E' nullo l'avviso di accertamento ai fini Iva effettuato
dall'Agenzia delle Entrate sui redditi dei professionisti nel caso in cui si
faccia riferimento solo sulla discrasia tra i compensi dichiarati ai fini Iva e
quelli ai fini Irpef. Quindi, nonostante i versamenti ingiustificati in banca,
se non si tiene conto dei presupposti di fatto e di diritto, che hanno
determinato la rettifica del reddito dichiarato, l'avviso non è motivato e,
quindi, non è valido. A dichiararlo è la sentenza n.20251 del 9 ottobre 2015
della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle
Entrate, che aveva accertato un maggiore imponibile Iva a carico di un
avvocato, per l'assenza degli obblighi di motivazione negli atti impositivi.
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