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domenica 4 ottobre 2015

Cgia di Mestre – Registro telematizzato delle sostanze zuccherine: Obbligo dal 1° ottobre 2015

Cgia di Mestre, Nota del 1° ottobre 2015

L’obbligo, a carico dei produttori, importatori, grossisti ed utilizzatori di sostanze zuccherine, della tenuta di un registro telematizzato, in luogo di quello cartaceo, per la movimentazione delle stesse, è stato prorogato dal 1° luglio al 1° ottobre p. v.

Per quanto riguarda i soggetti obbligati la nota 2 al DM 11/2015 è prevista l’esclusione della tenuta di un registro telematizzato per i laboratori artigiani di produzione utilizzatori di tali sostanze, che erano già esclusi dall’obbligo di detenzione di un registro cartaceo delle sostanze zuccherine secondo quanto disponeva l’art. 28 della Legge 82/2006.

Parimenti sono esclusi i laboratori di produzione, anche se non artigiani, purchè siano annessi ad esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, gli stessi esercizi di somministrazione ( bar, ristoranti etc. ) e quelli di commercio al dettaglio.

Per i soggetti obbligati le indicazioni per la iscrizione e l’accesso al SIAN, il sistema informativo agricolo nazionale, è lo strumento per la gestione delle comunicazioni telematiche.

Nel caso in cui l’organo di controllo accerti violazioni sanabili relative alla tenuta del registro dematerializzato, si applica la diffida con cui l’interessato è diffidato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo.

Possono comunque essere applicate le sanzioni previste dagli art. 35, commi 14, lettere a), b) e c) e 15, della legge 20 febbraio 2006, n. 82 ovvero una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro in caso di mancata tenuta del registro o di inadempienza riguardo l’effettuazione delle prescritte annotazioni sullo stesso.

Se queste ultime vengono registrate con un ritardo non superiore a ventiquattro ore e la movimentazione sia dimostrabile e supportata da idonea documentazione, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ ridotta alla meta’.

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