OGGETTO:
Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la
Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale firmato a Roma l’8 maggio 2012,
ratificato con legge dell’11 marzo 2015 n. 35, in vigore dal 1° agosto 2015.
SOMMARIO:
Dal 1° agosto 2015 è in vigore l’Accordo tra la Repubblica
italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale firmato a Roma l’8
maggio 2012, ratificato con legge dell’11 marzo 2015 n. 35. L’Accordo
sostituisce la Convenzione Europea di sicurezza sociale del
Consiglio d’Europa e relativo Accordo complementare in vigore, per l’Italia,
dal 12 aprile 1990. In attesa della stipula dell’Accordo amministrativo, si
forniscono prime istruzioni in materia di determinazione della legislazione
applicabile/distacchi, di prestazioni pensionistiche, di disoccupazione,
malattia e maternità.
Premessa 1. PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI 1.1
Campo di applicazione per materia
1.2 Campo di applicazione personale e parità di trattamento 2. PARTE II – DISPOSIZIONI SULLA LEGISLAZIONE
APPLICABILE 2.1 Disposizioni
generali 2.1.1 Territorialità della legislazione applicabile
2.1.2 Dipendenti pubblici e assimilati
2.1.3 Personale impiegato presso una
filiale o sede permanente di un’impresa 2.2
Distacco temporaneo 2.3 Personale
delle società di trasporto internazionale
2.4 Lavoratori occupati sul
territorio di entrambe le Parti Contraenti, diversi dai dipendenti delle
imprese di trasporto internazionale 2.5
Membri dell’equipaggio e marittimi 2.5.1
Personale occupato a bordo delle navi
2.5.2 Personale addetto alle
operazioni di carico/scarico e riparazione delle navi 2.6
Missioni diplomatiche e funzionari consolari 2.7 Eccezioni
3. PARTE III –
DISPOSIZIONI SPECIALI - Sezione 1 Prestazioni di maternità e malattia in
denaro, ivi compresa la tubercolosi 3.1 Totalizzazione dei periodi assicurativi
– Sezione 2 Prestazioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti 3.2.1 Totalizzazione dei periodi assicurativi 3.2.2 Autorizzazione alla prosecuzione
volontaria 3.2.3 Totalizzazione dei periodi maturati negli
Stati UE che hanno ratificato la Convenzione europea di sicurezza sociale 3.2.4
Periodi assicurativi inferiori a un anno
3.2.5 Calcolo delle prestazioni
3.2.6 Riduzione, sospensione e revoca
delle prestazioni 3.2.7 Domande di
pensione già definite o in corso di definizione alla data del 1° agosto
2015 3.2.8 Integrazione al trattamento minimo – Sezione 3 Prestazioni di
disoccupazione 3.3 Totalizzazione dei
periodi assicurativi 4. PARTE IV –
DISPOSIZIONI VARIE 4.1 Misure amministrative e modalità di collaborazione 4.1.1 Collaborazione amministrativa 4.1.2
Accertamenti sanitari 4.1.3
Riservatezza dei dati trattati 4.2 Richieste di informazioni da parte di
rappresentanti diplomatici e consolari
4.3 Lingue ufficiali ed esenzioni da spese e autenticazione 4.4 Presentazione delle domande di
prestazione 4.5 Surroga nei confronti dei terzi
responsabili 4.6 Recupero delle somme
erogate indebitamente 4.7 Valuta dei pagamenti 5. PARTE V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI 5.1 Disposizioni transitorie 5.2 Disposizioni finali 5.3 Formulari e modalità di scambio delle
informazioni
Premessa
La Turchia era legata all’Italia dalla Convenzione Europea
di sicurezza sociale (strumento del Consiglio d'Europa ratificato da entrambi
gli Stati) e dal relativo Accordo complementare per l’applicazione della
Convenzione, firmati a Parigi il 14 dicembre 1972, ratificati dall’ Italia con
Legge 27.12.1988, n.567 ed entrati in vigore il 12.04.1990 (le relative
disposizioni operative sono contenute nella circolare Inps n. 177 del
23/7/1990).
La citata Convenzione Europea è considerata
"Convenzione quadro", in quanto
applicabile, in ciascuno Stato che la ratifica, solo per una parte delle
disposizioni per ciò dette immediatamente applicabili; l’attuazione delle altre
disposizioni non immediatamente applicabili è, invece, subordinata
all’applicazione di successivi accordi. Pertanto, in base anche alla
definizione contenuta nella stessa Convenzione, è considerato "Parte
Contraente" ogni Stato che abbia depositato uno strumento di ratifica,
accettazione o adesione.
Oltre all’Italia e alla Turchia, sono parti Contraenti, in
quanto hanno ratificato la Convenzione Europea, anche i seguenti Paesi:
Austria, Paesi Bassi, Lussemburgo, Portogallo, Spagna e Belgio.
Dal 1° agosto 2015 è in vigore l’Accordo bilaterale tra la
Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale firmato
a Roma l’8 maggio 2012, ratificato con legge dell’11 marzo 2015 n. 35.
L’Accordo – che lega esclusivamente Italia e Turchia - sostituisce la Convenzione Europea di sicurezza sociale del
Consiglio d’Europa e relativo Accordo complementare in vigore, per l’Italia,
dal 12 aprile 1990.
In attesa della stipula dell’Accordo amministrativo, si
forniscono prime istruzioni in materia di determinazione della legislazione
applicabile/distacchi, di prestazioni pensionistiche, di disoccupazione,
malattia e maternità.
Il testo dell'Accordo bilaterale ricalca le disposizioni
dello strumento del Consiglio d'Europa, estendendo, però, il campo di
applicazione soggettivo a tutte le persone assicurate, a prescindere dalla loro
nazionalità, mentre la Convenzione europea si applicava solo ai cittadini degli
Stati Contraenti.
Inoltre, l’Accordo si applica ai lavoratori dipendenti,
autonomi, dipendenti pubblici, e agli iscritti alla “gestione separata”.
Il nuovo Accordo modifica le disposizioni in materia di
legislazione applicabile e distacchi, non contiene disposizioni in materia di
prestazioni familiari e prevede un’esplicita esclusione dal suo campo di
applicazione delle prestazioni non contributive e di tutte quelle prestazioni
supplementari a garanzia del reddito, finanziate dalla fiscalità generale.
Inoltre, l’Accordo non prevede disposizioni in materia di
totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini della prosecuzione volontaria.
1.PARTE I –
DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 Campo di applicazione per materia
Secondo quanto previsto all'articolo 2, l’Accordo con la
Turchia, per quanto concerne la legislazione italiana, si applica alle seguenti
forme di assicurazione:
a) assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e ai superstiti dei lavoratori
dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani,
commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e la gestione separata di
tale assicurazione;
b) assicurazione per
la maternità e la malattia, compresa la tubercolosi;
c) assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
d) assicurazione per
la disoccupazione involontaria;
e) regimi esclusivi
e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune
categorie di lavoratori, sempre che si riferiscano a prestazioni o rischi
coperti dalla legislazione indicata alle lettere precedenti.
Per quanto concerne la legislazione turca, l’Accordo si
applica alle seguenti forme di assicurazione:
a) invalidità,
vecchiaia, reversibilità, infortuni sul lavoro e malattie professionali,
indennità di disoccupazione, malattia e maternità, in base alle assicurazioni
sanitarie generali relative ai lavoratori dipendenti assunti con contratto di
lavoro da uno o più datori di lavoro;
b) invalidità,
vecchiaia, reversibilità, infortuni sul lavoro e malattie professionali e
assicurazioni sanitarie generali, per quanto concerne i lavoratori autonomi
senza contratto di lavoro dipendente;
c) invalidità,
vecchiaia, reversibilità e assicurazioni sanitarie generali, per quanto
riguarda i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
d) invalidità,
vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali, indennità di
disoccupazione, malattia e maternità, in base alle assicurazioni sanitarie
generali per i dipendenti iscritti presso fondi (esclusi i dipendenti pubblici
e il personale assunto in virtù del Decreto Legge n. 399), di cui all’Articolo
Provvisorio n. 20 della Legge sulla Previdenza Sociale n. 506.
L’Accordo si applica anche a qualsiasi atto normativo che
modifichi, aggiorni, sostituisca o integri le legislazioni sopra citate.
Invece, l’applicazione dell’Accordo alle legislazioni
relative a nuovi regimi di sicurezza sociale o a nuovi rami assicurativi, dovrà
essere attuata tramite un nuovo Accordo sottoscritto a tal fine dalle Parti
Contraenti.
L’Accordo in argomento non si applica alle legislazioni
delle due Parti contraenti in materia di prestazioni assistenziali e di altre
prestazioni contributive finanziate dalla fiscalità generale o relative
all’integrazione al trattamento minimo.
1.2 Campo di applicazione personale e parità di
trattamento
Fatte salve eventuali disposizioni diverse dell’Accordo, in
base all’articolo 3, l’Accordo si applica, a prescindere dalla loro
cittadinanza, alle persone che siano o siano state soggette alla legislazione
di una o di entrambe le Parti Contraenti, nonché ai familiari e superstiti di
tali persone.
L’articolo 4 prevede che le persone residenti nel territorio
di una delle Parti Contraenti godano degli stessi diritti e siano soggette ai
medesimi obblighi previsti dalla legislazione dello Stato Contraente nel cui
territorio risiedono, come se fossero cittadini di tale Stato.
2. PARTE II – DISPOSIZIONI SULLA LEGISLAZIONE
APPLICABILE
2.1 Disposizioni generali (art. 6 dell’Accordo)
2.1.1 Territorialità della legislazione applicabile
(art. 6, par. 1)
L’Accordo, in ordine alla determinazione della
legislazione applicabile, si basa sul
principio generale della territorialità, secondo il quale il lavoratore che
svolge un’attività lavorativa nel territorio di una Parte Contraente è soggetto
alla legislazione di tale Parte.
In particolare, i lavoratori impiegati nel territorio di una
delle Parti Contraenti o i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività
professionale nel territorio di una delle Parti Contraenti sono soggetti alla
legislazione della Parte in cui lavorano. Tale principio si applica anche se il
lavoratore risieda nel territorio dell’altra Parte contraente o se il datore di
lavoro o la sua sede legale sia ubicata nel territorio dell’altra Parte.
2.1.2 Dipendenti pubblici e assimilati (art. 6,
par. 2)
I dipendenti pubblici e le persone considerate tali di una delle
Parti Contraenti sono soggetti alla legislazione della Parte alla quale
appartiene l’Amministrazione da cui detti lavoratori dipendono.
2.1.3 Personale impiegato presso una filiale o sede
permanente di un’impresa (art. 6, par. 3)
In applicazione del principio generale di territorialità, la
persona impiegata da una filiale o dalla sede permanente di un’impresa nel
territorio di una Parte Contraente, diversa da quella in cui tale impresa ha la
propria sede legale, sarà soggetta alla legislazione della Parte Contraente nel
cui territorio è ubicata tale filiale o sede permanente.
2.2 Distacco temporaneo (art. 7 dell’Accordo)
Il lavoratore
impiegato nel territorio di una Parte Contraente, temporaneamente
distaccato dal proprio datore di lavoro nel territorio dell’altra Parte
Contraente, resta soggetto, in deroga al principio di territorialità, alla
legislazione della prima Parte Contraente per un periodo non superiore a 24
mesi.
Analoga disposizione è prevista per il lavoratore autonomo
che svolga la propria attività nel territorio di una delle Parti Contraenti e
che si trasferisca nel territorio dell’altra Parte Contraente per svolgervi
temporaneamente la propria attività. Anche in tale fattispecie il lavoratore
resta soggetto alla legislazione della prima Parte Contraente per un periodo
non superiore a 24 mesi.
In entrambi i casi, detto periodo potrà essere prorogato
previa autorizzazione delle Autorità Competenti di entrambe le Parti
Contraenti.
Rispetto alla Convenzione europea, l’Accordo ha esteso la
durata massima del distacco da dodici a ventiquattro mesi e ha previsto
l’applicazione delle disposizioni sul distacco anche ai lavoratori autonomi.
Ne consegue che, per i distacchi il cui inizio è fissato a
decorrere dal 1° agosto 2015, sia per i
lavoratori subordinati che per i lavoratori autonomi, le relative certificazioni potranno essere rilasciate per
periodi di durata fino a 24 mesi.
L’Accordo non contiene alcuna disposizione transitoria
relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco maturati a norma della
Convenzione europea, con i periodi di distacco regolati dall’Accordo.
Tuttavia, al fine di garantire continuità giuridica tra la
Convenzione europea e l’Accordo, tutti i periodi di distacco maturati a norma
della Convenzione europea saranno
considerati per il calcolo del periodo di distacco ininterrotto conformemente
all’applicazione dell’Accordo, cosicché la durata complessiva del distacco
ininterrotto maturato in base all’applicazione di entrambi gli strumenti
internazionali non possa superare 24 mesi.
Ne consegue che, qualora il periodo di distacco abbia inizio
prima della data di applicazione dell’Accordo e prosegua dopo tale data, si
considerano nel periodo massimo di distacco di ventiquattro mesi sia i periodi
precedenti che quelli successivi al 1° agosto
2015.
2.3 Personale delle società di trasporto
internazionale (art. 8 dell’Accordo)
Il personale viaggiante dipendente delle imprese di
trasporto internazionale per passeggeri o merci, su strada, ferrovia, per aria
o mare è soggetto alla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio
l’impresa ha la propria sede legale.
2.4 Lavoratori
occupati sul territorio di entrambe le Parti Contraenti, diversi dai dipendenti
delle imprese di trasporto internazionale
L’Accordo in esame, diversamente da quanto previsto dalla
Convenzione europea, non contiene disposizioni che individuano criteri
specifici per la determinazione della legislazione applicabile nei casi di
esercizio dell’attività lavorativa nel territorio di entrambe le Parti Contraenti, da parte di
lavoratori diversi dai dipendenti delle imprese di trasporto internazionale.
Ne consegue che, in tali fattispecie, la legislazione applicabile
deve essere determinata in applicazione del
principio generale della territorialità e, pertanto, la persona sarà
assoggettata ad entrambe le legislazioni, salvo accordo in deroga ai sensi
dell’articolo 11.
2.5 Membri dell’equipaggio e marittimi (articolo
9 dell’Accordo)
2.5.1 Personale
occupato a bordo delle navi (art. 9 par. 1 e 3)
I lavoratori occupati a bordo di una nave battente bandiera
di una Parte Contraente sono soggetti alla legislazione di tale Parte.
A tale regola è possibile derogare qualora detti lavoratori
siano remunerati da una persona fisica o giuridica avente residenza o sede
legale nel territorio dell’altra Parte Contraente. In tal caso, i lavoratori
sono soggetti alla legislazione di quest’ultima Parte Contraente se risiedono
nel territorio di tale Parte.
2.5.2 Personale
addetto alle operazioni di carico/scarico e riparazione delle navi (art. 9 par.
2)
I lavoratori che non sono membri dell’equipaggio di una
nave, impiegati in un porto o nelle acque territoriali di una Parte Contraente
per svolgere attività di carico, scarico e riparazione di una nave battente
bandiera dell’altra Parte Contraente, sono soggetti alla legislazione della
Parte Contraente a cui appartengono il porto o le acque territoriali.
2.6 Missioni
diplomatiche e funzionari consolari (art. 10 dell’Accordo)
L’Accordo prevede che, nel caso di invio nel territorio di una delle Parti Contraenti,
il personale diplomatico e consolare, nonché
le persone impiegate al servizio
privato di detto personale, siano soggette alla legislazione della Parte
Contraente che li ha inviati.
Qualora i lavoratori predetti siano assunti localmente, la
legislazione applicabile è quella della
Parte Contraente che li ospita (Stato di occupazione).
Tuttavia, il personale assunto in loco può optare per
l’applicazione della legislazione dello Stato per il quale lavora (Stato al
quale appartiene la missione diplomatica o consolare), a condizione che sia
cittadino di detto Stato.
2.7 Eccezioni (art.
11 dell’Accordo)
In base all’articolo 11 dell’Accordo, le Autorità competenti
delle Parti Contraenti possono prevedere di comune accordo, nell’interesse di
una persona o di una categoria di persone, eccezioni alle sopra illustrate
disposizioni sulla legislazione applicabile (articoli da 6 a 10 dell’Accordo).
3. PARTE III – DISPOSIZIONI SPECIALI
Sezione 1 – Prestazioni di maternità e malattia in
denaro, ivi compresa la tubercolosi
3.1 Totalizzazione
dei periodi assicurativi (artt. 12 e 17 dell’Accordo)
L’articolo 12, relativamente alle prestazioni di maternità e
malattia in denaro, ivi compresa la tubercolosi, prevede che, qualora la
legislazione di una delle Parti Contraenti subordini il riconoscimento delle
prestazioni al completamento di determinati periodi di assicurazione,
l’Istituzione competente di tale Parte dovrà prendere in considerazione i periodi di assicurazione, che non siano
coincidenti, compiuti in virtù della
legislazione dell’altra Parte Contraente,
come se fossero periodi maturati in base alla legislazione da essa
applicata.
Tuttavia, la totalizzazione può essere effettuata solo se la
persona interessata, al momento del verificarsi dell’evento (malattia,
tubercolosi o maternità), risulti assicurata ai sensi della legislazione della Parte Contraente a carico
della quale la prestazione è richiesta.
Ne consegue che, nei casi in cui il diritto alle prestazioni
in denaro di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e maternità a carico
dell’assicurazione italiana non è perfezionato sulla base dei soli periodi di
assicurazione maturati in Italia, i requisiti contributivi possono essere
perfezionati con la totalizzazione dei periodi compiuti in Turchia.
Infine, ai sensi dell’articolo 17 dell’Accordo, i requisiti
e le modalità di erogazione delle prestazioni in denaro di malattia,
tubercolosi e maternità sono determinati in base alla legislazione dello Stato
che eroga la prestazione. Pertanto, per le prestazioni a carico
dell’assicurazione italiana i requisiti e le modalità di calcolo sono quelli
previsti dalla legislazione nazionale.
Sezione 2 –
Prestazioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti
3.2.1 Totalizzazione
dei periodi assicurativi (art. 19 dell’Accordo)
L’articolo 19, par. 1, prevede che, qualora ai fini
dell’acquisizione, mantenimento o
recupero del diritto alle prestazioni la legislazione di una delle Parti
Contraenti richieda il completamento di determinati periodi di assicurazione,
l’Istituzione competente di tale Parte, se necessario, prenda in considerazione
i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell’altra
Parte Contraente, a condizione che tali periodi non si sovrappongano.
Se la legislazione di uno Stato Contraente subordina la
concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di
assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime
speciale o in una specifica professione o impiego, per determinare il diritto a
dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime
equivalente dell’altro Stato o, in mancanza di tale regime, nella stessa
professione o occupazione.
Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente
l’acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi
saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime
generale.
3.2.2 Autorizzazione
alla prosecuzione volontaria
L’Accordo in esame, diversamente da quanto previsto dalla
Convenzione europea, non contiene disposizioni che prevedano la totalizzazione
dei periodi di assicurazione ai fini del perfezionamento dei requisiti
necessari per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione.
Pertanto, con riferimento alle domande con autorizzazione
avente decorrenza dal 1° agosto 2015, i periodi maturati in Turchia non possono
più essere totalizzati per perfezionare il requisito contributivo
utile all’ammissione alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione italiana.
Tale requisito dovrà essere accertato sulla base dei soli periodi
assicurativi maturati in Italia.
3.2.3 Totalizzazione
dei periodi maturati negli Stati UE che hanno ratificato la Convenzione europea
di sicurezza sociale
Come evidenziato in premessa, oltre all’Italia e alla
Turchia, sono Parti Contraenti, in quanto hanno ratificato la Convenzione
Europea, anche i seguenti Stati dell’Unione europea: Austria, Paesi Bassi,
Lussemburgo, Portogallo, Spagna e Belgio.
Tenuto conto che si tratta di Stati membri dell’Unione, come precisato nella circolare n. 177 del
1990, le disposizioni della Convenzione
non pregiudicano gli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, pertanto la
Convenzione europea trova applicazione tra gli Stati che l’hanno ratificata, quando
non esiste altro strumento di coordinamento che li vincoli, come nel caso dell’Italia nei rapporti con la Turchia.
Pertanto, l’applicazione della Convenzione europea
consentiva di totalizzare ai fini del perfezionamento dei requisiti
assicurativi e contributivi necessari per l’accesso alla pensione, oltre ai periodi maturati in Italia
e in Turchia, anche i periodi maturati in uno degli Stati sopra citati, in
quanto Parti Contraenti della Convenzione europea.
Considerato che l’Accordo, oggetto della presente circolare,
vincola solo l’Italia e la Turchia, per le pensioni italiane da concedere, con
decorrenza dal 1° agosto 2015, in applicazione dell’Accordo in parola, i requisiti assicurativi e contributivi
possono essere perfezionati totalizzando i periodi di assicurazione maturati in Italia con i soli periodi
maturati in Turchia.
3.2.4 Periodi assicurativi inferiori a un anno
(art. 20 dell’Accordo)
In base alle disposizioni contenute nell’articolo 20, nel
caso in cui la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti ai sensi
della legislazione di una Parte Contraente sia inferiore a un anno,
l’Istituzione competente di tale Parte non è tenuta a erogare alcuna
prestazione, a meno che la legislazione applicata non riconosca il diritto a
percepire la prestazione solo sulla base di detto periodo assicurativo.
I periodi di durata inferiore all’anno devono essere presi
in considerazione dall’Istituzione competente dell’altra Parte Contraente sia
per accertare il diritto alla prestazione
a suo carico che per effettuarne il calcolo.
Per le modalità di applicazione di tale disposizione, si
rinvia a quanto già specificato nelle circolari applicative dei regolamenti
comunitari e delle convenzioni bilaterali contenenti analoghe disposizioni.
3.2.5 Calcolo delle prestazioni (art. 21
dell’Accordo)
In base all’articolo 21, qualora il diritto alle prestazioni
a carico di una Parte Contraente sia acquisito sulla base dei soli periodi di
assicurazione compiuti in base alla propria legislazione, l’Istituzione
competente di tale Parte calcolerà le prestazioni da concedere esclusivamente
sulla base dei periodi maturati ai sensi della legislazione da essa applicata
(pensione autonoma/in regime nazionale).
Invece, nel caso in cui, in base alla legislazione di una
Parte Contraente, il diritto alla prestazione sia perfezionato solo per effetto
della totalizzazione dei periodi di
assicurazione maturati nell’altra Parte Contraente, l’importo della prestazione
sarà calcolato secondo le regole del pro-rata (pensione in regime
internazionale).
Infine, il paragrafo 3 dell’articolo 21 dispone che, qualora
la legislazione di una Parte Contraente preveda il calcolo delle prestazioni
sulla base delle retribuzioni o dei contributi versati in tale Parte,
l’Istituzione competente prenderà in considerazione esclusivamente le
retribuzioni o i contributi versati ai sensi della legislazione da essa
applicata.
Pertanto, nel caso in cui il diritto alla prestazione
italiana sia perfezionato sulla base dei soli periodi di assicurazione compiuti in Italia, la pensione dovrà essere
liquidata in regime autonomo.
Qualora, invece, il diritto alla pensione italiana sia
raggiunto solo in applicazione dell’Accordo, con la totalizzazione dei periodi
maturati in Turchia, la pensione sarà liquidata in regime internazionale
secondo il criterio del pro–rata.
Ai fini della determinazione della
retribuzione/reddito/montante contributivo, necessari per il calcolo della
misura delle prestazioni, devono essere presi in considerazione esclusivamente
le retribuzioni/redditi/montante contributivo relativi ai periodi di
assicurazione compiuti in Italia.
3.2.6 Riduzione, sospensione e revoca delle
prestazioni (art. 22 dell’Accordo )
Le persone a cui si applica l’Accordo che beneficino
simultaneamente di prestazioni a carico di entrambe le Parti Contraenti, in base
all’articolo 22, non sono soggette alle disposizioni nazionali in materia di
riduzione, sospensione o revoca delle prestazioni. Pertanto è consentito il
cumulo delle prestazioni erogate contemporaneamente dalla due Parti Contraenti.
3.2.7 Domande di pensione già definite o in corso
di definizione alla data del 1° agosto 2015 (art. 37 dell’Accordo )
Le domande di pensione già definite, alla data del 1° agosto
2015, in base alla Convenzione europea, possono essere riesaminate, in
applicazione dell’Accordo, su domanda degli interessati .
Nell’ipotesi in cui le domande di riesame siano presentate
entro due anni dal 1° agosto 2015, la decorrenza dei relativi diritti può
essere fissata a partire da tale data.
Qualora tali domande di riesame siano presentate dopo la
scadenza del predetto termine di due anni, i relativi diritti decorrono dalla
data di presentazione della domanda, a condizione che non sia intervenuta
decadenza o prescrizione.
Si procederà, poi, ad attribuire il trattamento pensionistico
derivante dall’applicazione dell’Accordo, se più favorevole rispetto a quello
precedentemente attribuito in base alla Convenzione europea.
Pertanto, in relazione alle domande di riesame presentate
entro due anni, deve essere effettuata una doppia liquidazione:
-
per il periodo anteriore al 1° agosto 2015, ai
sensi della Convenzione europea;
-
per il periodo dal 1° agosto 2015 in poi, ai
sensi dell’Accordo.
L’importo calcolato ai sensi della Convenzione europea, se
più favorevole rispetto a quello calcolato ai sensi dell’Accordo, sarà
mantenuto anche successivamente al 1° agosto 2015.
Le domande di pensione in corso di definizione al 1° agosto
2015 devono essere esaminate, a partire da tale data, anche in applicazione
dell’Accordo. Anche in questo, si procederà, poi, ad attribuire il trattamento
pensionistico più favorevole tra quello determinato in base all’Accordo e
quello determinato in base alla Convenzione europea.
In particolare, anche in tale ipotesi, deve essere effettuata
una doppia liquidazione:
-
per il periodo anteriore al 1° agosto 2015, ai
sensi della Convenzione europea;
-
per il periodo dal 1° agosto 2015 in poi, ai sensi dell’Accordo.
Tale criterio andrà applicato anche nei confronti delle
domande di pensione che, benché presentate successivamente al 1° agosto 2015,
abbiano una decorrenza anteriore alla predetta data.
3.2.8 Integrazione al trattamento minimo
L’articolo 34 della Convenzione europea prevede un
articolato meccanismo per l’erogazione di un complemento differenziale, nel
caso in cui l’ammontare delle prestazioni a cui
l’interessato potrebbe avere diritto, in base alla legislazione di una
Parte Contraente senza far ricorso alla totalizzazione, sia superiore
all’ammontare totale delle prestazioni dovute secondo le regole del pro-rata.
Diversamente da quanto previsto dalla Convenzione europea,
l’Accordo non contiene norme in materia di complementi differenziali né di
integrazione al trattamento minimo. Infatti, in base alle disposizioni
contenute nell’articolo 2 par. 4, il campo di applicazione oggettivo non si estende alle prestazioni assistenziali né ad altre
prestazioni non contributive finanziate dalla fiscalità generale o relative alle integrazioni al minimo.
Ne consegue che, per le pensioni da concedere in
applicazione dell’Accordo, a decorrere dal 1° agosto 2015, l’integrazione al
trattamento minimo previsto dalla legislazione italiana può essere attribuita solo se risultano soddisfatti
i requisiti reddituali e contributivi (almeno 520 settimane effettive) previsti
dalla normativa nazionale.
Sezione 3 –
Prestazioni di disoccupazione
3.3 Totalizzazione
dei periodi assicurativi (art. 27 dell’Accordo)
Come precisato al precedente punto 2.1, l’Accordo si estende
ratione materiae anche all’assicurazione
contro la disoccupazione e riporta disposizioni sull’acquisizione del diritto
alle prestazioni mediante la totalizzazione dei periodi assicurativi.
In particolare, l’articolo 27 dispone che, qualora in base alla
legislazione di una delle due Parti Contraenti, il diritto alla prestazione di
disoccupazione sia subordinato al completamento di un determinato periodo
assicurativo, l’Istituzione competente di tale Parte Contraente dovrà prendere
in considerazione i periodi assicurativi completati in virtù della legislazione
dell’altra Parte, a condizione che detti periodi non si sovrappongano.
Lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che l’importo, la
durata e le modalità di pagamento delle prestazioni siano determinate in base
alla legislazione applicata dall’Istituzione che eroga la prestazione. Ne
consegue che, per quanto concerne le prestazioni di disoccupazione da erogare a
carico dell’assicurazione italiana, i criteri di calcolo, la durata e le
modalità di pagamento sono quelli previsti dalla legislazione italiana e,
inoltre, per la determinazione della misura, la retribuzione di riferimento è
quella relativa ai soli periodi di assicurazione maturati in Italia.
In applicazione delle disposizioni in materia di
totalizzazione dei periodi assicurativi previste dall’Accordo in esame, le
Strutture territoriali, qualora il lavoratore non raggiunga i prescritti
requisiti in base ai soli periodi assicurativi compiuti in Italia, devono accertare se l’interessato è stato soggetto
da ultimo alla legislazione italiana e se i requisiti stessi siano soddisfatti
mediante la totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti in Turchia.
A tale proposito, si ritiene opportuno precisare che, per le
prestazioni di disoccupazione da concedere con decorrenza dal 1° agosto 2015,
ai fini del perfezionamento dei requisiti previsti possono essere totalizzati –
con i periodi italiani - solo i periodi assicurativi maturati in Turchia.
4. PARTE IV –
DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto riguarda le norme che non necessitano di
commento, si rinvia al testo dell’Accordo allegato alla presente circolare. Si
richiama, invece, l'attenzione delle
Strutture territoriali sulle disposizioni di seguito illustrate.
4.1 Misure
amministrative e modalità di collaborazione (art. 28 dell’Accordo)
4.1.1 Collaborazione
amministrativa
In base alle disposizioni contenute nell’articolo 28, le
Autorità competenti e le Istituzioni delle Parti Contraenti si scambiano tutte
le informazioni necessarie ai fini della sua applicazione. Esse si forniscono
reciproca assistenza, a titolo gratuito, in merito a qualsiasi questione
inerente l’applicazione dell’Accordo, come se riguardasse l’applicazione della
propria legislazione nazionale.
4.1.2 Accertamenti sanitari
Nel caso in cui l’indagine medico legale sia compiuta nell’interesse di entrambe le Parti
Contraenti per l’applicazione delle legislazioni che esse applicano,
l’Istituzione dello Stato di residenza o di soggiorno della persona interessata
effettuerà, a proprie spese, gli accertamenti sanitari necessari.
Qualora, invece, gli accertamenti medici siano effettuati
dall’Istituzione dello Stato di residenza o di soggiorno della persona
interessata ma nell’esclusivo interesse dell’altra Parte Contraente, tali
accertamenti saranno eseguiti su richiesta e a spese della Parte richiedente.
4.1.3 Riservatezza
dei dati trattati
Tutte le informazioni riguardanti una persona scambiate tra
le Parti Contraenti in relazione all’applicazione dell’Accordo, devono essere
considerate riservate e, pertanto, utilizzate esclusivamente ai fini
dell’applicazione dell’Accordo medesimo. La Parte Contraente a cui le
informazioni sono state comunicate dovrà garantirne la riservatezza.
4.2 Richieste di
informazioni da parte di rappresentanti diplomatici e consolari (art. 29
dell’Accordo)
In base alle disposizioni contenute nell’articolo 29, i
rappresentanti diplomatici e consolari di ciascuna Parte Contraente possono
richiedere, direttamente all’Istituzione competente dell’altra Parte
Contraente, le informazioni necessarie per tutelare i cittadini dello Stato che
rappresentano e che abbiano fatto domanda di prestazione.
4.3 Lingue ufficiali
ed esenzioni da spese e autenticazione (artt. 30 e 31 dell’Accordo)
Ai fini dell’applicazione dell’Accordo, in base alle
disposizioni contenute nell’articolo 30, le Autorità e le Istituzioni
competenti dei due Stati Contraenti possono comunicare tra loro nelle
rispettive lingue ufficiali. Pertanto, le domande di prestazione e i documenti
non possono essere respinti per il fatto di essere stati redatti nella lingua ufficiale dell’altro
Stato.
L’articolo 31 dell’Accordo dispone che le esenzioni da
imposte, tasse e diritti amministrativi previste dalla legislazione di una delle Parti Contraenti, in relazione
all’istruttoria delle domande e ai documenti allegati, valgono anche ai fini
dell’applicazione dell’Accordo.
Dette esenzioni sono estese anche alle dichiarazioni o
documenti analoghi presentati in base
alla legislazione dell'altra Parte Contraente.
4.4 Presentazione
delle domande di prestazione (art. 32 dell’Accordo)
L’articolo 32, par.1, prevede che qualsiasi istanza,
dichiarazione o ricorso, presentato in base alla legislazione di una Parte
Contraente o ai fini dell’applicazione dell’Accordo, all’Istituzione di una
delle Parti Contraenti, sarà considerato
utilmente presentato all’Istituzione competente dell’altra Parte.
Il paragrafo 2 del medesimo articolo stabilisce, inoltre,
che, ai fini dell’applicazione dell’Accordo,
una domanda di prestazione presentata all’Istituzione di una delle Parti
Contraenti sarà considerata come
validamente presentata anche in base
alla legislazione dell’altra Parte Contraente.
Infine, l’articolo
32, paragrafi 3 e 4, precisa che le domande, le dichiarazioni e i
ricorsi per la cui presentazione è prevista dalla legislazione di una Parte
Contraente una data di scadenza, sono
ricevibili dall’Istituzione competente
se la presentazione è avvenuta, entro tale data, presso l’Istituzione
corrispondente dell’altra Parte. L’Istituzione che ha ricevuto la domanda, la
dichiarazione o il ricorso ne effettuerà tempestivamente la trasmissione
all’Istituzione competente direttamente o per il tramite degli Organismi di
collegamento.
4.5 Surroga nei confronti dei terzi responsabili
(art. 33 dell’Accordo)
L'articolo 33 disciplina il diritto dell'Istituzione di una
Parte contraente che abbia erogato prestazioni, a rivalersi nei confronti dei
terzi responsabili tenuti al risarcimento dei danni causati o sopravvenuti nel
territorio dell’altra Parte Contraente.
In particolare, il paragrafo 1 precisa che nel caso in cui
una persona benefici, a carico
dell’Istituzione di una delle Parti Contraenti
di una prestazione corrisposta in conseguenza di un danno derivante dal
fatto di un terzo, verificatosi nel territorio dell’altra Parte Contraente la
cui legislazione preveda il diritto al risarcimento del danno da parte del terzo responsabile, il
diritto al risarcimento viene trasferito all’Istituzione della Parte che eroga
la prestazione.
Il paragrafo 2 prevede che, nel caso in cui le Istituzioni
di entrambe le Parti Contraenti eroghino prestazioni dello stesso tipo
derivanti dal medesimo danno per il quale sussista il diritto al risarcimento,
il terzo responsabile potrà corrispondere tale risarcimento all’Istituzione
dell’una o dell’altra Parte. Le Istituzioni provvederanno, quindi, a ripartirsi
l’importo ottenuto, a titolo di risarcimento, in proporzione all’ammontare delle prestazioni da ciascuna erogate.
4.6 Recupero delle somme erogate indebitamente
(art. 34 dell’Accordo)
L’Istituzione
competente di una delle Parti Contraenti che abbia erogato a una persona, in
applicazione dell’Accordo, una prestazione di importo superiore a quanto
dovuto, potrà chiedere all’Istituzione dell’altra Parte Contraente di dedurre
l’importo pagato in eccesso da qualsiasi
somma da essa dovuta alla stessa persona. La suddetta Istituzione
trasferirà la somma così recuperata all’Istituzione dell’altra Parte
Contraente.
Qualora non sia possibile procedere al recupero delle somme
indebitamente erogate con le modalità sopra descritte, il recupero sarà
effettuato secondo i criteri riportati di seguito:
a) l’Istituzione che
ha erogato le somme in eccesso, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla
propria legislazione, potrà chiedere all’Istituzione dell’altra Parte
Contraente di dedurre l’importo pagato in eccesso dai futuri pagamenti per
prestazioni dovute da tale Istituzione allo stesso beneficiario. L’Istituzione
dell’altra Parte Contraente procederà a dedurre l’importo da recuperare, alle
condizioni e nei limiti consentiti dalla propria legislazione, come se essa
stessa avesse corrisposto il pagamento in eccesso, e trasferirà la somma così
recuperata all’Istituzione che ne ha fatto richiesta;
b) l’Istituzione
competente di una delle Parti Contraenti che abbia corrisposto un anticipo al
beneficiario in base alla propria legislazione, potrà richiedere
all’Istituzione competente dell’altra Parte Contraente di dedurre l’importo
dell’anticipo dai pagamenti dovuti al beneficiario in relazione allo stesso
periodo. L’Istituzione competente dell’altra Parte Contraente dovrà dedurre
l’importo e trasferirlo all’Istituzione che ne ha fatto richiesta.
4.7 Valuta dei pagamenti (art. 35 dell’Accordo)
Il pagamento di qualsiasi prestazione erogata in
applicazione dell’Accordo sarà
effettuato con effetto liberatorio nella valuta dello Stato debitore.
5. PARTE V –
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
5.1 Disposizioni
transitorie (art. 37 dell’Accordo)
In materia di eventi pregressi, l’Accordo recepisce il
principio di carattere generale in base al quale è possibile acquisire un
diritto a prestazione anche nel caso in cui tale diritto si riferisca ad eventi
verificatisi anteriormente alla data della sua entrata in vigore. Ne consegue che
i periodi assicurativi maturati, in virtù della legislazione di una Parte
Contraente, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo, saranno presi in
considerazione ai fini della determinazione dei diritti derivanti
dall’applicazione dell’Accordo medesimo.
Tuttavia, la decorrenza di tale diritto e dei relativi
effetti economici non può essere fissata
in data anteriore al 1° agosto 2015. Infatti, come precisato al paragrafo 1
dell’articolo 37, l’Accordo non conferisce diritti a prestazioni per periodi antecedenti
la data della sua entrata in vigore.
5.2 Disposizioni finali (artt. 39 e 40
dell’Accordo)
L’Accordo ha durata indeterminata e, in caso di denuncia,
sono fatti salvi i diritti acquisiti.
I diritti in corso di acquisizione, relativi a periodi
compiuti precedentemente alla data a partire dalla quale la denuncia entra in
vigore, non si estinguono per effetto della denuncia.
5.3 Formulari e modalità di scambio delle
informazioni
Nelle more della definizione dell’Accordo Amministrativo, le
Strutture territoriali
provvederanno a dare applicazione
al nuovo Accordo utilizzando le procedure e i formulari attualmente in uso per
la Convenzione Europea.
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