Articolo 1
1. Ai fini della costituzione e del riconoscimento ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato
dall'articolo 1, comma 310, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
gli istituii di patronato e di assistenza sociale devono:
a) essere presenti con sedi in un numero di province
riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento
della popolazione italiana, come accertata nell’ultimo censimento nazionale;
b) assicurare l'apertura di proprie sedi in ciascuna delle
cinque aree geografiche Nord-Ovest (Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste,
Liguria, Lombardia), Nord-Est (Trentino Alto Adige/Sudtirol, Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Emilia Romagna), Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud
(Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) e Isole (Sicilia,
Sardegna), come individuate per l'Italia dalla classificazione NUTS, contenuta
nell’allegato I del Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 maggio 2003, e successive modificazioni;
c) avere sedi in un numero di province riconosciute o di
città metropolitane la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 20 per
cento della popolazione dell’area geografica, come accertata nell'ultimo
censimento nazionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede
alla verifica dei requisiti di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2015.
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