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domenica 27 settembre 2015

Modifiche al decreto recante criteri e modalità di concessione dei contributi relativi al finanziamento dei progetti nel campo navale

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,  Decreto Ministeriale del 25 agosto 2015 (Provvedimento pubblicato nella G.U. 24 settembre 2015, n. 222)

Art.1 - Modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 giugno 2015, n. 196
1. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10  giugno 2015, n. 196, recante criteri e modalità di concessione dei contributi di cui all'art. 1, comma 357, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativi al finanziamento dei progetti nel campo navale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 1, dopo le parole: "di cui all'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234" sono inserite le seguenti: "e le imprese comunitarie aventi una sede di stabilimento nel territorio italiano al momento del pagamento dell'aiuto,";

b) all'art. 3, comma 1, le parole: "del contributo della spesa" sono sostituite dalle seguenti: "della sovvenzione";

c) all'art. 6:

1) al comma 3 dopo le parole: "non ha ricevuto" inserire le parole: "e non riceverà" e, alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: "e una dichiarazione attestante di non essere  impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto 18, del Regolamento n. 651 del 2014.";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La domanda di cui ai commi precedenti deve essere presentata, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del Regolamento n. 651 del 2014 prima dell'avvio dei lavori relativi ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.";

d) all'art. 7:

1) il primo periodo del comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione tecnico-scientifica, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del Regolamento n. 651 del 2014, verifica che la domanda di contributo e la documentazione ad essa allegata attesti l'effetto di incentivazione dell'aiuto e per le grandi imprese consenta il raggiungimento di uno o più dei seguenti risultati:";

2) il comma 4 è abrogato;

e) all'art. 9, comma 1, alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: "e dalla dichiarazione di non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno."

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