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domenica 4 ottobre 2015

Inps - Assegno di natalità - istruzioni operative per le istanze di riesame delle domande respinte "per ISEE non reperito" ed altre istruzioni procedurali

Inps, Messaggio n.6015 del 30 settembre 2015

Facendo seguito al messaggio Hermes n. 5145 del 3 Agosto 2015 con il quale sono state fornite precisazioni sulla procedura di gestione delle domande di assegno di natalità di cui all’art. 1, commi da 125  a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, si impartiscono alcune indicazioni operative per tutte le Strutture territoriali.

Nelle more del completamento della procedura di gestione delle domande di assegno di natalità, i provvedimenti di accoglimento e/o reiezione delle domande stesse, che  a breve verranno inviati ai recapiti indicati dagli utenti nella domanda, sono già disponibili sia per gli operatori nell’ambito della procedura di gestione dell’assegno di natalità sia per gli utenti, nel sito web istituzionale  servizi per il cittadino , fascicolo previdenziale per il cittadino. In tale fase, ove l’interessato abbia presentato istanza di riesame della domanda respinta "per ISEE non reperito" a causa, ad esempio, del mancato inserimento del minore nel nucleo familiare indicato nella DSU, le Strutture avranno cura preliminarmente di verificare che, al momento della  domanda, fosse soddisfatto, tra gli altri, il requisito della nascita (o adozione/affidamento) del minore e della convivenza del minore stesso con il richiedente.

Ove l’ "ISEE non reperito" sia dipeso da un’erronea digitazione  del codice fiscale del minore nella domanda di assegno, la rielaborazione della domanda stessa necessita dell’inserimento del codice fiscale corretto del minore da parte dell’operatore che dovrà utilizzare l’apposita funzione "Rielabora" presente nella procedura di gestione dell’Assegno di Natalità (dettaglio della domanda).

Per quanto riguarda eventuali reiezioni dovute all’errata digitazione del codice fiscale del richiedente (causale "dalla dichiarazione ISEE non risulta convivente con il figlio per il quale è richiesto l’assegno") queste vanno segnalate via mail ai seguenti indirizzi:

- ennio.diclaudio@inps.it

- raffaella.vaccaro@inps.it

- annacristina.lippa@inps.it

All’esito delle verifiche, ove venga accertata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore, è possibile disporre l’accoglimento delle domande in un primo momento respinte "per ISEE non reperito"  o per  la causale "dalla dichiarazione ISEE non risulta convivente con il figlio per il quale è richiesto l’assegno" e riconoscere, pertanto, la prestazione comprensiva di tutte le mensilità arretrate spettanti ai sensi della Circolare n. 93/2015. L’accoglimento della domanda avverrà tramite la funzione ‘Rielabora’ sopra menzionata; in questo modo la domanda rientrerà nel ciclo di gestione naturale della domanda per cui, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma, la procedura provvederà all’emissione del provvedimento e alla predisposizione dei pagamenti senza altro ulteriore intervento della Sede.

In queste ipotesi di accoglimento a seguito di riesame di domande originariamente respinte per "ISEE non reperito", una seconda domanda di assegno eventualmente presentata  per lo stesso minore andrà rigettata.

Le istanze di riesame per ISEE non reperito possono essere accolte solo per le domande presentate fino al 30 settembre 2015.

Per quanto riguarda mensilità dovute ed eventualmente riaccreditate dalla Banca d’Italia, è stata rilasciata  la possibilità per le sedi di procedere alla riemissione delle stesse attraverso la procedura "Gestione Riaccrediti".

Nelle ipotesi di duplicazione di  domande  riferite allo stesso minore, dovuta alla circostanza che uno stesso richiedente ha inviato più di una domanda per lo stesso bambino o al fatto che alla domanda di un genitore è seguita un’altra domanda da parte dell’altro genitore, sarà possibile visualizzare tali domande duplicate nel menù "domande da istruire". La domanda inviata per prima, in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore, risulterà in stato "sospesa" e la domanda inviata per seconda risulterà in stato "da istruire". Sarà cura della Struttura competente contattare gli interessati per farsi rilasciare una dichiarazione scritta  dalla quale risulti quale domanda vada presa in considerazione e quale invece sia oggetto di rinuncia.  Tale dichiarazione scritta, ove le domande duplicate siano state presentate da genitori diversi, va sottoscritta da entrambi i genitori ed accompagnata da copia di valido documento di riconoscimento degli stessi.

All’esito dell’istruttoria, la Struttura dovrà accogliere con il tasto "sblocca" la  domanda sospesa e respingere l’altra, oppure, nel caso in cui la domanda corretta risultasse la seconda, si dovrà cessare la prima e accogliere la seconda.

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