I valori dei buoni pasto elettronici sono cambiati da poco,
vediamo come gestire le relative attività, vecchie e nuove, con l’aiuto dei
Consulenti del Lavoro.
I buoni pasto, o per meglio dire i servizi sostitutivi di
mensa, sono previsti dalla contrattazione collettiva quali forma di
retribuzione “aggiuntiva” spettante al lavoratore ogni qualvolta non viene
erogato direttamente il servizio di mensa. La mancata erogazione del servizio
di mensa può anche dipendere da una scelta aziendale, in ogni caso il
legislatore ha previsto una franchigia di € 5.29, in esenzione di imposte e
contributi, da intendersi come valore facciale del buono pasto (o ticket).
Il ticket, che, ricordiamo, non è cedibile né cumulabile, da
diritto al consumo di un pasto la cui composizione e qualità è oggetto degli
accordi tra le società erogatrici e gli esercizi convenzionati; la composizione
di un pasto “tipo” è comunque disponibile sui siti web delle varie società.
Infine, bisogna ricordare che al buono pasto non possono
essere applicate commissioni di nessun tipo, l’esercente convenzionato deve
garantire il controvalore facciale senza alcuna trattenuta a carico del
lavoratore. Ricordiamo anche che le società erogatrici vendono il ticket al
datore di lavoro con uno sconto, calcolato proprio sul valore facciale, sconto
che ribaltano (con le proprie commissioni) in capo all’esercente, che però non
deve nuovamente far ricadere tali oneri sui lavoratori.
Fin ora abbiamo parlato di buoni pasto pensando
esclusivamente ai buoni cartacei, ma esistono anche i c.d. buoni elettronici, per
i quali la franchigia, dallo scorso 1° luglio, passa da € 5.29 a € 7.00. Viene
da chiedersi perché la franchigia è più alta per i buoni elettronici? La
risposta è piuttosto semplice, i buoni elettronici (che si concretizzano in una
scheda tipo bancomat) permetterebbero il monitoraggio dei buoni spesi rendendo
di fatto impossibile la loro cumulabilità; in teoria questa misura rispetta
perfettamente la legislazione vigente. Ma cosa accadrebbe in caso di erogazione
dei buoni in ritardo (come accade in parecchie pubbliche amministrazioni)?
Un’interpretazione letterale della norma farebbe pensare all’impossibilità di
spendere i buoni, in questo caso però i lavoratori ci rimetterebbero, senza
colpa alcuna.
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