Ben sappiamo che il contribuente ha vari strumenti per
difendersi dalle pretese di Equitalia quando ha ragione (istanza di autotutela,
ricorso al giudice competente, ecc..), ma quando ha torto? Soprattutto quando
non può pagare? Cosa succede?
La norma stabilisce che le cartelle di pagamento devono
essere pagate entro 60 giorni dalla loro notifica, successivamente il
concessionario può iniziare le azioni esecutive, che consistono prima nel
pignoramento e nell’ ipoteca e poi nella vendita forzata, con procedimenti
diversi a seconda che si tratti di beni mobili, beni mobili registrati
(automobili, moto, ecc..) e immobili.
Innanzitutto bisogna ricordare che non può essere iniziata
alcuna azione quando è trascorso oltre un anno dalla notifica della cartella, in
tal caso il concessionario deve emettere apposito avviso per invitare il
contribuente a pagare entro 5 giorni , con avvertenza che altrimenti inizierà
la riscossione coattiva.
Dobbiamo poi ricordare che il fermo amministrativo degli
autoveicoli, oppure l’iscrizione di ipoteca non può avvenire se non dopo il
decorso di trenta giorni dalla notifica del relativo preavviso. A tal proposito
ricordiamo che dopo il preavviso non segue un altro atto che ci informa
dell’avvenuta iscrizione del fermo o dell’ipoteca; tali provvedimenti sono
automatici. Altra cosa da ricordare è che se riteniamo di aver ragione l’avviso
stesso è l’atto contro il quale dobbiamo fare ricorso, assistiti da
professionisti abilitati come i Consulenti del Lavoro.
La norma pone comunque altri paletti per rendere più
razionale e meno vessatoria l‘azione di riscossione: l’abitazione principale
non può essere oggetto di esproprio (fatto salvo il caso che non sia abitazione
di lusso). Per quanto riguarda le aziende, ricordiamo che gli autoveicoli
strumentali non possono essere oggetto di fermo amministrativo e che tutti i
beni strumentali (cioè necessari per l’attività) possono essere pignorati
nell’ammontare massimo di un quinto (quindi un macchinario su cinque) e una
vendita forzata non può avvenire prima di 300 giorni dal pignoramento.
In ultimo, ma fondamentale, ricordiamo che il pagamento
(così come i provvedimenti di sgravio o sospensione) estinguono la procedura
qualunque sia la fase in cui si trovi. La dilazione del carico iscritto a ruolo,
invece, impedisce che la procedura continui, ma se, ad esempio, sono state
iscritte ipoteche, le stesse permangono.
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