Facendo seguito al messaggio Hermes n. 5145 del 3 Agosto 2015
con il quale sono state fornite precisazioni sulla procedura di gestione delle
domande di assegno di natalità di cui all’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190,
si impartiscono alcune indicazioni operative per tutte le Strutture
territoriali.
Nelle more del completamento della procedura di gestione
delle domande di assegno di natalità, i provvedimenti di accoglimento e/o
reiezione delle domande stesse, che a
breve verranno inviati ai recapiti indicati dagli utenti nella domanda, sono
già disponibili sia per gli operatori nell’ambito della procedura di gestione
dell’assegno di natalità sia per gli utenti, nel sito web istituzionale servizi per il cittadino , fascicolo
previdenziale per il cittadino. In tale fase, ove l’interessato abbia
presentato istanza di riesame della domanda respinta "per ISEE non
reperito" a causa, ad esempio, del mancato inserimento del minore nel
nucleo familiare indicato nella DSU, le Strutture avranno cura preliminarmente
di verificare che, al momento della
domanda, fosse soddisfatto, tra gli altri, il requisito della nascita (o
adozione/affidamento) del minore e della convivenza del minore stesso con il
richiedente.
Ove l’ "ISEE non reperito" sia dipeso da
un’erronea digitazione del codice
fiscale del minore nella domanda di assegno, la rielaborazione della domanda
stessa necessita dell’inserimento del codice fiscale corretto del minore da
parte dell’operatore che dovrà utilizzare l’apposita funzione
"Rielabora" presente nella procedura di gestione dell’Assegno di
Natalità (dettaglio della domanda).
Per quanto riguarda eventuali reiezioni dovute all’errata
digitazione del codice fiscale del richiedente (causale "dalla
dichiarazione ISEE non risulta convivente con il figlio per il quale è
richiesto l’assegno") queste vanno segnalate via mail ai seguenti
indirizzi:
- ennio.diclaudio@inps.it
- raffaella.vaccaro@inps.it
- annacristina.lippa@inps.it
All’esito delle verifiche, ove venga accertata la
sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore, è
possibile disporre l’accoglimento delle domande in un primo momento respinte
"per ISEE non reperito" o
per la causale "dalla dichiarazione
ISEE non risulta convivente con il figlio per il quale è richiesto
l’assegno" e riconoscere, pertanto, la prestazione comprensiva di tutte le
mensilità arretrate spettanti ai sensi della Circolare n. 93/2015.
L’accoglimento della domanda avverrà tramite la funzione ‘Rielabora’ sopra
menzionata; in questo modo la domanda rientrerà nel ciclo di gestione naturale
della domanda per cui, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla
norma, la procedura provvederà all’emissione del provvedimento e alla
predisposizione dei pagamenti senza altro ulteriore intervento della Sede.
In queste ipotesi di accoglimento a seguito di riesame di
domande originariamente respinte per "ISEE non reperito", una seconda
domanda di assegno eventualmente presentata
per lo stesso minore andrà rigettata.
Le istanze di riesame per ISEE non reperito possono essere
accolte solo per le domande presentate fino al 30 settembre 2015.
Per quanto riguarda mensilità dovute ed eventualmente
riaccreditate dalla Banca d’Italia, è stata rilasciata la possibilità per le sedi di procedere alla
riemissione delle stesse attraverso la procedura "Gestione
Riaccrediti".
Nelle ipotesi di duplicazione di domande
riferite allo stesso minore, dovuta alla circostanza che uno stesso
richiedente ha inviato più di una domanda per lo stesso bambino o al fatto che
alla domanda di un genitore è seguita un’altra domanda da parte dell’altro
genitore, sarà possibile visualizzare tali domande duplicate nel menù
"domande da istruire". La domanda inviata per prima, in presenza dei
requisiti richiesti dalla normativa di settore, risulterà in stato "sospesa"
e la domanda inviata per seconda risulterà in stato "da istruire".
Sarà cura della Struttura competente contattare gli interessati per farsi
rilasciare una dichiarazione scritta
dalla quale risulti quale domanda vada presa in considerazione e quale
invece sia oggetto di rinuncia. Tale
dichiarazione scritta, ove le domande duplicate siano state presentate da
genitori diversi, va sottoscritta da entrambi i genitori ed accompagnata da
copia di valido documento di riconoscimento degli stessi.
All’esito dell’istruttoria, la Struttura dovrà accogliere
con il tasto "sblocca" la
domanda sospesa e respingere l’altra, oppure, nel caso in cui la domanda
corretta risultasse la seconda, si dovrà cessare la prima e accogliere la
seconda.
Nessun commento:
Posta un commento