Indice :
- i principi fissati dallo statuto dei lavoratori
- i principi della riforma
- il divieto dei controlli della prestazione lavorativa
- i presupposti per l’installazione
- le eccezioni al regime generale
- garanzie
INTRODUZIONE
Ma chi teme i
controlli a distanza?
Che internet e la tecnologia abbiano cambiato il mondo è la
storia vissuta giorno per giorno dalle nostre generazioni . Un nuovo modo di
vivere, di relazionarsi, di interagire si è insinuato dentro e attorno a noi,
mutando e influenzando usi e costumi, economia e società, valori e rapporti. Il
sistema normativo generale ha stentato ad adeguarsi a questo nuovo scenario
della comunicazione di massa, mostrando delle clamorose resistenze in fase di
adattamento delle normative vigenti.
A questo comune disagio non è sfuggito l'ambito lavoristico,
ancora troppo infarcito in alcuni suoi attori da una visione fordista del
mercato del lavoro e da un modello "antico" di prestazione
lavorativa. Questa visione datata si è mostrata da subito refrattaria a
qualsiasi adattamento alle nuove e mutate condizioni di lavoro contenute nella
normativa vigente. E in questo spicca il segmento dei controlli a distanza che
meritava più di altri un intervento innovatore, specie alla luce delle nuove
tecnologie disponibili nel settore. Sulla necessità di dare un restyling ad un
impianto normativo legato ad altri tempi, non vi è alcun dubbio, specialmente
per le aumentate necessità di sicurezza palesate da sempre più numerosi
lavoratori.
Anzi, essere intervenuti è assolutamente meritorio proprio
per dare un segnale di modernità e utilità alla normativa vigente in materia.
Ciò che invece appare assolutamente anacronistico è il continuare a pensare -
nell'epoca dei social media e del Grande Fratello a cui nulla sfugge - di poter
mantenere privilegi e impunità. L'Italia è tra i non molti Paesi membri UE ad
avere una normativa sui controlli a distanza, normativa ora novellata e su cui
pubblichiamo la circolare 20/2015. Ma le polemiche non si placano; polemiche
che si spegnerebbero subito rispondendo ad una semplice domanda: chi è contrario
ai controlli necessari per la sicurezza o per svolgere la prestazione
lavorativa? Non certo chi svolge con serietà e onestà il proprio lavoro.....
Il controllo a
distanza dell’attività dei lavoratori
L’intervento di riforma operato dall’art. 23 del D.Lgs. n.
151/2015, agisce sulla disciplina prevista dall’art. 4 dello Statuto dei
lavoratori, che nel titolo riservato alla tutela della libertà e della dignità
del lavoratore, fissa, come da rubrica, i princìpi in materia di installazione
di impianti audiovisivi per il controllo a distanza dell’attività lavorativa.
I principi fissati
dallo Statuto dei Lavoratori
L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, nella sua
formulazione originaria, disponeva dichiaratamente il divieto del controllo a
distanza dell’attività dei lavoratori ("E’ vietato l’uso di impianti
audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza
dell’attività dei lavoratori"). La possibilità del controllo era ammessa
soltanto quando lo stesso costituiva una diretta e necessaria conseguenza della
installazione di impianti o altre apparecchiature, richiesta da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro. Sussistendo
questi requisiti, prima della installazione degli impianti era comunque necessario
raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali e, soltanto in caso di
mancato accordo, era possibile ottenere l’autorizzazione amministrativa
mediante istanza all’Ispettorato del lavoro.
I principi della
riforma
Sull’impianto appena brevemente riassunto, interviene come
premesso l’art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015, che in attuazione della delega
provenuta dalla legge n. 183/2014, riformula l’art. 4 della legge n. 300/70.
L’art. 1, co. 7, lett. f) della legge n. 183/2014 ha assegnato infatti al
Governo il compito di provvedere alla "revisione della disciplina dei
controlli a distanza sugli impianti e strumenti di lavoro, tenendo conto
dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed
organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del
lavoratore". Appaiono perciò confermati i princìpi fondanti l’istituto:
l’adeguamento della norma deve importare comunque una disciplina del controllo
a distanza su impianti e strumenti, con esclusione della possibilità di
controllare la sola prestazione lavorativa del dipendente. La dignità e la
riservatezza del lavoratore permangono quali diritti la cui tutela è primaria,
da contemperare con le esigenze produttive ed organizzative o della sicurezza
del lavoro. La delega è perciò destinata ad attuare una evoluzione normativa
adeguata alle esigenze dell’evoluzione tecnologica, per ridefinire i canoni di
congruità del controllo a distanza, rispetto al mutato contesto organizzativo e
produttivo.
Il divieto dei controlli
della prestazione lavorativa
L’art. 4 dello Statuto prevedeva espressamente il divieto
dell’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di
controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
Il nuovo art. 4 dispone che "gli impianti audiovisivi e
gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a
distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente
per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela
del patrimonio aziendale".
Nella formulazione introdotta dal legislatore delegato è
apparentemente venuto meno il divieto esplicito. In realtà la previsione che
gli strumenti di controllo sono leciti in quanto esclusivamente richiesti dalle
esigenze individuate dalla legge, equivale alla conferma del suddetto divieto,
tale che anche alla luce della recente riforma, deve ritenersi vietato il
controllo a distanza avente ad oggetto la sola prestazione lavorativa. La
considerazione è confermata dal riferimento alla possibilità di controllo anche
dell’attività lavorativa, che ribadisce l’esclusione, in ogni caso, di
qualsiasi tipo di controllo a distanza finalizzato esclusivamente alla verifica
dell’esatto adempimento della prestazione lavorativa, non sorretto da alcuna
delle ragioni giustificatrici primarie individuate dalla legge. Tra i requisiti
oggettivi che legittimano l’installazione di impianti audiovisivi e altri
strumenti di controllo, alle esigenze organizzative e produttive e alla
sicurezza del lavoro, si aggiungono quelle richieste per la tutela del
patrimonio aziendale.
Si tratta dei controlli c.d. difensivi, diretti
all’accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della
prestazione lavorativa. La legittimità di questi controlli ha avuto ormai da
tempo l’avallo della giurisprudenza, che ha inoltre escluso la riconducibilità
della fattispecie alla previsione dell’art. 4 (e degli adempimenti procedurali
necessari), quando i comportamenti illeciti da accertare riguardano la tutela
di beni estranei alla prestazione lavorativa (Cass.civ.sez.lav., 27 maggio
2015, n. 10955). Il nuovo art. 4 costituisce pertanto il recepimento del
diritto vivente sostanzialmente condiviso, che adesso viene codificato.
I presupposti per
l’installazione
Anche in tema di presupposti per l’installazione di impianti
audiovisivi o altri strumenti di controllo, la nuova norma conferma l’assetto
conosciuto: la legittimità dell’installazione è subordinata al preventivo
raggiungimento di un accordo in sede sindacale e, soltanto in caso di mancato
raggiungimento dell’accordo, grazie all’autorizzazione amministrativa
rilasciata dalla direzione territoriale del lavoro su istanza del datore di
lavoro.
La riforma del D.Lgs. n. 151/15 ha introdotto una utile
novità dal punto di vista operativo, per il caso in cui l’impresa abbia
dislocato più unità produttive sul territorio, in diverse province o regioni.
In tali ipotesi l’accordo deve essere raggiunto con le associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e la subordinata
autorizzazione amministrativa deve essere richiesta al Ministero del lavoro.
Questa introduzione consente di ovviare alle criticità rappresentate dalla
normativa previgente che, in assenza di indicazioni specifiche, imponeva il
ricorso alle diverse realtà locali, sindacali o amministrative. Ciò, oltre che
una farraginosità operativa, comportava difficoltà di non poco conto,
conseguenti alla possibilità di decisioni opposte, per fattispecie identiche,
nelle diverse realtà geografiche, con evidente irragionevolezza, prima ancora
che disfunzione organizzativa e operativa della produzione. Pragmaticamente la
nuova formulazione risolve tali criticità.
Scompare, dal nuovo art. 4 dello Statuto, la possibilità di
impugnare in via amministrativa le decisioni relative alla utilizzazione di
sistemi di controllo a distanza, prima concessa dal vecchio quarto comma, che
consentiva il ricorso al Ministero del lavoro entro trenta giorni. Nel silenzio
della norma, conseguente alla abrogazione del passaggio, deve ritenersi la
possibilità di rivolgere al giudice le istanze in materia.
Le eccezioni al
regime generale
Il secondo comma dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori,
così come riformato dall’art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015, prevede poi due
ipotesi eccezionali, che non soggiacciono al regime generale che impone in via
preventiva all’installazione sindacale o in subordine l’autorizzazione
amministrativa. La garanzia procedurale dell’autorizzazione preventiva è esclusa
per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione
lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Si tratta di una sorta di presunzione legale di ipotesi
della più generale categoria delle esigenze organizzative e produttive,
rispetto alle quali il legislatore ha previsto una deroga, eccezionale, al
regime generale.
Nell’ambito di queste due fattispecie dunque, non è
necessario alcun accordo né autorizzazione preventiva, e l’installazione
dell’impianto o la dotazione dello strumento al dipendente è di per sé
legittima, ricorrendone i requisiti di legge.
Relativamente agli strumenti utilizzati dal lavoratore per
rendere la prestazione lavorativa, è evidente che l’eccezione è strettamente
limitata a quegli strumenti che immediatamente servono al lavoratore per
adempiere alle mansioni assegnate.
Garanzie
La possibilità di controllo dell’attività lavorativa,
esclusivamente derivata, per quanto premesso, quale conseguenza
dell’installazione necessitata in via esclusiva dalle esigenze riconosciute e
consentite dalla legge, comporta la possibilità della acquisizione di
informazioni sull’attività stessa da parte del datore di lavoro. Informazioni
che possono anche essere suscettibili di valutazioni ad esempio di natura
disciplinare. Ai sensi del terzo ed ultimo comma del nuovo art. 4 dello
Statuto, le informazioni raccolte in conseguenza dell’installazione legittima
di un impianto o della dotazione di strumenti concessa dalla legge, possono
essere utilizzate per qualsiasi fine connesso al rapporto di lavoro (in primis
dunque per i rilievi di natura disciplinare).
L’utilizzabilità delle informazioni è però subordinata, sia
riguardo al regime generale, così come per quello delle due eccezioni
rappresentate dal secondo comma, alla circostanza che al lavoratore sia data
adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e della
effettuazione dei controlli, "nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/2003" (c.d. "Codice della privacy").
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