Fisco soft per il mecenatismo culturale, anche senza il
trasferimento diretto di fondi agli enti pubblici territoriali, ma a condizione
che il beneficiario provveda al pagamento delle fatture per la progettazione e
l’esecuzione dei lavori di restauro del bene pubblico oggetto dell’intervento.
Dunque, anche le fondazioni bancarie, il cui statuto prevede espressamente l’intervento
nel territorio di riferimento attraverso l’erogazione di contributi e la
promozione di iniziative, e che hanno prescelto il settore d’intervento
dell’arte, attività e beni culturali, possono accedere al regime fiscale
dell’Art bonus pur non trasferendo direttamente somme di denaro, ma a
condizione che si facciano comunque carico esclusivo dell’esecuzione di
progetti di restauro e valorizzazione di beni culturali, inclusi i relativi
oneri finanziari e organizzativi, sulla base di protocolli d’intesa ad hoc
stipulati con gli enti pubblici territoriali. E’ quanto chiarisce la
Risoluzione 87/E di oggi dell’Agenzia delle Entrate che, rispondendo ad un
interpello e condividendo il parere, per competenza, con lo stesso Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, rileva come in questo caso
l’importo e la destinazione della donazione vengano di fatto previamente
identificati nei protocolli d’intesa, cosicché l’erogazione liberale oggetto
del beneficio legato all’Art bonus è quantificata a monte, come somma già
determinata, e dunque assimilabile a tutti gli effetti ad una erogazione in
denaro.
L’assenza del lucro apre la porta al credito d’imposta – In
particolare, continua il documento di prassi, la natura dell’iniziativa
intrapresa dalle fondazioni bancarie, come connotata, rileva come una
operazione riconducibile alla categoria del mecenatismo, e questo perché
perseguendo una specifica finalità statutaria erogando contributi e promuovendo
nel territorio iniziative nei settori dell’arte e dei beni culturali, esse non
intervengono con uno scopo lucrativo, che invece è proprio di una forma di
intervento come, per esempio, quella legata alle sponsorizzazioni. Dunque,
spiega la Risoluzione, non viene meno il meccanismo della liberalità che
consente di fruire del credito d’imposta, e questo nonostante il mancato
trasferimento di denaro dalla fondazione bancaria all’ente pubblico
territoriale, in quanto le somme sono predeterminate a monte nei protocolli
d’intesa siglati tra le parti.
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