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martedì 13 ottobre 2015

Cdl - Le nuove "semplificazioni" in materia del lavoro

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro,  Circolare n.21 del 12 ottobre 2015

Con questa circolare si conclude l’esame delle novità del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183

Indice:
- Comunicazioni telematiche
- Libro unico del lavoro
- Lavoro estero
- Collocamento gente di mare
- Cessione ferie e permessi
- Reperibilità dei lavoratori
- Pari opportunità
- Tabella riepilogativa e indice del D.Lgs.n.151/2015 (in allegato)

INTRODUZIONE

Telematica, avanti tutta. ma chi paga?
Il principio è di quelli sani. Chi è che non approva un intervento di innovazione tecnologica in qualsiasi comparto? Utilizzare le più moderne metodologie per snellire e velocizzare i flussi di lavoro è iniziativa meritoria a cui va dato un pieno appoggio. Ma purtroppo innovare è un'azione che da sola non basta a rendere fluida l'interlocuzione con la P.A.

L'esempio delle criticità create dalla riorganizzazione attuata dall'Inps negli anni scorsi è ancora attuale e crea problemi operativi non solo ai consulenti del lavoro ma anche alle stesse sedi territoriali dell'Istituto. Telematizzare i processi informativi e di comunicazione è un'attività che dovrebbe portare ad un'ampia e più efficace interlocuzione.

Non può essere invece utilizzata per chiudersi e schermarsi dietro un indirizzo email da cui far partire risposte istituzionali si ma anonime. Telematizzare i processi non può voler dire impedire il contatto fisico tra gli utenti e la P.A..

Anzi, tutt'altro. L'innovazione deve portare benefici e non complicare i rapporti; e questo dipende esclusivamente dagli attori, da coloro che a valle devono applicare le norme. Cosi come la temuta con modalità telematica del Libro Unico del Lavoro, norma di principio prevista dal decreto semplificazione, non può tramutarsi in una mera trasmissione telematica dello stesso alla luce della normativa vigente in materia.

Ma la domanda che utenti e cittadini si pongono è sempre la stessa: innovazione si, ma con costi e oneri a carico di chi? Che l'innovazione tecnologica sia un valore aggiunto non c'è dubbio; ma che la debbano pagare sempre e solo i professionisti con le proprie strutture su questo non ci si può trovare d'accordo.

Comunicazioni Telematiche
Gli articoli 14 e 16 si occupano delle comunicazioni telematiche.

L’articolo 14 prevede che i benefici contributivi e le altre agevolazioni connesse alla stipula di contratti collettivi di secondo livello (aziendali o territoriali ) debbano essere depositati in via telematica alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Con l’articolo 16, invece, siamo in presenza del completamento del processo di unificazione, standardizzazione ed informatizzazione delle comunicazioni inerenti i rapporti di lavoro. Appare indifferibile ormai uniformare contenuti e sistemi da utilizzare per tali comunicazioni posto che al momento sono ancora frammentati.

Il sistema in prima battuta era applicabile alle comunicazioni di instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro ed altre esperienze lavorative assimilate, che i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, le agenzie di somministrazione, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti ad effettuare ai servizi per l'impiego, ora il provvedimento vuole generalizzare linguaggio e modalità delle comunicazioni.

L’articolo 11 del decreto del Presidente della repubblica 18 aprile 2006, n. 231 ha esteso l’utilizzo dei medesimi criteri e sistemi seppure attraverso l’istituzione del "Servizio informatico UNIMARE" agli armatori ed alle società di armamento. Una ulteriore estensione, ed implementazione, del modello di comunicazione telematica obbligatoria ha riguardato quelle inerenti l’assunzione dei lavoratori stranieri. Dal 15 novembre 2011, i datori di lavoro che intendono assumere lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia non devono più compilare il "modello Q.

In sostituzione è stato implementato il "Modello unificato Lav", con il quale sono assolti gli impegni relativi alle spese di ritorno del lavoratore straniero e alla sistemazione alloggiativa, pertanto, ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, verrà richiesta, unicamente la sussistenza della copia del nuovo modello UNILAV e non più copia del modello "Q" e della ricevuta di ritorno della raccomandata inviata allo Sportello Unico Immigrazione.

In merito alla comunicazione delle singole chiamate del lavoro intermittente è stato istituito il modulo "UNI_Intermittenti" per il quale sono previste delle specifiche modalità di invio definite dal decreto interministeriale del 27 marzo 2013. Da ultimo il Ministero del Lavoro ha sospeso l’utilizzo delle nuove modalità di comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio, previste dall’articolo 49, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015. Con la nota n. 3337 del 25 giugno 2015ha comunicato che in attesa che venga approfondito l’attuazione dell’obbligo di legge e nelle more dell’attivazione delle nuove procedure, continuano ad applicarsi le precedenti modalità.

Gli effetti delle nuove previsioni del D.Lgs. n.151/2015, tuttavia, potranno essere valutati solo quando il quadro sarà completo, considerato che l’individuazione delle comunicazioni e le relative modulistiche da aggiornare sono demandate ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione da emanare entro 90 giorni.

Libro Unico del Lavoro
L’articolo 15 del decreto prevede dal 1° gennaio 2017 la tenuta del libro unico del lavoro in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si tratta di una disposizione che rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 24 marzo 2016 (sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo) l’individuazione delle modalità tecniche e organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati in esso contenuti.

Lavoro Estero
L’articolo 18 prevede che i lavoratori Italiani o comunitari disponibili a prestare la loro opera nei paesi extracomunitari alle dipendenze di imprese italiane non devono più essere preventivamente autorizzati.

Si liberalizza di fatto la circolazione della manodopera anche al di fuori dei confini UE abrogando la norma che prevedeva una preventiva serie di adempimenti in capo ai lavoratori ed alle aziende interessate ad assumere o a trasferire all’estero lavoratori italiani o comunitari.

Il D.Lgs. abroga l’art 1 c. 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 che prevedeva l’obbligo di iscrizione dei lavoratori in apposita lista di collocamento tenuta dall'ufficio regionale del lavoro del luogo di residenza, il quale rilasciava il nulla osta all'assunzione che poteva avvenire con richiesta nominativa.

Inoltre sostituisce integralmente l’art. 2, che disciplinava il complesso iter da seguire per ottenere l’autorizzazione, con una elencazione delle condizioni minime da garantire ai suddetti lavoratori tali da parificarne il trattamento con quelli impiegati in Italia nonché agevolarne la permanenza all’estero.

Abrogato di conseguenza anche l’art. 2-bis che prevedeva le sanzioni per il mancato rispetto delle procedure ed il regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento in Paesi non aderenti all'Unione europea di lavoratori italiani.

Collocamento Gente di Mare
Il collocamento della "gente di mare", da sempre disciplinato in modo autonomo rispetto agli altri lavoratori per motivi di tutela degli interessi nazionale ed internazionali legati alla specificità dell'attività, continua a mantenere una definita peculiarità nonostante la sostanziale assimilazione prevista dal D.P.R.n. 231/2006 ai criteri del D.Lgs. n.181/2000 ad esempio in materia di immediata disponibilità.

Le novità previste dal decreto con l'abrogazione della sezione speciale per il lavoro marittimo all'interno della borsa continua del lavoro, del modello di comunicazione, il formato di trasmissione e il sistema di classificazione dei dati contenuti nell'elenco anagrafico della gente di mare, le modalità di collegamento con le matricole della gente di mare di cui agli articoli 118 e seguenti del codice della navigazione e del formato di trasmissione e il sistema di classificazione dei dati relativi ai lavoratori marittimi da inserire nella scheda professionale di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 442/2000, non apportano sostanziali semplificazioni alla gestione dei rapporti di lavoro nel settore marittimo.

Tali abrogazioni infatti ineriscono più la gestione interna degli uffici di collocamento della gente di mare che di fatto sono rimasti in capo alle Capitanerie di Porto, che non agli adempimenti delle aziende e dei Consulenti del Lavoro nella gestione dei rapporti di lavoro.

Anche la previsione del comma 3 dell'articolo 19 del decreto in commento, che tende ad uniformare anche per la gente di mare la definizione dei livelli formativi previsti per la generalità dei lavoratori di cui al D.Lgs. n.13/2013 citato,  non pare possa operativamente impattare, semplificandola, la gestione quotidiana dei rapporti di lavoro.

Cessione ferie e riposi
Il D.Lgs. n.151/2015 attua la parte di delega di cui all’articolo 1, comma 9, lettera e) della legge n.183/2014 che prevede l’eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute.

Nello specifico l’articolo 24 prevede che, fermo restando l’indisponibilità dei diritti previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, l’eventuale quota aggiuntiva di ferie e/o di permessi possono essere ceduti dai lavoratori aventi diritto ad altri lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro.

Tale possibilità è tuttavia consentita esclusivamente per le seguenti finalità: assistenza di figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.

Misura, condizioni e modalità per l’effettiva possibilità di disporre la cessione sono affidate ai contratti collettivi.

Specificamente è necessario attendere la regolamentazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.

Come si può notare qualsiasi livello di contrattazione può consentire di attuare tale previsione ma a condizione che gli agenti negoziali stipulanti possano vantare il requisito della maggiore rappresentativa comparata sul piano nazionale.

Reperibilità durante la malattia
L’art. 25 del D.Lgs. n. 151/2015, rimanda ad un successivo decreto del Ministero del Lavoro che vada a regolare le casistiche di esenzione dal controllo di reperibilità durante lo stato di malattia. Allo stato attuale, infatti, le Unità Sanitarie predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonché un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.

Tali accertamenti, nella sostanza, sono soggetti però a casistiche di esenzione che dovranno essere implementate dal decreto di prossima pubblicazione e che andranno ad affiancarsi a quelle oggi previste quali, a titolo di esempio, patologie gravi che richiedono terapie salva vita o malattie derivanti da infortuni sul lavoro.

Codice delle pari opportunità
Il D.Lgs. n.151/2015, oltre a una serie di disposizioni relative alla semplificazione e alla razionalizzazione delle procedure e degli adempienti a carico di imprese e cittadini, contiene anche alcune interessanti modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, cd. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna. È il Capo II del Titolo II del D.Lgs. n. 151/2015 ad occuparsi delle modifiche in materia di pari opportunità, con particolare riferimento agli ambiti territoriali e alle competenze degli organi.

Modifiche generali
Prima di entrare nel dettaglio delle singole modificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 151/2015 pare opportuno evidenziare che nel testo del Codice delle pari opportunità, così come modificato dal Jobs Act, ricorrono alcune novità e precisazioni terminologiche.

In primo luogo, l'articolo 27 del D.Lgs. n. 151/2015 stabilisce che, in virtù di quanto previsto dalla Legge 7 luglio 2014, n. 56, ogni riferimento alle province contenuto nel Codice delle pari opportunità dovrà essere sostituito con il riferimento alle città metropolitane e agli enti di vasta area. Con quest'ultima dicitura la Legge n.56/2014 descrive in maniera generica enti locali similari alle province, senza però denominarle in tal modo dal momento che le stesse dovrebbero essere abolite, anche mediante una modifica del titolo V della Costituzione. Proprio in riferimento a questa modifica, la riforma aggiunge al D.Lgs. n. 198/2006 l’articolo 19-bis, un’importante disposizione transitoria che al comma 1 stabilisce, in primis, che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dovranno essere individuati gli enti locali, città metropolitane ed enti di vasta area, cui fa riferimento il Codice delle pari opportunità come modificato.

Tale Decreto dovrebbe essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della riforma.

In secondo luogo, pur non esistendo come per il caso precedente una specifica disposizione in tal senso, si può notare che il decreto attuativo del Jobs Act in commento ha provveduto a modificare il testo del Codice delle pari opportunità in tutti quei punti in cui si faceva riferimento alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, inserendo la dicitura Direzioni interregionali e territoriali del lavoro (cfr. D.P.R. 7 aprile 2011, n. 144).

Infine, il Legislatore delegato ha deciso di aggiornare il testo di legge eliminando l’aggettivo comunitario, riferito alla vecchia Comunità Europea, in favore del riferimento all'Unione Europea.

Comitato Nazionale di Parità
Gli articoli da 28 a 30 del D.Lgs. n. 151/2015 si occupano di modificare quelle disposizioni del Codice delle pari opportunità che regolano la composizione (art. 8 D.Lgs. n. 198/2006), la convocazione e il funzionamento (art. 9 D.Lgs. n. 198/2006) e i compiti del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici (o più semplicemente, Comitato nazionale di parità).

La ratio generale che sembra percepirsi dal dettato normativo è quella di una semplificazione e di uno snellimento delle procedure che passa attraverso modifiche relative al numero di componenti, ai compiti affidati e ai soggetti coinvolti.

Vediamo, ora, in cosa si concreta questa volontà di snellimento e semplificazione.

-         La nuova lett. e, comma 2, dell’articolo 8, prevede che facciano parte del Comitato undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro, solo qualora ne abbiano fatto richiesta. Prima della riforma, invece, la partecipazione di questi soggetti era un dato di fatto.

-         Gli esperti in materia giuridica che, a norma del comma 3, lett. a, partecipano alle riunioni del Comitato senza diritto di voto passano da sei a tre.

-         I rappresentanti dei Ministeri che partecipano alle riunioni (sempre senza diritto di voto), ex art. 8, comma 3, lett. b, sono quattro e non più sei.

Inoltre, si può notare che spariscono i rappresentanti del MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca), del Ministero della Giustizia e del Ministero degli Esteri, mentre viene aggiunto il rappresentante del Dipartimento per le pari opportunità. Ancora, viene eliminato il riferimento alla necessità che uno di questi rappresentanti sia indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente più rappresentative.

-         La lett. c del comma 3, articolo 8, viene modificata prevedendo che ai cinque dirigenti o funzionari del Ministero del lavoro siano sostituiti tre rappresentati del Ministero stesso.

-         Soppressa, invece, la lett. c-bis, che prevedeva la partecipazione alle riunioni del Comitato di tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle pari opportunità.

Viste le non poche novità, il comma 2 dell'articolo 28, D.Lgs. n. 151/2015, stabilisce che il Comitato già costituito alla data di entrata in vigore del provvedimento (24 settembre 2015) continua ad operare nell'attuale composizione fino alla naturale scadenza.

Pare muoversi in un'ottica di semplificazione e facilitazione delle attività del Comitato anche la nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 9 del Codice, in materia di funzionamento del Comitato, dal momento che prevede espressamente che i lavori possano essere organizzati per specifici gruppi.

Peculiari le scelte effettuate dal Legislatore delegato in diverse disposizioni, prima tra le quali il nuovo assetto conferito all’articolo 10 del Codice delle pari opportunità come modificato dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 151/2015. Analizzando il testo modificato si nota che, in realtà, la maggior parte delle previsioni è rimasta sostanzialmente identica e nonostante ciò il Legislatore ha comunque optato per un'integrale sostituzione della disposizione.

La norma in commento si occupa dei compiti del Comitato e alla lett. c del comma 1 stabilisce che il Comitato formula indirizzi per le attività dell'anno successivo e, sulla base di tali indirizzi, il Ministero del Lavoro pubblica un apposito bando di finanziamento di azioni positive.

La nuova formulazione risulta più chiara e più operativa della precedente, senza considerare che prevede una procedura più trasparente veicolata da un bando che va a sostituire il parere a maggioranza che lo stesso Comitato dava sul finanziamento dei progetti. Il Comitato fa ora parte della commissione di valutazione dei progetti che agisce secondo le modalità e i criteri di valutazione definiti con Decreto del Ministero del Lavoro da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2015.

Interessante precisazione che si muove sempre in un'ottica di risparmio di tempi e costi è quella per cui non sono previsti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti per i componenti della commissione di valutazione dei progetti.

La semplificazione opera anche attraverso l'eliminazione di compiti specifici che ora diventano facoltà del Comitato che, perciò, non è tenuto a svolgere determinate attività a meno che non lo ritenga opportuno. Questo avviene, ad esempio, relativamente alla stesura di codici di comportamento (lett. e, comma 1, articolo 10), alla rimozione di ostacoli che limitano l'uguaglianza tra uomo e donna (lett. o, comma 1, articolo 10, che prima affidava in modo perentorio al Comitato di provvedere - ora promuovere - la rimozione), ed anche nelle parti  successive del testo relativamente ai compiti del Consigliere o della Consigliera nazionale di parità (articolo 15, comma 2, come sostituito dall'articolo 33 del D.Lgs. n. 151/2015).

L'integrale sostituzione dell'articolo 10 del Codice delle pari opportunità non modifica, poi, nella sostanza la maggior parte delle regole ivi contenute, ma piuttosto semplifica alcune espressioni utilizzate dal Legislatore del 2006.

Consigliere e Consiglieri di Parità
Gli articoli da 31 a 38 del D.Lgs. n. 151/2015 agiscono sulla nomina, il mandato, i compiti e le funzioni, la sede e le attrezzature, i permessi e altro ancora relativi ai Consiglieri e alle Consigliere di parità.

La semplificazione cui tende l’intera riforma passa, quasi paradossalmente - vista la tematica -, da un'eliminazione del ruolo del Ministero delle pari opportunità, come si può notare dalla nuova formulazione dei commi 3 e 4 del nuovo articolo 12 D.Lgs. n. 198/2006, nonché dal nuovo comma 6 dell’articolo 15 e dal comma 2 dell’articolo 16 (in entrambi questi ultimi due esempi sparisce la necessità di un concerto con tale Ministero).

-         Nomina. In particolare, sulla scia di quanto si diceva sopra, le novità introdotte all'articolo 12 del Codice delle pari opportunità fanno venir meno il ruolo del Ministero per le pari opportunità nella nomina dei consiglieri regionali e degli altri enti locali (città metropolitane e enti di vasta area ex L. n.56/2014).

Inoltre, in un'ottica di trasparenza, si parla espressamente di una procedura di valutazione comparativa da espletarsi per la nomina (articolo 12, comma 3, come modificato dall'articolo 31, D.Lgs. n. 151/2015).

-         Mandato. Relativamente al mandato dei consiglieri sia nazionali che regionali o degli altri enti locali, il D.Lgs. n. 151/2015 sostituisce in toto l’articolo 14 del Codice delle pari opportunità. Le novità piu` rilevanti in quest’ambito sono due.

In primis, viene lasciata invariata la durata del mandato, pari a quattro anni, ma viene modificata la disciplina del rinnovo che è ammissibile una sola volta, e non più due come in precedenza.

In secundis, è da rilevare l’ultimo periodo del comma unico del nuovo articolo 14 del Codice delle pari opportunità che introduce il principio secondo cui per i consiglieri e le consigliere di parità, di qualunque livello, non trova applicazione lo spoilsystem di cui all’articolo 6, comma 1, della Legge n.145/2002.

-         Compiti e funzioni. L’articolo 15 del Codice delle pari opportunità è dedicato ai compiti e alle funzioni dei consiglieri e delle consigliere. La riforma veicolata dal D.Lgs. n. 151/2015 ha optato per un’integrale sostituzione della disposizione in commento, anche se, in realtà, le novità sostanziali introdotte sono veramente poche. Si ritrovano, infatti, quelle precisazioni terminologiche cui si faceva riferimento in apertura e alcune semplificazioni di forma che però non incidono sulla sostanza delle previsioni.

Nell’ottica di semplificare e snellire il ruolo, si può notare che è stato eliminato il comma 1-bis dell’articolo 15 che affidava al consigliere o alla consigliera nazionale il compito di svolgere inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e di pubblicare relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro. Inoltre, viene meno, nel comma 2, la parte che indicava i consiglieri e le consigliere regionali e provinciali quali componenti delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgevano funzioni analoghe.

Totalmente nuovo, invece, il comma 7 dell’articolo 15 del Codice per le pari opportunità che prevede il compito per il consigliere o la consigliera nazionale di parità di elaborare, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto per il Ministri del lavoro e per il Ministro per le pari opportunità sulla propria attività.

-         Sede e attrezzature. Nulla di particolare da rilevare riguardo al nuovo articolo 16, anche questo integralmente riscritto ma senza modifiche di sostanza, se non nella parte in cui, al comma 1, precisa che il personale, la strumentazione e le attrezzature necessarie ai consiglieri locali dovranno essere individuati nell’ambito delle risorse esistenti e a spesa invariata.

-         Permessi. L’articolo 17 del Codice delle pari opportunità è dedicato ai permessi che i consiglieri e le consigliere possono richiedere per l’esercizio delle loro funzioni. I comma 1 si occupa della disciplina dei permessi che possono essere richiesti da consiglieri e consigliere di parità nazionali e regionali. Novità rilevante in questo comma riguarda la retribuzione di detti permessi: infatti, se ante riforma essi erano interamente retribuiti, la nuova stesura dell’articolo 17, come modificato dall’articolo 35 del D.Lgs.n.151/2015, stabilisce che l’eventuale retribuzione dei permessi è rimessa alla disponibilità finanziaria dell’ente di pertinenza che, su richiesta è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore di effettiva assenza.

Altro discorso è, invece, quello legato all’indennità mensile dei consiglieri. Il comma 2 dell’articolo in commento modifica la disciplina previgente rendendo eventuale il riconoscimento di un’indennità per i consiglieri e le consigliere regionali e degli altri enti locali, mentre il comma 3 conferma l’indennità annua riconosciuta al consigliere o alla consigliera nazionale.

Fondo per l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità. L’articolo 18 del Codice delle pari opportunità viene integralmente riscritto e snellito dall’art. 35 del D.Lgs. n. 151/2015. Le novità più rilevanti riguardano le  coperture che post riforma si applicheranno solo ai consiglieri nazionali. La semplificazione passa, invece, attraverso l’eliminazione dei complicati criteri di ripartizione delle risorse del fondo che erano previsti dal previgente comma 2.

L’articolo 19 del Codice delle pari opportunità, modificato dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 151/2015, introduce la Conferenza nazionale delle consigliere di parità, per rafforzare e accrescere l’efficacia della loro azione, e consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. La Conferenza sostituisce la Rete delle consigliere e opera senza oneri per la finanza pubblica.

Il decreto legislativo 151/2015 apporta modifiche anche agli articoli 20, 39, 43 e 44 del Codice delle pari opportunità. Si tratta di modifiche marginali, che non comportano mutamenti sostanziali nella disciplina.

INDICE NOVITÀ D.LGS. N. 151/15

1. Disabili
-         Ampliamento soggetti indicati nel campo di applicazione della disciplina (artt. 2 e 4).

-         Viene meno il regime di gradualità a partire dal 1° gennaio 2017 (art. 3).

-         Semplificazioni per le procedure di esonero dall’obbligo (art. 5).

-         La chiamata nominativa diventa la regole in ogni caso (art. 6).

-         Nuove opportunità di iscrizione in graduatorie ed elenchi (art. 8)

-         Costituzione organi di verifica e monitoraggio (Art.8).

-         Revisione degli incentivi alle assunzioni (art. 10)

-         Aumento fattispecie di erogazione per il Fondo regionale occupazione disabili (art. 11)

-         Trasformazione albo professionale centralinisti non vedenti in elenco nominativo (artt. 12-13)

2. Contratti collettivi aziendali o territoriali.
-         Necessarietà del deposito telematico dei contratti si secondo livello per beneficiare agevolazioni contributive e/o fiscali (art. 14)

3. Tenuta documenti di lavoro e comunicazioni.
-         Obbligo di tenuta L.U.L. solo in formato telematico presso Min. Lavoro (art. 15)

-         Obbligo di comunicazione solo telematica (art. 16)

4. Collocamento.
-         Ampliamento contenuti banca dati politiche attive e passive (art. 17)

-         Modifica procedure amministrative connesse con il lavoro all’estero ed introduzione di nuovi obblighi (art. 18)

-         Semplificazione in materia di collocamento della gente di mare (art. 19)

5. Salute e sicurezza sul lavoro
-         Lavoro accessorio, obblighi di sicurezza solo per imprenditori e professionisti (art. 20)

-         Modifica della composizione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 20) modifica ed istituzioni ulteriori commissioni.

-         Raddoppio sanzioni violazioni obblighi art. 18 per violazioni riferite a più di 5 lavoratori(art. 20).

6. Infortuni sul lavoro.
-         Introduzione meccanismo telematico per calcolo premio dovuto (art. 21);

-         Semplificazioni per modalità di trasmissione denuncia infortunio con invio certificati solo in via telematica (art. 21)

-         Introduzione nuove modalità di trasmissione (Art. 21).

7. Sanzioni.
-         rimodulazione disciplina lavoro nero, con introduzione diversa gradualità (art. 22).

-         Incremento sanzioni in ambito di sicurezza sul lavoro (art. 22).

-         Modifica sanzioni per omessa registrazione (art. 22).

-         Modifica sanzioni per omessa consegna buste paga (art. 22)

-         Modifica disciplina sanzioni trattenimento ANF(art. 22)

8. Controlli a distanza (art. 23)

9. Cessione delle ferie (art. 24).

10. Esenzione reperibilità;

11. Dimissioni, nuova disciplina.

12. Revisione disciplina pari opportunità.

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