L’Associazione Nazionale della ristorazione collettiva e
servizi vari (ANGEM) ha presentato un'istanza di interpello alla Direzione
Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro per l'interpretazione corretta
dell’art. 2, D.Lgs. n. 39/2014, di attuazione della direttiva europea
2011/93/UE, recante nuove disposizioni per la lotta contro la pornografia
minorile, l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. Nell'interpello
l'Associazione ha chiesto se il datore di lavoro debba richiedere il
certificato penale del casellario giudiziale, ove previsto, anche nei casi in
cui si verifichi un cambio di appalto e l'azienda subentrante sia obbligata ad
assumere il personale dell'impresa uscente.
La Direzione Attività Ispettiva del Ministero ha risposto
all'interpello n.22 del 24 settembre 2015 dichiarando che laddove, nel cambio
di appalto, il personale, che ha contatto diretto e regolare con minori,
risulti impegnato nella stessa attività, spesso senza soluzione di continuità,
datore di lavoro o impresa subentrante non sono tenuti ad adempimenti ulteriori
se hanno già acquisito la documentazione di cui all’art. 2 D.Lgs. n. 39/2014,
già in possesso del precedente datore di lavoro o appaltatore.
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