato alla Corte territoriale la non conformità a diritto e l’incongruità logica dello statuito difetto di legittimazione passiva del D., pronunzia inficiata, a detta della ricorrente, dall’omessa considerazione degli elementi di fatto, che la stessa assume non contestati e, comunque, erroneamente non fatti oggetto di accertamento istruttorio, anche valendosi del ricorso ai propri poteri d’ufficio, da parte della Corte territoriale, attestanti la titolarità, anche diretta, del dedotto rapporto di lavoro in capo al D.

Ed invero, la censurata statuizione circa il difetto di legittimazione passiva del D. risulta verificata, non solo in relazione alla documentata rinuncia da parte del medesimo all’eredità della Sig.ra R., ma, altresì, in relazione a quegli elementi di fatto, dedotti con il ricorso introduttivo, che avrebbero dovuto, nelle intenzioni della ricorrente, comprovare la titolarità diretta del rapporto in capo al D. e che, di contro, la Corte territoriale ha rilevato essere privi di supporto probatorio, escludendo che questo, come preteso dalla ricorrente stessa, potesse derivare dalla mancata contestazione degli stessi in prime cure da parte del D., non potendosi far discendere una simile conseguenza dal suo essere rimasto contumace in quella fase del giudizio o potesse essere rinvenuto valendosi dei propri poteri d’ufficio in difetto di specifica devoluzione al giudice del gravame, da parte dell’appellata vittoriosa in primo grado, anche del riesame delle proprie richieste istruttorie sulle quali il primo giudice non si è pronunciato, richiamando specificamente le difese di primo grado, in guisa da far ritenere in modo inequivocabile di aver riproposto l’istanza di ammissione della prova (cfr. Cass. 27.10.2009, n. 22687 e Cass. 11.2.2011, n. 3376).

Il ricorso va, dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 3,000.00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.

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