Con questa circolare si conclude l’esame delle novità del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante disposizioni di razionalizzazione
e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e
imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183
Indice:
- Comunicazioni telematiche
- Libro unico del lavoro
- Lavoro estero
- Collocamento gente di mare
- Cessione ferie e permessi
- Reperibilità dei lavoratori
- Pari opportunità
- Tabella riepilogativa e indice del D.Lgs.n.151/2015 (in
allegato)
INTRODUZIONE
Telematica, avanti
tutta. ma chi paga?
Il principio è di quelli sani. Chi è che non approva un
intervento di innovazione tecnologica in qualsiasi comparto? Utilizzare le più
moderne metodologie per snellire e velocizzare i flussi di lavoro è iniziativa
meritoria a cui va dato un pieno appoggio. Ma purtroppo innovare è un'azione
che da sola non basta a rendere fluida l'interlocuzione con la P.A.
L'esempio delle criticità create dalla riorganizzazione
attuata dall'Inps negli anni scorsi è ancora attuale e crea problemi operativi
non solo ai consulenti del lavoro ma anche alle stesse sedi territoriali
dell'Istituto. Telematizzare i processi informativi e di comunicazione è
un'attività che dovrebbe portare ad un'ampia e più efficace interlocuzione.
Non può essere invece utilizzata per chiudersi e schermarsi
dietro un indirizzo email da cui far partire risposte istituzionali si ma
anonime. Telematizzare i processi non può voler dire impedire il contatto
fisico tra gli utenti e la P.A..
Anzi, tutt'altro. L'innovazione deve portare benefici e non
complicare i rapporti; e questo dipende esclusivamente dagli attori, da coloro
che a valle devono applicare le norme. Cosi come la temuta con modalità
telematica del Libro Unico del Lavoro, norma di principio prevista dal decreto
semplificazione, non può tramutarsi in una mera trasmissione telematica dello
stesso alla luce della normativa vigente in materia.
Ma la domanda che utenti e cittadini si pongono è sempre la
stessa: innovazione si, ma con costi e oneri a carico di chi? Che l'innovazione
tecnologica sia un valore aggiunto non c'è dubbio; ma che la debbano pagare
sempre e solo i professionisti con le proprie strutture su questo non ci si può
trovare d'accordo.
Comunicazioni
Telematiche
Gli articoli 14 e 16 si occupano delle comunicazioni
telematiche.
L’articolo 14 prevede che i benefici contributivi e le altre
agevolazioni connesse alla stipula di contratti collettivi di secondo livello
(aziendali o territoriali ) debbano essere depositati in via telematica alla
Direzione territoriale del lavoro competente.
Con l’articolo 16, invece, siamo in presenza del
completamento del processo di unificazione, standardizzazione ed
informatizzazione delle comunicazioni inerenti i rapporti di lavoro. Appare
indifferibile ormai uniformare contenuti e sistemi da utilizzare per tali
comunicazioni posto che al momento sono ancora frammentati.
Il sistema in prima battuta era applicabile alle
comunicazioni di instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione dei
rapporti di lavoro ed altre esperienze lavorative assimilate, che i datori di
lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, le agenzie di somministrazione,
gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti ad
effettuare ai servizi per l'impiego, ora il provvedimento vuole generalizzare
linguaggio e modalità delle comunicazioni.
L’articolo 11 del decreto del Presidente della repubblica 18
aprile 2006, n. 231 ha esteso l’utilizzo dei medesimi criteri e sistemi seppure
attraverso l’istituzione del "Servizio informatico UNIMARE" agli
armatori ed alle società di armamento. Una ulteriore estensione, ed implementazione,
del modello di comunicazione telematica obbligatoria ha riguardato quelle
inerenti l’assunzione dei lavoratori stranieri. Dal 15 novembre 2011, i datori
di lavoro che intendono assumere lavoratori extracomunitari regolarmente
soggiornanti in Italia non devono più compilare il "modello Q.
In sostituzione è stato implementato il "Modello
unificato Lav", con il quale sono assolti gli impegni relativi alle spese
di ritorno del lavoratore straniero e alla sistemazione alloggiativa, pertanto,
ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, verrà richiesta,
unicamente la sussistenza della copia del nuovo modello UNILAV e non più copia
del modello "Q" e della ricevuta di ritorno della raccomandata
inviata allo Sportello Unico Immigrazione.
In merito alla comunicazione delle singole chiamate del
lavoro intermittente è stato istituito il modulo "UNI_Intermittenti"
per il quale sono previste delle specifiche modalità di invio definite dal
decreto interministeriale del 27 marzo 2013. Da ultimo il Ministero del Lavoro
ha sospeso l’utilizzo delle nuove modalità di comunicazione telematica della
prestazione di lavoro accessorio, previste dall’articolo 49, comma 3 del D.Lgs.
n. 81/2015. Con la nota n. 3337 del 25 giugno 2015ha comunicato che in attesa
che venga approfondito l’attuazione dell’obbligo di legge e nelle more
dell’attivazione delle nuove procedure, continuano ad applicarsi le precedenti
modalità.
Gli effetti delle nuove previsioni del D.Lgs. n.151/2015,
tuttavia, potranno essere valutati solo quando il quadro sarà completo,
considerato che l’individuazione delle comunicazioni e le relative modulistiche
da aggiornare sono demandate ad un decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro della semplificazione e della pubblica
amministrazione da emanare entro 90 giorni.
Libro Unico del
Lavoro
L’articolo 15 del decreto prevede dal 1° gennaio 2017 la
tenuta del libro unico del lavoro in modalità telematica presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
Si tratta di una disposizione che rinvia ad un decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 24 marzo
2016 (sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo)
l’individuazione delle modalità tecniche e organizzative per
l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati in
esso contenuti.
Lavoro Estero
L’articolo 18 prevede che i lavoratori Italiani o comunitari
disponibili a prestare la loro opera nei paesi extracomunitari alle dipendenze
di imprese italiane non devono più essere preventivamente autorizzati.
Si liberalizza di fatto la circolazione della manodopera
anche al di fuori dei confini UE abrogando la norma che prevedeva una
preventiva serie di adempimenti in capo ai lavoratori ed alle aziende
interessate ad assumere o a trasferire all’estero lavoratori italiani o
comunitari.
Il D.Lgs. abroga l’art 1 c. 4 del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 317 che prevedeva l’obbligo di iscrizione dei lavoratori in apposita
lista di collocamento tenuta dall'ufficio regionale del lavoro del luogo di
residenza, il quale rilasciava il nulla osta all'assunzione che poteva avvenire
con richiesta nominativa.
Inoltre sostituisce integralmente l’art. 2, che disciplinava
il complesso iter da seguire per ottenere l’autorizzazione, con una elencazione
delle condizioni minime da garantire ai suddetti lavoratori tali da parificarne
il trattamento con quelli impiegati in Italia nonché agevolarne la permanenza
all’estero.
Abrogato di conseguenza anche l’art. 2-bis che prevedeva le
sanzioni per il mancato rispetto delle procedure ed il regolamento recante
semplificazione del procedimento di autorizzazione all'assunzione o al
trasferimento in Paesi non aderenti all'Unione europea di lavoratori italiani.
Collocamento Gente di
Mare
Il collocamento della "gente di mare", da sempre
disciplinato in modo autonomo rispetto agli altri lavoratori per motivi di
tutela degli interessi nazionale ed internazionali legati alla specificità
dell'attività, continua a mantenere una definita peculiarità nonostante la
sostanziale assimilazione prevista dal D.P.R.n. 231/2006 ai criteri del D.Lgs.
n.181/2000 ad esempio in materia di immediata disponibilità.
Le novità previste dal decreto con l'abrogazione della sezione
speciale per il lavoro marittimo all'interno della borsa continua del lavoro,
del modello di comunicazione, il formato di trasmissione e il sistema di
classificazione dei dati contenuti nell'elenco anagrafico della gente di mare,
le modalità di collegamento con le matricole della gente di mare di cui agli
articoli 118 e seguenti del codice della navigazione e del formato di
trasmissione e il sistema di classificazione dei dati relativi ai lavoratori
marittimi da inserire nella scheda professionale di cui all'articolo 5 del
D.P.R. n. 442/2000, non apportano sostanziali semplificazioni alla gestione dei
rapporti di lavoro nel settore marittimo.
Tali abrogazioni infatti ineriscono più la gestione interna
degli uffici di collocamento della gente di mare che di fatto sono rimasti in
capo alle Capitanerie di Porto, che non agli adempimenti delle aziende e dei
Consulenti del Lavoro nella gestione dei rapporti di lavoro.
Anche la previsione del comma 3 dell'articolo 19 del decreto
in commento, che tende ad uniformare anche per la gente di mare la definizione
dei livelli formativi previsti per la generalità dei lavoratori di cui al
D.Lgs. n.13/2013 citato, non pare possa
operativamente impattare, semplificandola, la gestione quotidiana dei rapporti
di lavoro.
Cessione ferie e
riposi
Il D.Lgs. n.151/2015 attua la parte di delega di cui
all’articolo 1, comma 9, lettera e) della legge n.183/2014 che prevede
l’eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi
settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra
lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni
di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in
favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza
fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute.
Nello specifico l’articolo 24 prevede che, fermo restando
l’indisponibilità dei diritti previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66, l’eventuale quota aggiuntiva di ferie e/o di permessi possono essere
ceduti dai lavoratori aventi diritto ad altri lavoratori dipendenti dello
stesso datore di lavoro.
Tale possibilità è tuttavia consentita esclusivamente per le
seguenti finalità: assistenza di figli minori che per le particolari condizioni
di salute necessitano di cure costanti.
Misura, condizioni e modalità per l’effettiva possibilità di
disporre la cessione sono affidate ai contratti collettivi.
Specificamente è necessario attendere la regolamentazione
dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al
rapporto di lavoro.
Come si può notare qualsiasi livello di contrattazione può
consentire di attuare tale previsione ma a condizione che gli agenti negoziali
stipulanti possano vantare il requisito della maggiore rappresentativa
comparata sul piano nazionale.
Reperibilità durante
la malattia
L’art. 25 del D.Lgs. n. 151/2015, rimanda ad un successivo
decreto del Ministero del Lavoro che vada a regolare le casistiche di esenzione
dal controllo di reperibilità durante lo stato di malattia. Allo stato attuale,
infatti, le Unità Sanitarie predispongono un servizio idoneo ad assicurare
entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce
orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori
dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al
controllo stesso anche mediante personale non medico, nonché un servizio per
visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.
Tali accertamenti, nella sostanza, sono soggetti però a
casistiche di esenzione che dovranno essere implementate dal decreto di
prossima pubblicazione e che andranno ad affiancarsi a quelle oggi previste
quali, a titolo di esempio, patologie gravi che richiedono terapie salva vita o
malattie derivanti da infortuni sul lavoro.
Codice delle pari
opportunità
Il D.Lgs. n.151/2015, oltre a una serie di disposizioni
relative alla semplificazione e alla razionalizzazione delle procedure e degli
adempienti a carico di imprese e cittadini, contiene anche alcune interessanti
modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, cd. Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna. È il Capo II del Titolo II del D.Lgs. n. 151/2015
ad occuparsi delle modifiche in materia di pari opportunità, con particolare
riferimento agli ambiti territoriali e alle competenze degli organi.
Modifiche generali
Prima di entrare nel dettaglio delle singole modificazioni
introdotte dal D.Lgs. n. 151/2015 pare opportuno evidenziare che nel testo del
Codice delle pari opportunità, così come modificato dal Jobs Act, ricorrono
alcune novità e precisazioni terminologiche.
In primo luogo, l'articolo 27 del D.Lgs. n. 151/2015
stabilisce che, in virtù di quanto previsto dalla Legge 7 luglio 2014, n. 56,
ogni riferimento alle province contenuto nel Codice delle pari opportunità
dovrà essere sostituito con il riferimento alle città metropolitane e agli enti
di vasta area. Con quest'ultima dicitura la Legge n.56/2014 descrive in maniera
generica enti locali similari alle province, senza però denominarle in tal modo
dal momento che le stesse dovrebbero essere abolite, anche mediante una
modifica del titolo V della Costituzione. Proprio in riferimento a questa
modifica, la riforma aggiunge al D.Lgs. n. 198/2006 l’articolo 19-bis,
un’importante disposizione transitoria che al comma 1 stabilisce, in primis,
che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dovranno essere
individuati gli enti locali, città metropolitane ed enti di vasta area, cui fa
riferimento il Codice delle pari opportunità come modificato.
Tale Decreto dovrebbe essere emanato entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore della riforma.
In secondo luogo, pur non esistendo come per il caso
precedente una specifica disposizione in tal senso, si può notare che il
decreto attuativo del Jobs Act in commento ha provveduto a modificare il testo
del Codice delle pari opportunità in tutti quei punti in cui si faceva
riferimento alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, inserendo la
dicitura Direzioni interregionali e territoriali del lavoro (cfr. D.P.R. 7
aprile 2011, n. 144).
Infine, il Legislatore delegato ha deciso di aggiornare il
testo di legge eliminando l’aggettivo comunitario, riferito alla vecchia Comunità
Europea, in favore del riferimento all'Unione Europea.
Comitato Nazionale di
Parità
Gli articoli da 28 a 30 del D.Lgs. n. 151/2015 si occupano
di modificare quelle disposizioni del Codice delle pari opportunità che
regolano la composizione (art. 8 D.Lgs. n. 198/2006), la convocazione e il
funzionamento (art. 9 D.Lgs. n. 198/2006) e i compiti del Comitato nazionale
per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di
opportunità tra lavoratori e lavoratrici (o più semplicemente, Comitato
nazionale di parità).
La ratio generale che sembra percepirsi dal dettato
normativo è quella di una semplificazione e di uno snellimento delle procedure
che passa attraverso modifiche relative al numero di componenti, ai compiti
affidati e ai soggetti coinvolti.
Vediamo, ora, in cosa si concreta questa volontà di
snellimento e semplificazione.
-
La nuova lett. e, comma 2, dell’articolo 8,
prevede che facciano parte del Comitato undici componenti designati dalle
associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale
operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro, solo
qualora ne abbiano fatto richiesta. Prima della riforma, invece, la
partecipazione di questi soggetti era un dato di fatto.
-
Gli esperti in materia giuridica che, a norma
del comma 3, lett. a, partecipano alle riunioni del Comitato senza diritto di
voto passano da sei a tre.
-
I rappresentanti dei Ministeri che partecipano
alle riunioni (sempre senza diritto di voto), ex art. 8, comma 3, lett. b, sono
quattro e non più sei.
Inoltre, si può notare che spariscono i
rappresentanti del MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
ricerca), del Ministero della Giustizia e del Ministero degli Esteri, mentre
viene aggiunto il rappresentante del Dipartimento per le pari opportunità.
Ancora, viene eliminato il riferimento alla necessità che uno di questi
rappresentanti sia indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente
più rappresentative.
-
La lett. c del comma 3, articolo 8, viene
modificata prevedendo che ai cinque dirigenti o funzionari del Ministero del
lavoro siano sostituiti tre rappresentati del Ministero stesso.
-
Soppressa, invece, la lett. c-bis, che prevedeva
la partecipazione alle riunioni del Comitato di tre rappresentanti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle pari opportunità.
Viste le non poche novità, il comma 2 dell'articolo 28,
D.Lgs. n. 151/2015, stabilisce che il Comitato già costituito alla data di
entrata in vigore del provvedimento (24 settembre 2015) continua ad operare
nell'attuale composizione fino alla naturale scadenza.
Pare muoversi in un'ottica di semplificazione e
facilitazione delle attività del Comitato anche la nuova formulazione del comma
2 dell'articolo 9 del Codice, in materia di funzionamento del Comitato, dal
momento che prevede espressamente che i lavori possano essere organizzati per
specifici gruppi.
Peculiari le scelte effettuate dal Legislatore delegato in
diverse disposizioni, prima tra le quali il nuovo assetto conferito
all’articolo 10 del Codice delle pari opportunità come modificato dall'articolo
30 del D.Lgs. n. 151/2015. Analizzando il testo modificato si nota che, in
realtà, la maggior parte delle previsioni è rimasta sostanzialmente identica e
nonostante ciò il Legislatore ha comunque optato per un'integrale sostituzione
della disposizione.
La norma in commento si occupa dei compiti del Comitato e
alla lett. c del comma 1 stabilisce che il Comitato formula indirizzi per le
attività dell'anno successivo e, sulla base di tali indirizzi, il Ministero del
Lavoro pubblica un apposito bando di finanziamento di azioni positive.
La nuova formulazione risulta più chiara e più operativa
della precedente, senza considerare che prevede una procedura più trasparente
veicolata da un bando che va a sostituire il parere a maggioranza che lo stesso
Comitato dava sul finanziamento dei progetti. Il Comitato fa ora parte della
commissione di valutazione dei progetti che agisce secondo le modalità e i
criteri di valutazione definiti con Decreto del Ministero del Lavoro da
adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2015.
Interessante precisazione che si muove sempre in un'ottica
di risparmio di tempi e costi è quella per cui non sono previsti gettoni,
compensi, rimborsi spese o altri emolumenti per i componenti della commissione
di valutazione dei progetti.
La semplificazione opera anche attraverso l'eliminazione di
compiti specifici che ora diventano facoltà del Comitato che, perciò, non è
tenuto a svolgere determinate attività a meno che non lo ritenga opportuno.
Questo avviene, ad esempio, relativamente alla stesura di codici di
comportamento (lett. e, comma 1, articolo 10), alla rimozione di ostacoli che
limitano l'uguaglianza tra uomo e donna (lett. o, comma 1, articolo 10, che
prima affidava in modo perentorio al Comitato di provvedere - ora promuovere -
la rimozione), ed anche nelle parti
successive del testo relativamente ai compiti del Consigliere o della
Consigliera nazionale di parità (articolo 15, comma 2, come sostituito
dall'articolo 33 del D.Lgs. n. 151/2015).
L'integrale sostituzione dell'articolo 10 del Codice delle
pari opportunità non modifica, poi, nella sostanza la maggior parte delle
regole ivi contenute, ma piuttosto semplifica alcune espressioni utilizzate dal
Legislatore del 2006.
Consigliere e
Consiglieri di Parità
Gli articoli da 31 a 38 del D.Lgs. n. 151/2015 agiscono
sulla nomina, il mandato, i compiti e le funzioni, la sede e le attrezzature, i
permessi e altro ancora relativi ai Consiglieri e alle Consigliere di parità.
La semplificazione cui tende l’intera riforma passa, quasi
paradossalmente - vista la tematica -, da un'eliminazione del ruolo del
Ministero delle pari opportunità, come si può notare dalla nuova formulazione
dei commi 3 e 4 del nuovo articolo 12 D.Lgs. n. 198/2006, nonché dal nuovo
comma 6 dell’articolo 15 e dal comma 2 dell’articolo 16 (in entrambi questi
ultimi due esempi sparisce la necessità di un concerto con tale Ministero).
-
Nomina. In particolare, sulla scia di quanto si
diceva sopra, le novità introdotte all'articolo 12 del Codice delle pari
opportunità fanno venir meno il ruolo del Ministero per le pari opportunità
nella nomina dei consiglieri regionali e degli altri enti locali (città
metropolitane e enti di vasta area ex L. n.56/2014).
Inoltre, in un'ottica di trasparenza, si
parla espressamente di una procedura di valutazione comparativa da espletarsi
per la nomina (articolo 12, comma 3, come modificato dall'articolo 31, D.Lgs.
n. 151/2015).
-
Mandato. Relativamente al mandato dei
consiglieri sia nazionali che regionali o degli altri enti locali, il D.Lgs. n.
151/2015 sostituisce in toto l’articolo 14 del Codice delle pari opportunità.
Le novità piu` rilevanti in quest’ambito sono due.
In primis, viene lasciata invariata la
durata del mandato, pari a quattro anni, ma viene modificata la disciplina del
rinnovo che è ammissibile una sola volta, e non più due come in precedenza.
In secundis, è da rilevare l’ultimo periodo
del comma unico del nuovo articolo 14 del Codice delle pari opportunità che
introduce il principio secondo cui per i consiglieri e le consigliere di
parità, di qualunque livello, non trova applicazione lo spoilsystem di cui
all’articolo 6, comma 1, della Legge n.145/2002.
-
Compiti e funzioni. L’articolo 15 del Codice
delle pari opportunità è dedicato ai compiti e alle funzioni dei consiglieri e
delle consigliere. La riforma veicolata dal D.Lgs. n. 151/2015 ha optato per
un’integrale sostituzione della disposizione in commento, anche se, in realtà,
le novità sostanziali introdotte sono veramente poche. Si ritrovano, infatti,
quelle precisazioni terminologiche cui si faceva riferimento in apertura e
alcune semplificazioni di forma che però non incidono sulla sostanza delle
previsioni.
Nell’ottica di semplificare e snellire il
ruolo, si può notare che è stato eliminato il comma 1-bis dell’articolo 15 che
affidava al consigliere o alla consigliera nazionale il compito di svolgere
inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e di pubblicare
relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul
lavoro. Inoltre, viene meno, nel comma 2, la parte che indicava i consiglieri e
le consigliere regionali e provinciali quali componenti delle commissioni di
parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi
diversamente denominati che svolgevano funzioni analoghe.
Totalmente nuovo, invece, il comma 7
dell’articolo 15 del Codice per le pari opportunità che prevede il compito per
il consigliere o la consigliera nazionale di parità di elaborare, entro il 31
marzo di ogni anno, un rapporto per il Ministri del lavoro e per il Ministro
per le pari opportunità sulla propria attività.
-
Sede e attrezzature. Nulla di particolare da
rilevare riguardo al nuovo articolo 16, anche questo integralmente riscritto ma
senza modifiche di sostanza, se non nella parte in cui, al comma 1, precisa che
il personale, la strumentazione e le attrezzature necessarie ai consiglieri
locali dovranno essere individuati nell’ambito delle risorse esistenti e a
spesa invariata.
-
Permessi. L’articolo 17 del Codice delle pari
opportunità è dedicato ai permessi che i consiglieri e le consigliere possono
richiedere per l’esercizio delle loro funzioni. I comma 1 si occupa della
disciplina dei permessi che possono essere richiesti da consiglieri e
consigliere di parità nazionali e regionali. Novità rilevante in questo comma
riguarda la retribuzione di detti permessi: infatti, se ante riforma essi erano
interamente retribuiti, la nuova stesura dell’articolo 17, come modificato
dall’articolo 35 del D.Lgs.n.151/2015, stabilisce che l’eventuale retribuzione
dei permessi è rimessa alla disponibilità finanziaria dell’ente di pertinenza
che, su richiesta è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto
per le ore di effettiva assenza.
Altro discorso è, invece, quello legato
all’indennità mensile dei consiglieri. Il comma 2 dell’articolo in commento
modifica la disciplina previgente rendendo eventuale il riconoscimento di
un’indennità per i consiglieri e le consigliere regionali e degli altri enti
locali, mentre il comma 3 conferma l’indennità annua riconosciuta al
consigliere o alla consigliera nazionale.
Fondo per l’attività delle consigliere e dei
consiglieri di parità. L’articolo 18 del Codice delle pari opportunità viene
integralmente riscritto e snellito dall’art. 35 del D.Lgs. n. 151/2015. Le
novità più rilevanti riguardano le
coperture che post riforma si applicheranno solo ai consiglieri nazionali.
La semplificazione passa, invece, attraverso l’eliminazione dei complicati
criteri di ripartizione delle risorse del fondo che erano previsti dal
previgente comma 2.
L’articolo 19 del Codice delle pari opportunità, modificato
dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 151/2015, introduce la Conferenza nazionale
delle consigliere di parità, per rafforzare e accrescere l’efficacia della loro
azione, e consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. La
Conferenza sostituisce la Rete delle consigliere e opera senza oneri per la
finanza pubblica.
Il decreto legislativo 151/2015 apporta modifiche anche agli
articoli 20, 39, 43 e 44 del Codice delle pari opportunità. Si tratta di
modifiche marginali, che non comportano mutamenti sostanziali nella disciplina.
INDICE NOVITÀ D.LGS.
N. 151/15
1. Disabili
-
Ampliamento soggetti indicati nel campo di
applicazione della disciplina (artt. 2 e 4).
-
Viene meno il regime di gradualità a partire dal
1° gennaio 2017 (art. 3).
-
Semplificazioni per le procedure di esonero
dall’obbligo (art. 5).
-
La chiamata nominativa diventa la regole in ogni
caso (art. 6).
-
Nuove opportunità di iscrizione in graduatorie
ed elenchi (art. 8)
-
Costituzione organi di verifica e monitoraggio
(Art.8).
-
Revisione degli incentivi alle assunzioni (art.
10)
-
Aumento fattispecie di erogazione per il Fondo
regionale occupazione disabili (art. 11)
-
Trasformazione albo professionale centralinisti
non vedenti in elenco nominativo (artt. 12-13)
2. Contratti
collettivi aziendali o territoriali.
-
Necessarietà del deposito telematico dei
contratti si secondo livello per beneficiare agevolazioni contributive e/o
fiscali (art. 14)
3. Tenuta documenti
di lavoro e comunicazioni.
-
Obbligo di tenuta L.U.L. solo in formato
telematico presso Min. Lavoro (art. 15)
-
Obbligo di comunicazione solo telematica (art.
16)
4. Collocamento.
-
Ampliamento contenuti banca dati politiche
attive e passive (art. 17)
-
Modifica procedure amministrative connesse con
il lavoro all’estero ed introduzione di nuovi obblighi (art. 18)
-
Semplificazione in materia di collocamento della
gente di mare (art. 19)
5. Salute e sicurezza
sul lavoro
-
Lavoro accessorio, obblighi di sicurezza solo
per imprenditori e professionisti (art. 20)
-
Modifica della composizione del Comitato per
l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento
nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro (art. 20) modifica ed istituzioni ulteriori commissioni.
-
Raddoppio sanzioni violazioni obblighi art. 18
per violazioni riferite a più di 5 lavoratori(art. 20).
6. Infortuni sul
lavoro.
-
Introduzione meccanismo telematico per calcolo
premio dovuto (art. 21);
-
Semplificazioni per modalità di trasmissione
denuncia infortunio con invio certificati solo in via telematica (art. 21)
-
Introduzione nuove modalità di trasmissione
(Art. 21).
7. Sanzioni.
-
rimodulazione disciplina lavoro nero, con
introduzione diversa gradualità (art. 22).
-
Incremento sanzioni in ambito di sicurezza sul
lavoro (art. 22).
-
Modifica sanzioni per omessa registrazione (art.
22).
-
Modifica sanzioni per omessa consegna buste paga
(art. 22)
-
Modifica disciplina sanzioni trattenimento
ANF(art. 22)
8. Controlli a
distanza (art. 23)
9. Cessione delle
ferie (art. 24).
10. Esenzione
reperibilità;
11. Dimissioni, nuova
disciplina.
12. Revisione
disciplina pari opportunità.
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