L’obbligo, a carico dei produttori, importatori, grossisti
ed utilizzatori di sostanze zuccherine, della tenuta di un registro
telematizzato, in luogo di quello cartaceo, per la movimentazione delle stesse,
è stato prorogato dal 1° luglio al 1° ottobre p. v.
Per quanto riguarda i soggetti obbligati la nota 2 al DM
11/2015 è prevista l’esclusione della tenuta di un registro telematizzato per i
laboratori artigiani di produzione utilizzatori di tali sostanze, che erano già
esclusi dall’obbligo di detenzione di un registro cartaceo delle sostanze
zuccherine secondo quanto disponeva l’art. 28 della Legge 82/2006.
Parimenti sono esclusi i laboratori di produzione, anche se
non artigiani, purchè siano annessi ad esercizi di commercio al dettaglio o di
somministrazione, gli stessi esercizi di somministrazione ( bar, ristoranti
etc. ) e quelli di commercio al dettaglio.
Per i soggetti obbligati le indicazioni per la iscrizione e
l’accesso al SIAN, il sistema informativo agricolo nazionale, è lo strumento
per la gestione delle comunicazioni telematiche.
Nel caso in cui l’organo di controllo accerti violazioni
sanabili relative alla tenuta del registro dematerializzato, si applica la
diffida con cui l’interessato è diffidato ad adempiere alle prescrizioni
violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di
diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito
amministrativo.
Possono comunque essere applicate le sanzioni previste dagli
art. 35, commi 14, lettere a), b) e c) e 15, della legge 20 febbraio 2006, n.
82 ovvero una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro in
caso di mancata tenuta del registro o di inadempienza riguardo l’effettuazione
delle prescritte annotazioni sullo stesso.
Se queste ultime vengono registrate con un ritardo non
superiore a ventiquattro ore e la movimentazione sia dimostrabile e supportata
da idonea documentazione, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ ridotta alla
meta’.
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