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lunedì 7 settembre 2015

Dai Cdl una guida su come gestire i buoni pasto

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 7 settembre 2015  

I valori dei buoni pasto elettronici sono cambiati da poco, vediamo come gestire le relative attività, vecchie e nuove, con l’aiuto dei Consulenti del Lavoro.

I buoni pasto, o per meglio dire i servizi sostitutivi di mensa, sono previsti dalla contrattazione collettiva quali forma di retribuzione “aggiuntiva” spettante al lavoratore ogni qualvolta non viene erogato direttamente il servizio di mensa. La mancata erogazione del servizio di mensa può anche dipendere da una scelta aziendale, in ogni caso il legislatore ha previsto una franchigia di € 5.29, in esenzione di imposte e contributi, da intendersi come valore facciale del buono pasto (o ticket).

Il ticket, che, ricordiamo, non è cedibile né cumulabile, da diritto al consumo di un pasto la cui composizione e qualità è oggetto degli accordi tra le società erogatrici e gli esercizi convenzionati; la composizione di un pasto “tipo” è comunque disponibile sui siti web delle varie società.

Infine, bisogna ricordare che al buono pasto non possono essere applicate commissioni di nessun tipo, l’esercente convenzionato deve garantire il controvalore facciale senza alcuna trattenuta a carico del lavoratore. Ricordiamo anche che le società erogatrici vendono il ticket al datore di lavoro con uno sconto, calcolato proprio sul valore facciale, sconto che ribaltano (con le proprie commissioni) in capo all’esercente, che però non deve nuovamente far ricadere tali oneri sui lavoratori.

Fin ora abbiamo parlato di buoni pasto pensando esclusivamente ai buoni cartacei, ma esistono anche i c.d. buoni elettronici, per i quali la franchigia, dallo scorso 1° luglio, passa da € 5.29 a € 7.00. Viene da chiedersi perché la franchigia è più alta per i buoni elettronici? La risposta è piuttosto semplice, i buoni elettronici (che si concretizzano in una scheda tipo bancomat) permetterebbero il monitoraggio dei buoni spesi rendendo di fatto impossibile la loro cumulabilità; in teoria questa misura rispetta perfettamente la legislazione vigente. Ma cosa accadrebbe in caso di erogazione dei buoni in ritardo (come accade in parecchie pubbliche amministrazioni)? Un’interpretazione letterale della norma farebbe pensare all’impossibilità di spendere i buoni, in questo caso però i lavoratori ci rimetterebbero, senza colpa alcuna.

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