L’INPS, con la circolare n. 170 del 13 ottobre 2015, esamina
la compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni di
sostegno al reddito.
Compatibilità e
cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni a sostegno del reddito
L’articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015, al
secondo comma, prevede che prestazioni di lavoro accessorio possano essere
rese, “in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite
complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati,
da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.”
Compatibilità e
cumulabilità del lavoro accessorio con l’indennità di mobilità
Il beneficiario dell’indennità di mobilità è tenuto a
comunicare all’INPS, entro cinque giorni dall’inizio dell’attività di lavoro
accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della
domanda di indennità di mobilità, il reddito presunto derivante dalla predetta
attività nell’anno solare, a far data dall’inizio della prestazione di lavoro
accessorio.
Compatibilità e
cumulabilità del lavoro accessorio con la NASPI
Rinvio a Circolare INPS n. 142/15 punto 9.1.
Compatibilità e
cumulabilità del lavoro accessorio con la disoccupazione agricola
In considerazione del fatto che l’indennità di
disoccupazione agricola viene richiesta ed erogata nell’anno successivo a
quello in cui si è verificato lo stato di disoccupazione, che la cumulabilità
con tale prestazione deve essere valutata con riferimento all’eventuale
attività di lavoro accessorio svolta nell’anno di competenza della prestazione.
Compatibilità e
cumulabilità del lavoro accessorio con la Cassa Integrazione Guadagni
Le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite
dei 3.000 euro non sono integralmente cumulabili: ad esse dovrà essere applicata
la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale
della retribuzione. Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro
accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, l’interessato non
sarà obbligato a presentare all’INPS la comunicazione preventiva.
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