Art.1 - Modifiche al decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 giugno 2015, n. 196
1. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 10 giugno 2015, n. 196,
recante criteri e modalità di concessione dei contributi di cui all'art. 1,
comma 357, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativi al finanziamento dei
progetti nel campo navale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 1, dopo le parole: "di cui
all'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234" sono inserite le seguenti:
"e le imprese comunitarie aventi una sede di stabilimento nel territorio
italiano al momento del pagamento dell'aiuto,";
b) all'art. 3, comma 1, le parole: "del contributo
della spesa" sono sostituite dalle seguenti: "della
sovvenzione";
c) all'art. 6:
1) al comma 3 dopo le parole: "non ha ricevuto"
inserire le parole: "e non riceverà" e, alla fine del comma,
aggiungere le seguenti parole: "e una dichiarazione attestante di non
essere impresa in difficoltà ai sensi
dell'art. 2, paragrafo 1, punto 18, del Regolamento n. 651 del 2014.";
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La domanda
di cui ai commi precedenti deve essere presentata, ai sensi dell'art. 6,
paragrafo 2, del Regolamento n. 651 del 2014 prima dell'avvio dei lavori
relativi ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.";
d) all'art. 7:
1) il primo periodo del comma 2, è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione tecnico-scientifica, ai sensi
dell'art. 6, paragrafo 2, del Regolamento n. 651 del 2014, verifica che la domanda
di contributo e la documentazione ad essa allegata attesti l'effetto di
incentivazione dell'aiuto e per le grandi imprese consenta il raggiungimento di
uno o più dei seguenti risultati:";
2) il comma 4 è abrogato;
e) all'art. 9, comma 1, alla fine del comma aggiungere le
seguenti parole: "e dalla dichiarazione di non essere destinatari di un
ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della
Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato
interno."
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