Nello specifico, si tratta:
1)
del decreto legislativo recante disposizioni per
la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di
lavoro e legislazione sociale;
2)
del decreto legislativo recante disposizioni per
il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche
attive;
3)
del decreto legislativo recante disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a
carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di
lavoro e pari opportunità;
4)
del decreto legislativo recante disposizioni per
il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro.
Nelle pagine seguenti si riportano gli schemi riepilogativi
delle misure adottate nei singoli decreti elaborati dal Ministero del Lavoro.
Valerio Pollastrini
Decreto legislativo di razionalizzazione e semplificazione
dell’attività ispettiva
Il decreto legislativo prevede, al fine di razionalizzare e
semplificare l’attività ispettiva, l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del
lavoro.
L’Ispettorato ha personalità di diritto pubblico, ha
autonomia di bilancio e “autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.
Gli organi dell’Ispettorato sono:
1) il direttore generale che ne ha la rappresentanza legale;
2) il consiglio di amministrazione
3) il collegio dei revisori.
La principale funzione dell’Ispettorato nazionale, risiede
nel coordinamento, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e
assicurazione obbligatoria.
A tal fine, l’Ispettorato definisce tutta la programmazione
ispettiva e le specifiche modalità di accertamento e detta le linee di condotta
e le direttive di carattere operativo per tutto il personale ispettivo
(compreso quello in forza presso INPS e INAIL).
In supporto alla programmazione dell’attività di vigilanza
svolta dall’Ispettorato, si prevede l’obbligo per l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia
delle entrate di mettere a disposizione dell’Ispettorato, anche attraverso
l’accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma
analitica che aggregata.
Al fine di rafforzare l’azione di coordinamento con altri
organi preposti alla vigilanza si prevede:
-
la stipula di appositi protocolli, anche con i
servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per
la protezione ambientale onde assicurare l’uniformità di comportamento ed una
maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione
degli interventi;
-
l’obbligo per ogni altro organo di vigilanza che
svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale di raccordarsi
con l’Ispettorato.
In ragione di un progressivo accentramento di tutte le
funzioni ispettive presso l’Ispettorato nazionale del Lavoro, il personale
ispettivo di INPS e INAIL è inserito in un ruolo ad esaurimento dei predetti
Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore e
non potrà essere sostituito dagli Istituti. Pertanto, il reclutamento del
personale ispettivo, dall’entrata in vigore dei decreti attuativi, sarà
riservato esclusivamente all’Ispettorato del Lavoro.
Ulteriori disposizioni sono finalizzate alla semplificazione
normativa in materia di ricorsi amministrativi e giudiziari riguardanti gli
atti degli organi ispettivi.
Decreto di riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive
Viene istituita una Rete Nazionale dei servizi per le
politiche del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche
Attive del Lavoro (in acronimo ANPAL), e formata dalle strutture regionali per
le Politiche attive del Lavoro, dall’INPS, dall’INAIL, dalle Agenzie per il
lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione,
dagli enti di formazione, da Italia Lavoro, dall’ISFOL nonché dal sistema delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle università e
dagli altri istituti di scuola secondaria di secondo grado. L’istituzione
dell’ANPAL avverrà senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Tutte le
risorse necessarie al suo funzionamento saranno infatti trasferite dal
Ministero del lavoro e dall’ISFOL, dei quali sarà effettuata una conseguente
riorganizzazione.
Il Ministero del lavoro fisserà linee di indirizzo triennali
ed obiettivi annuali in materia di politiche attive e definirà i livelli minimi
che le prestazioni devono avere su tutto il territorio nazionale.
Per garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia
di servizi e politiche attive del lavoro, Ministero del lavoro, Regioni e
Province autonome definiranno, un Piano finalizzato all’erogazione delle
politiche attive mediante l’utilizzo coordinato di fondi (nazionali, regionali
e del Fondo Sociale Europeo). Allo stesso scopo il Ministero del lavoro
stipulerà, con ogni Regione e con le Province autonome, una convenzione per
regolare i rapporti e gli obblighi concernenti la gestione dei servizi per
l’impiego e delle politiche attive del lavoro.
Il Ministero del lavoro controllerà quindi il rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e
monitorerà le politiche occupazionali.
Sarà istituito un Albo nazionale dei soggetti accreditati a
svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro, un Sistema
informativo delle politiche del lavoro e il fascicolo elettronico del
lavoratore.
All’istituzione dell’Albo provvederà l’ANPAL; nello stesso
vengono iscritte le agenzie per il lavoro e le agenzie che intendono operare
nel territorio delle regioni che non abbiano istituito un proprio regime di
accreditamento. L’obiettivo è quello di valorizzare le sinergie tra soggetti
pubblici e privati e di rafforzare le capacità di incontro tra domanda e
offerta di lavoro.
Il Sistema informativo e il fascicolo elettronico del
lavoratore mirano ad una migliore gestione del mercato del lavoro e del
monitoraggio delle prestazioni erogate.
Per semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, si
prevede che le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei
rapporti di lavoro (comprese quelle relative alla gente di mare), dovranno
essere effettuate in via telematica.
Le informazioni del Sistema informativo rappresenteranno la
base per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore, liberamente
accessibile da parte degli interessati.
Tutte le informazioni contenute nel Sistema informativo
saranno messe a disposizione delle Regioni e delle Province.
Ci sarà anche un Albo nazionale degli enti accreditati a
svolgere attività di formazione professionale.
Quanto ai Fondi interprofessionali e bilaterali che faranno
anch’essi parte della Rete, l’ANPAL eserciterà la vigilanza su di essi,
riferendo al Ministero del Lavoro.
In vista di un più efficace inserimento e reinserimento nel
mercato del lavoro si prevede che il Ministero del lavoro stipuli con ogni
regione e con le province autonome una convenzione per la gestione dei servizi,
prevedendo, in via transitoria, che i compiti, le funzioni e gli obblighi in
materia di politiche attive del lavoro siano attribuiti a soggetti pubblici o
privati accreditati, anche al fine di svolgere, nei confronti dei disoccupati e
dei soggetti a rischio di disoccupazione, attività di orientamento, ausilio,
avviamento alla formazione e accompagnamento al lavoro.
Viene definito lo stato di lavoratore disoccupato, di
lavoratore dipendente che subisce una riduzione di orario (in seguito
all’attivazione di una procedura di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarietà o interventi
dei fondi di solidarietà) e di lavoratore a rischio di disoccupazione. Gli
appartenenti a queste categorie verranno assegnati ad una classe di
profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità e saranno
convocati dai Centri per l’impiego per la stipula di un Patto di servizio
personalizzato. Il Patto dovrà inoltre riportare la disponibilità del
richiedente a partecipare a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione
o di politica attiva e ad accettare congrue offerte di lavoro.
Per rafforzare la condizionalità delle erogazioni, la
domanda di ASpI, NASpI o DIS-COLL equivarrà a dichiarazione di immediata
disponibilità del lavoratore, e sarà inserita nel Sistema informativo delle
politiche attive e dei servizi per l’impiego.
I beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, che non
abbiano riottenuto una occupazione, saranno quindi chiamati a stipulare il
Patto di servizio personalizzato.
La sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato sarà
necessaria anche ai fini della concessione dell’Assegno di disoccupazione
(ASDI).
I beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito che,
senza giustificato motivo, non partecipano alle iniziative finalizzate a conseguirne
l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro saranno soggetti a sanzioni
che vanno dalla decurtazione, alla sospensione o decadenza dalle prestazioni.
Si prevede inoltre un Assegno di ricollocazione, a favore
dei soggetti disoccupati, percettori della nuova prestazione di assicurazione
sociale per l’impiego (NASpi), la cui disoccupazione ecceda i quattro mesi. La
somma, graduata in funzione del profilo di occupabilità, sarà spendibile presso
i Centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati a svolgere funzioni e
compiti in materia di politiche attive del lavoro. L’assegno non costituirà
reddito imponibile.
Ancora, i lavoratori titolari di strumenti di sostegno del
reddito potranno essere chiamati a svolgere attività di servizio nei confronti
della collettività nel territorio del Comune di residenza.
L'utilizzo dei lavoratori in tali attività non determinerà
l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
A questi lavoratori spetterà un importo mensile, pari
all’assegno sociale, erogato dall’INPS.
Si riordina infine la normativa in materia di incentivi
all’occupazione con la previsione della istituzione, presso l’ANPAL, di un
Repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione. Vengono definiti i
principi generali di fruizione degli incentivi al fine di garantire un’omogenea
applicazione; si provvede alla razionalizzazione e al rifinanziamento di quelli
finalizzati a promuovere i contratti di apprendistato per la qualifica, il
diploma e la specializzazione professionale, di alta formazione e ricerca e
l’alternanza scuola lavoro.
Decreto semplificazioni, altre disposizioni in materia di rapporto
di lavoro e pari opportunità
Le disposizioni contenute nel decreto possono essere
suddivise in tre gruppi fondamentali. Il primo concerne la semplificazione
delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese; il secondo
i rapporti di lavoro; il terzo le pari opportunità.
1) Semplificazioni di
procedure e adempimenti
a) Razionalizzazione e semplificazione dell’inserimento
mirato delle persone con disabilità, con l’obiettivo di superare i problemi di
funzionamento che la disciplina finora vigente ha evidenziato.
Le linee caratterizzanti l’intervento riguardano:
-
la possibilità per i datori di lavoro privati,
in linea con quanto richiesto dal Parlamento, di assumere i lavoratori con
disabilità mediante la richiesta nominativa, ma non di effettuare l’assunzione
diretta (potranno essere assunti solo disabili inseriti nelle apposite liste).
Viene altresì introdotta la possibilità di computare nella quota di riserva i
lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa di una
certa entità anche se non assunti tramite le procedure del collocamento mirato;
-
l’integrale revisione della procedura di
concessione dell’incentivo per le assunzioni dei disabili, prevedendo la
corresponsione diretta e immediata dell’incentivo al datore di lavoro da parte
dell’INPS mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Si rafforzano
gli incentivi per l’assunzione dei disabili, con una durata più lunga in caso
di assunzione di persone con disabilità intellettiva e psichica.
b) Razionalizzazione e semplificazione in materia di
costituzione e gestione del rapporto di lavoro.
I principali interventi riguardano:
-
la tenuta, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del
libro unico del lavoro in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
-
la previsione che tutte le comunicazioni in
materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di
lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il
nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore
dello spettacolo, siano effettuate esclusivamente in via telematica mediante
modelli semplificati;
-
il potenziamento della Banca dati politiche
attive e passive;
-
l’abolizione dell’autorizzazione al lavoro
all’estero e la semplificazione del collocamento della gente di mare.
c) Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute
e sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali.
Le principali modifiche riguardano:
-
la revisione della composizione del Comitato per
l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento
nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, al fine di semplificare e snellire le procedure di designazione dei
membri;
-
la riduzione dei componenti della Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, l’introduzione di
una nuova procedura di ricostituzione della Commissione e un aggiornamento
delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite;
-
la messa a disposizione al datore di lavoro, da
parte dell’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per
il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, di strumenti tecnici e
specialistici per la riduzione dei livelli di rischio;
-
lo svolgimento diretto da parte del datore di
lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di
evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque
lavoratori;
-
il miglioramento del processo di acquisizione
delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso
la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell’INAIL;
-
la trasmissione all’INAIL del certificato di
infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con
conseguente esonero per il datore di lavoro;
-
la trasmissione all’autorità di pubblica
sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con
prognosi superiore a trenta giorni a carico dell’INAIL, esonerando il datore di
lavoro;
-
l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro
infortuni, anticipando la soppressione dell’obbligo, connessa, nelle intenzioni
del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del
Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
d) Revisione delle sanzioni in materia di lavoro e
legislazione sociale.
I principali interventi riguardano:
-
la modifica alla c.d. maxisanzione per il lavoro
“nero” con l’introduzione degli importi sanzionatori “per fasce”, anziché
legati alla singola giornata di lavoro irregolare e la reintroduzione della
procedura di diffida, che consente la regolarizzazione delle violazioni
accertate. La regolarizzazione è subordinata al mantenimento al lavoro del
personale “in nero” per un determinato periodo di tempo;
-
la modifica al c.d. provvedimento di sospensione
dell’attività imprenditoriale, favorendo una “immediata eliminazione degli
effetti della condotta illecita, valorizzando gli istituti di tipo premiale”;
-
si chiariscono le nozioni di omessa
registrazione e infedele registrazione sul libro unico del lavoro e si modifica
il regime delle sanzioni;
-
si modificano le sanzioni in materia di consegna
del prospetto paga;
2) Disposizioni in
materia di rapporto di lavoro
I principali interventi riguardano:
-
la revisione della disciplina dei controlli a
distanza del lavoratore, con un intervento sull’art. 4 dello Statuto dei
lavoratori per adeguare la disciplina all’evoluzione tecnologica, nel rispetto
delle disposizioni in materia di privacy;
-
la possibilità per i lavoratori di cedere, a
titolo gratuito, ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, che
svolgono mansioni di pari livello e categoria, i riposi e le ferie maturati,
con esclusione dei giorni di riposo e di ferie minimi garantiti dalla legge, al
fine di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, hanno
bisogno di assistenza e cure costanti da parte dei genitori;
-
l’introduzione con decreto ministeriale, per i
lavoratori del settore privato, di ipotesi di esenzione dal rispetto delle
fasce di reperibilità in caso di malattia, così come avviene per i lavoratori
del settore pubblico;
-
l’introduzione di modalità semplificate per
effettuare le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro,
esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito
istituzionale. Nessun’altra forma di effettuazione di dimissioni sarà più
valida: in questo modo si assesta un colpo decisivo alla pratica delle
dimissioni in bianco che ha finora colpito, in particolare, le donne
lavoratrici.
3) Disposizioni in
materia di pari opportunità
I principali interventi riguardano:
-
la revisione dell’ ambito territoriale di
riferimento delle consigliere di parità provinciali in vista della soppressione
delle province;
-
la modifica della composizione e delle
competenze del Comitato nazionale di parità;
-
la modifica delle competenze e della procedura
di designazione e nomina delle consigliere, semplificando l’iter di nomina e
superando le incertezze dovute alla precedente formulazione;
-
l’introduzione del principio secondo cui per le
consigliere di parità non trova applicazione lo spoil system di cui all’art. 6,
comma 1, della legge n. 145/2002;
-
la ridistribuzione fra gli enti interessati
degli oneri per il sostegno alle attività delle consigliere;
-
l’introduzione della Conferenza nazionale delle
consigliere di parità, per rafforzare e accrescere l'efficacia della loro
azione, e consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. La
Conferenza sostituisce la Rete delle consigliere e opera senza oneri per la
finanza pubblica.
Decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
Le disposizioni contenute nel decreto sono improntate a tre
obiettivi:
-
Inclusione
-
Semplificazione
-
Razionalizzazione
Inclusione di
lavoratori e imprese
Il decreto rende strutturale la NASpI a 24 mesi per sempre.
La NASpI, la nuova indennità in vigore dal 1 maggio 2015, è uno dei sussidi di
disoccupazione più inclusivi d’Europa: oltre il 97% degli assicurati la
ottiene, se perde il lavoro. Rispetto alle indennità precedenti (ASpI e
miniASpI), il 70% dei beneficiari ottiene una prestazione che dura almeno un
mese in più di prima. Inoltre, come ripetutamente affermato dal governo, il
decreto introduce una salvaguardia, per il solo 2015, della durata della NASpI
con riferimento ai lavoratori stagionali del settore del turismo e degli
stabilimenti termali.
Il decreto mette a regime e rende strutturali (cioè finanzia
per sempre) altre importanti misure di politica sociale:
-
le misure di conciliazione dei tempi di cura, di
vita e di lavoro (tra le quali l’estensione del congedo parentale);
-
l’assegno di disoccupazione (ASDI), che fornisce
un reddito sino a sei mesi ai beneficiari di NASpI con figli minori o
ultracinquantacinquenni che esauriscono il sussidio senza avere trovato lavoro
e hanno un ISEE inferiore a 5.000 euro all’anno;
-
il fondo per le politiche attive del lavoro.
Infine, il decreto estende le integrazioni salariali in caso
di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro a 1.400.000 lavoratori e
150.000 datori di lavoro in precedenza esclusi da queste tutele. Questo
risultato viene ottenuto estendendo la cassa integrazione agli apprendisti
assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e includendo nei
fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti,
anziché, come in precedenza, più di 15.
Semplificazione e
certezze per le imprese
Il decreto introduce un unico testo normativo di 47 articoli
per la cassa integrazione e per i fondi di solidarietà, abrogando oltre 15
leggi e norme stratificatesi negli ultimi 70 anni, dal 1945 a oggi. Ciò
costituisce una semplificazione enorme per imprese, consulenti e potenziali
investitori esteri: la disciplina delle integrazioni salariali è contenuta in
un unico testo.
Questo lavoro è stato completato anche grazie alla
collaborazione con le commissioni parlamentari di Camera e Senato. Il governo
ha accolto la maggior parte delle osservazioni del Parlamento, su questo come
su tutti gli altri aspetti del decreto.
Viene inserita nel decreto la disciplina della solidarietà
espansiva, attualizzandola all’ordinamento giuridico vigente, rendendo così più
agevoli eventuali interventi futuri in materia.
Con il decreto si realizza anche una maggiore certezza per
le imprese e per lo Stato: si prevede che l’impresa provveda al conguaglio
delle integrazioni pagate ai lavoratori o ne richieda il rimborso entro 6 mesi
dalla fine del periodo di cassa integrazione.
Per quanto riguarda la Cassa integrazione ordinaria (CIGO),
il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con
l’abolizione delle commissioni provinciali e l’autorizzazione dei trattamenti
direttamente da parte dell’INPS. La domanda di CIGO deve avvenire entro 15
giorni dall’avvio della riduzione o sospensione.
Per quanto riguarda la Cassa integrazione straordinaria
(CIGS), sono introdotte varie semplificazioni.
Semplificazione procedure di consultazione sindacale:
-
all’atto della comunicazione alle associazioni
sindacali, viene meno l’obbligo per l’impresa di comunicare i criteri di
individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione;
-
per quanto riguarda i criteri di scelta e
rotazione, viene stabilito che la congruità dei criteri di scelta si valuta
sulla coerenza con le ragioni per cui viene richiesto l’intervento;
-
vengono abrogate le norme sulla rotazione,
complicatissime e di difficile attuazione, e le sanzioni che ne conseguivano.
D’ora in poi, le sanzioni (semplificate) si applicano solo per il mancato
rispetto delle modalità di rotazione concordate nell’esame congiunto.
Semplificazione procedure autorizzazione:
-
sarà possibile richiedere CIGS per tutto il
periodo necessario (direttamente 24 mesi per riorganizzazione). Per i contratti
di solidarietà (che diventano una causale di CIGS, prendendone tutte le
regole), anche 36 mesi di fila in presenza di determinate condizioni (vedi
oltre).
Certezza dei tempi:
-
la CIGS parte 30 giorni dopo la domanda (per le
richieste presentate a decorrere dal 1 novembre 2015).
Semplificazione dei controlli:
-
un unico controllo tre mesi prima della fine del
periodo di cassa.
Il decreto consente infine di partire effettivamente con i
fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali a datori di
lavoro e loro lavoratori non coperti dalla cassa integrazione. Qui gli
interventi e le semplificazioni sono tali da suggerire una trattazione
apposita, nella scheda al fondo.
Razionalizzazione
delle integrazioni salariali
Viene prevista una revisione della durata massima
complessiva delle integrazioni salariali: per ciascuna unità produttiva, il
trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non
possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.
Utilizzando la CIGS per causale contratto di solidarietà tale limite
complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile, perché la
durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per
la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.
Esempi:
-
12 mesi di CIGO+12 mesi di CIGS (es.
riorganizzazione): stop a 24 mesi
-
12 mesi di CIGO+24 mesi di CDS: ok 36 mesi
-
12 mesi di CIGS (es. crisi)+24 mesi di CDS: ok
36 mesi
-
36 mesi di CDS: ok
-
12 mesi di CIGO+12 mesi di CDS: possibili altri
6 mesi di CIGO/ CIGS oppure altri 12 mesi di CDS
Nel settore edile, la durata massima complessiva della cassa
ordinaria e straordinaria è stabilito in 30 mesi per ciascuna unità produttiva,
in considerazione delle specificità di tale settore che tipicamente non
consentono l’utilizzo dei contratti di solidarietà.
Il decreto prevede un meccanismo di responsabilizzazione
delle imprese attraverso le aliquote del contributo d’uso (contributo
addizionale). Viene infatti previsto un contributo addizionale del 9% della
retribuzione persa per i periodi di cassa (cumulando CIGO, CIGS e contratti di
solidarietà) sino a un anno di utilizzo nel quinquennio mobile; del 12% sino a
due anni e del 15% sino a tre. Il contributo addizionale non è dovuto nei casi
di eventi oggettivamente non evitabili. A fronte di questo incremento
progressivo del contributo addizionale, viene introdotta per la CIGO una
riduzione generalizzata del 10% sul contributo ordinario pagato su ogni
lavoratore (la CIGS è strutturalmente a carico della fiscalità generale).
L’aliquota del contributo ordinario pagato da tutte le imprese
indipendentemente dall’utilizzo della cassa passa quindi dall'1,90% all'1,70%
della retribuzione per le imprese fino a 50 dipendenti; dal 2,20% al 2% per
quelle sopra i 50; dal 5,20% al 4,70% per l'edilizia.
Viene previsto, sia per la CIGO che per la CIGS, il divieto
di autorizzare l’integrazione salariale per tutte le ore lavorabili da tutti i
lavoratori per tutto il periodo disponibile. In sostanza viene introdotto il
divieto della cassa a zero ore per tutto il personale per tutto il periodo di
cassa disponibile. Tale divieto, che per la CIGS non si applica per i primi 24
mesi dall’entrata in vigore del decreto, serve anche a favorire la rotazione
nella fruizione del trattamento di integrazione salariale, nonché il ricorso
alla riduzione dell’orario di lavoro rispetto alla sospensione.
Per la CIGS, il decreto razionalizza la disciplina delle
causali di concessione del trattamento. L’intervento straordinario di
integrazione salariale può essere concesso per una delle seguenti tre causali:
-
riorganizzazione aziendale (che riassorbe le
attuali causali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale),
nel limite di 24 mesi in un quinquennio mobile;
-
crisi aziendale, nel limite di 12 mesi in un
quinquennio mobile. A decorrere dal 1° gennaio 2016, non può più essere
concessa la CIGS nei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o
di un ramo di essa. Viene previsto tuttavia un fondo di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, che consente la possibilità di
autorizzare, previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore
intervento di integrazione salariale straordinaria per una durata massima
rispettivamente di dodici mesi nel 2016, nove nel 2017 e sei nel 2018, qualora
al termine del programma di crisi aziendale l’impresa cessi l’attività
produttiva, ma sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda
e di un conseguente riassorbimento occupazionale;
-
contratto di solidarietà, sino a 24 mesi in un
quinquennio mobile, che possono diventare 36 se l’impresa non utilizza CIGO o
altre causali di CIGS nel quinquennio. Gli attuali contratti di solidarietà di
tipo “A”, previsti per le imprese rientranti nell’ambito di applicazione della
CIGS, diventano quindi una causale di quest’ultima e ne mutuano integralmente
le regole in termini di misura della prestazione e di contribuzione
addizionale. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento
dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al
contratto di solidarietà. Viene inoltre previsto, a tutela del lavoratore, che
per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di
lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo
per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
Infine, il decreto introduce meccanismi di attivazione dei
beneficiari di integrazioni salariali e condizionalità delle prestazioni: nello
specifico, i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali (cassa
integrazione o fondi di solidarietà) per i quali è programmata una sospensione
o riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro nell’arco di un anno sono
convocati dai centri per l’impiego per la stipula di un patto di servizio
personalizzato. Questo patto di servizio, come previsto dal decreto sulle
politiche attive, è più leggero di quello rivolto ai disoccupati, ed è volto in
primo luogo a fornire iniziative di formazione e riqualificazione, anche in
concorso con le imprese e i fondi interprofessionali.
Transizione
Il decreto prevede una transizione alle nuove disposizioni.
Di seguito gli aspetti più rilevanti.
Le nuove regole si applicano solo ai trattamenti richiesti a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Ai trattamenti pregressi
si applicano le norme previgenti, e le loro durate si computano ai fini del
limite massimo di durata complessiva nel quinquennio mobile solo per il periodo
successivo alla data di entrata in vigore del decreto. In altri termini, nel
nuovo quinquennio mobile non si computano i periodi fruiti in passato: si
riparte da zero. Quindi i nuovi limiti di durata incidono dalla fine del 2017,
non prima.
Il divieto delle zero ore di CIGS per tutti per l’intero
periodo autorizzato entra in vigore solo fra 2 anni (a fine 2017).
Gli accordi sindacali conclusi prima dell’entrata in vigore
del decreto (anche se la cassa non è ancora stata autorizzata) restano validi
anche qualora prevedano durate maggiori. I periodi fruiti dall’entrata in
vigore del decreto si computano però ai fini dei nuovi limiti.
La disposizione che prevede che la domanda di CIGS debba
avvenire 30 giorni prima dell’avvio della riduzione o sospensione si applica ai
trattamenti straordinari di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1°
novembre 2015, così da dare modo alle imprese di adeguarsi al nuovo regime.
Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa
entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per
l’economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da
condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano
industriale abbia previsto l’utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione
salariale oltre i limiti di durata previsti dal decreto, su domanda di una
delle parti firmatarie dell’accordo, ed entro il limite di spesa di 90 milioni
di euro per l’anno 2017 e di 100 milioni di euro per l’anno 2018, può essere
autorizzata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la prosecuzione dei
trattamenti di integrazione salariale per la durata e alle condizioni
certificate da un’apposita commissione istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Scheda: Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali
I principali interventi riguardano:
-
l’obbligo di estendere entro il 31 dicembre 2015
i fondi di solidarietà bilaterali per tutti i settori che non rientrano
nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie o
straordinarie, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di
5 dipendenti (attualmente l’obbligo è previsto in relazione ai datori di lavoro
che occupano mediamente più di 15 dipendenti);
-
la previsione che, a decorrere dal 1° gennaio
2016, il fondo di solidarietà residuale (ossia il fondo che opera per tutti i
settori i quali, oltre a non rientrare nell’ambito di applicazione delle
integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, non abbiano costituito fondi
di solidarietà bilaterali) assume la denominazione di Fondo di Integrazione
Salariale ed è soggetto a una nuova disciplina. Gli aspetti salienti di tale
nuova disciplina sono i seguenti:
o rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di
integrazione Salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5
dipendenti (attualmente, invece, rientrano nell’ambito di applicazione del
fondo di solidarietà residuale i datori di lavoro che occupano mediamente più
di 15 dipendenti), a fronte del pagamento di un’aliquota dello 0,45% della
retribuzione a partire dal 2016 (per le imprese oltre i 15 dipendenti,
l’aliquota sarà dello 0,65%).
o il Fondo di Integrazione Salariale garantisce, a decorrere
dal 1° gennaio 2016, l’erogazione di una nuova prestazione, ossia l’assegno di
solidarietà. Si tratta di una integrazione salariale corrisposta - per un
periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile - ai dipendenti di datori di
lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione
dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale o
di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo:
tale nuova prestazione sostituisce i contratti di solidarietà di tipo “B”,
ossia quelli stipulati dalle imprese non rientranti nell’ambito di applicazione
della CIGS. I datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e fino a 15
dipendenti possono richiedere l’assegno di solidarietà per gli eventi di
sospensione o riduzione di lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016;
o nel caso di lavoratori che occupano mediamente più di 15
dipendenti, il Fondo di Integrazione Salariale garantisce l’ulteriore
prestazione consistente nell’assegno ordinario, per una durata massima di 26
settimane in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di
integrazioni salariali ordinarie (ad esclusione delle intemperie stagionali) e
straordinarie (limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi
aziendale);
-
revisione della disciplina dell’assegno
ordinario corrisposto dai fondi di solidarietà bilaterali: i fondi (diversi dal
fondo di integrazione salariale) stabiliscono la durata massima della
prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore,
a seconda della casuale invocata, alle durate massime previste per la CIGO e la
CIGS (attualmente, invece, l’assegno ordinario, a prescindere dalla causale
invocata, non può eccedere la durata massima prevista per la CIGO);
-
introduzione di requisiti di competenza ed
assenza di conflitto di interesse per gli esperti designati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, quali membri
dei comitati amministratori dei fondi di solidarietà bilaterali (ivi compreso
il fondo di integrazione salariale);
-
introduzione di requisiti di onorabilità per
tutti i membri dei comitati amministratori del Fondo di Integrazione Salariale
e dei fondi di solidarietà bilaterali;
-
La previsione che, se i comitati amministratori
dei vari fondi non sono costituiti entro il 30 novembre 2015, il Ministro del
lavoro nomini un commissario straordinario, così da garantire l’avvio del
sistema dei fondi a decorrere dal 1 gennaio 2016.
-
la previsione che, entro il 31 dicembre 2015, i
fondi bilaterali alternativi al sistema sin qui descritto, operanti nei settori
della somministrazione di lavoro e dell’artigianato eroghino almeno una
prestazione tra l’assegno ordinario per 13 settimane nel biennio o l’assegno di
solidarietà per 26 settimane nel biennio, prevedendo un’aliquota di
contribuzione al fondo dello 0,45% (diviso tra azienda e lavoratore secondo un
accordo lasciato alle parti sociali). Tali fondi, così come i fondi di
solidarietà bilaterali, possono inoltre erogare prestazioni integrative
rispetto alle prestazioni di disoccupazione, oppure nel quadro dei processi di
agevolazione all’esodo dei lavoratori prossimi all’età di pensionamento. Al
settore della somministrazione di lavoro è data la possibilità di utilizzare
quota parte del contributo al fondo Formatemp, previsto dal dlgs 276 del 2003,
per il versamento del contributo al fondo di solidarietà. In tal caso, il
contributo può essere posto interamente a carico del datore di lavoro e
l’aliquota di contribuzione non può essere inferiore allo 0,30%.
-
L’introduzione della possibilità per le Province
autonome di Trento e Bolzano di sostenere l’istituzione di un fondo di
solidarietà territoriale intersettoriale cui, salvo diverse disposizioni, si
applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali di cui
all’articolo 26 del decreto.
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