Art.1 - Modifiche
all'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29
luglio 2003
1. L'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 è sostituito dal seguente:
«1. In relazione alla previsione dell'art. 126-bis, comma 4,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed
integrazioni, possono essere organizzati due tipi di corsi per il recupero dei
punti:
a) per i titolari di patente di guida delle categorie AM,
A1, A2, A, B1, B, BE;
b) per i titolari di patente di guida delle categorie C1,
C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE e dei certificati di abilitazione professionale di
tipo KA e KB».
Art.2 - Entrata in
vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
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