Si fa riferimento alla normativa riguardante la conversione
dei permessi di soggiorno prevista dall’art. 14 del d.P.R. n. 394/1999.
Tale normativa, come noto, non prevede la conversione del
permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato o autonomo. Quindi, in linea con quanto stabilito dal legislatore,
questa Amministrazione ha ritenuto non accoglibili le istanze presentate dai
religiosi finalizzate ad ottenere la predetta conversione.
Al riguardo, si è rilevata una giurisprudenza non sempre
univoca rispetto alla linea seguita da questa Amministrazione nell’applicazione
di tali disposizioni normative.
Infatti, negli ultimi anni questa Amministrazione è
risultata più volte soccombente nei ricorsi proposti innanzi ai Tribunali
Amministrativi Regionali per l’annullamento dei provvedimenti di diniego delle
citate richieste di conversione.
Detti Tribunali in varie pronunce hanno stabilito, infatti,
che la tipologia dei permessi di soggiorno oggetto di conversione, indicata
dalla normativa, non sia tassativa e, quindi, non escluda tale conversione,
evidenziando che l’art. 5, comma 5, del D. Igs. n. 286/1998 non porrebbe alcuna
limitazione ai motivi giustificativi del rinnovo del permesso anche se diversi
da quelli posti a base dell’originario titolo posseduto. Il predetto indirizzo
giurisprudenziale non sempre, però, è stato confermato dal Consiglio di Stato,
in sede di appello.
Atteso tale non univoco orientamento, ed a seguito dell'Atto
Camera n. 9/02977-A/008 del 10/06/2015,con il quale la Camera dei Deputati ha
presentato all’ordine del giorno l’impegno del Governo a dipanare i dubbi
interpretativi in merito alla normativa in oggetto, questo Ufficio ha ritenuto
opportuno richiedere l’avviso del Consiglio di Stato nella controversa materia.
Al riguardo il Consiglio di Stato, con parere N. 1048/2015,
espresso nell’adunanza in data 15 luglio 2015, ed acquisito in data 25 agosto
2015, ha ritenuto di confermare l’applicazione della normativa così come
operata da questo Ministero, in quanto la specificità ed eccezionalità del
permesso di soggiorno per motivi religiosi esclude, in mancanza di una
disposizione esplicita, la facoltà di conversione di detto permesso in permesso
di soggiorno per motivi di lavoro.
E’ stato, infatti, sottolineato dal Consiglio di Stato che
l’unica ragione per la quale un cittadino straniero ottiene il permesso di
soggiorno per motivi religiosi è quella di svolgere nel territorio nazionale
l’attività strettamente collegata al proprio ministero religioso e che se tali
presupposti vengono meno - perché il titolare di tale permesso intende
dedicarsi ad attività lavorativa - viene a mancare l’unico presupposto di
entrata e di permanenza nel territorio nazionale.
Difatti, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi
religiosi, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del T.U. immigrazione, segue un iter
particolare ed agevolato, ed il suo rinnovo è previsto fin quando il
beneficiario si dedica ad attività religiose e di culto; oltre a ciò, tali
permessi di soggiorno non sottostanno alle restrizioni quantitative fissate per
i permessi di lavoro e, qualora commutati, influirebbero sulla par condicio a
carico dei richiedenti non privilegiati".
Secondo l’Alto Consesso, infatti, le disposizioni contenute
rispettivamente nell’art. 6 del DPR 286/98 e nell’art. 14 del DPR 394/99, in
base ai quali solo i permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato,
lavoro autonomo e familiari possono essere utilizzati anche per le altre
attività consentite, e solo i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di
studio e formazione possono essere convertiti, si devono ritenere non suscettibili
di interpretazione estensiva.
Pertanto, la normativa vigente non consente di accogliere la
richiesta di conversione dei permessi di soggiorno per motivi religiosi in
permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.
Ad ogni buon fine si allega il citato parere del Consiglio
di Stato e si invita il Dipartimento di P. S. a voler informare i signori
Questori circa il contenuto della presente circolare.
Nessun commento:
Posta un commento