Art.1 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «ABI»: l'Associazione bancaria italiana;
c) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
d) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale
di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata
all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alla convenzione
di cui all'art. 8, comma 3, del presente decreto;
e) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30
dicembre 2004, n. 311;
f) «Regolamento n. 1407/2013»: il regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»;
g) «Regolamento n. 1408/2013»: il regolamento (UE) n.
1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
h) «Regolamento n. 717/2014»: il regolamento (UE) n.
717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
i) «Regolamenti de minimis»: il regolamento n. 1407/2013, il
regolamento n. 1408/2013 e il regolamento n. 717/2014;
l) «PMI»: le imprese classificate di dimensione micro,
piccola e media, secondo i criteri di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato;
m) «grandi imprese»: imprese diverse dalle PMI;
n) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I
del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui
all'art. 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;
o) «imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura»:
imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 5, lettere a) e b),
del regolamento (UE) n. 1379/2013;
p) «impresa unica»: imprese tra le quali intercorre una
delle relazioni di cui all'art. 2, paragrafo 2, di ciascuno dei regolamenti de
minimis.
Art.2 - Finalità
dell'intervento
1. Al fine di promuovere la diffusione e il rafforzamento
dell'economia sociale, il presente decreto istituisce, ai sensi dell'art. 1,
comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime di aiuto volto a
sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il
territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle
finalità di utilità sociale individuati dalla normativa di cui al successivo
art. 3, comma 1.
Art.3 - Soggetti
beneficiari e ambito di applicazione
1. Il regime di aiuto istituito dal presente decreto è
destinato ad agevolare le seguenti tipologie di imprese:
a) imprese sociali di cui decreto legislativo 24 marzo 2006,
n. 155 e successive modifiche e integrazioni, costituite in forma di società;
b) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381 e successive modifiche e integrazioni, anche non aventi qualifica di
imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e
relativi consorzi, come definiti dall'art. 8 della legge predetta;
c) società cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e
integrazioni.
2. Ferme restando eventuali specifiche condizioni di
ammissibilità richieste dai decreti di cui all'art. 8, alla data di
presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, le imprese indicate
al comma 1 devono:
a) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro
delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla
rispettiva normativa di riferimento;
b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti
e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
c) avere sede legale e operativa ubicata nel territorio
nazionale;
d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia
di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli
infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli
obblighi contributivi;
e) essere in regime di contabilità ordinaria;
f) avere ricevuto una positiva valutazione del merito di
credito da parte di una Banca finanziatrice relativa ai profili di cui all'art.
9, comma 8, e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima
Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti
proposto. Nel caso di grandi imprese, ai sensi dei regolamenti de minimis, la
valutazione della capacità economico-finanziaria deve assegnare all'impresa
richiedente un rating comparabile almeno a B -.
3. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente
decreto le imprese:
a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data
di presentazione della domanda, siano sottoposti a misura cautelare ovvero
siano stati rinviati a giudizio o condannati, con sentenza anche non
definitiva, per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al
libro secondo, titolo II, del codice penale. L'esclusione non opera qualora il
reato sia stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima;
c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un
conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
d) che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca,
parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e che non siano in
regola con la restituzione delle somme dovute;
e) che siano controllate, ai sensi di quanto previsto
all'art. 2359 del codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano
cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta,
un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.
4. Non possono essere agevolate con il presente regime di
aiuto le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri e
le ulteriori specifiche attività escluse dal campo di applicazione dei
regolamenti de minimis.
Art.4 - Programmi
ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente
decreto i programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo
delle imprese di cui all'art. 3:
a) compatibili con le rispettive finalità statutarie;
b) organici e funzionali all'attività esercitata;
c) avviati successivamente alla presentazione della domanda
di agevolazione. Per avvio del programma si intende la data di inizio dei
lavori relativi all'investimento oppure la data del primo impegno
giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno
che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si
verifichi prima. L'acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori quali la
richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono
considerati come avvio del programma, ferma restando la non ammissibilità delle
relative spese ai sensi dell'art. 5, comma 1, antecedentemente alla
presentazione della domanda;
d) che presentino spese ammissibili, al netto dell'IVA, non
inferiori a euro 200.000,00 (duecentomila/00) e non superiori a euro
10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei massimali di
aiuto previsti dai regolamenti de minimis applicabili di cui all'art. 6, comma
4.
2. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono
essere ultimati entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di
finanziamento di cui all'art. 6, comma 1. Su richiesta motivata dell'impresa
beneficiaria, il Ministero può autorizzare, per una sola volta, una proroga del
predetto termine della durata non superiore a 6 mesi. Il mancato rispetto dei
termini previsti dal presente comma determina la revoca delle agevolazioni ai
sensi dell'art. 12.
Art.5 - Spese
ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente
decreto le spese necessarie alle finalità del programma di investimento,
sostenute dall'impresa beneficiaria a partire dalla data di presentazione della
domanda e relative all'acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti
categorie:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
b) fabbricati, opere edili/murarie, comprese le
ristrutturazioni;
c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di
fabbrica;
d) programmi informatici commisurati alle esigenze
produttive e gestionali dell'impresa;
e) brevetti, licenze e marchi;
f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti
dell'impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto;
g) consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità
economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione
di impatto ambientale;
h) oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
i) spese per l'ottenimento di certificazioni ambientali o di
qualità;
l) spese generali inerenti allo svolgimento dell'attività
d'impresa.
2. Per quanto riguarda le spese di cui alla lettera a), le spese
relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10%
dell'investimento complessivo agevolabile. Le spese di cui alla lettera b) non
possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile. Le
spese generali di cui alla lettera l) sono ammissibili nella misura massima del
20% del totale delle spese rientranti nelle altre categorie di cui al comma 1.
3. Non sono ammesse le spese per l'acquisto di veicoli
destinati al trasporto di merci su strada.
4. Ai fini della relativa ammissibilità, le spese di cui al
comma 1, ad eccezione di quelle di cui alla lettera l), devono essere pagate
esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione
del programma di investimenti e i beni cui sono riferite, devono:
a) essere ammortizzabili;
b) qualora si tratti di beni mobili, essere utilizzati
esclusivamente nell'unità produttiva destinataria dell'aiuto, fatta eccezione
per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o
di erogazione del servizio, debbano essere localizzati altrove;
c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che
non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare, i beni non possono essere
oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la
presentazione della domanda di agevolazione si siano trovate nelle condizioni
di cui all'art. 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, anche
cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi
altri soggetti;
d) figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa
beneficiaria per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese.
5. Le spese di cui al presente articolo sono considerate
ammissibili al netto dell'IVA.
6. Nel caso di utilizzo di risorse provenienti da programmi
operativi cofinanziati con fondi strutturali europei ai sensi dell'art. 7,
comma 2, il decreto di cui all'art. 8, comma 2, può stabilire particolari
limitazioni alle spese di cui al presente articolo, nel rispetto del decreto
del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 e successive modiche e
integrazioni. Ulteriori specificazioni in merito all'ammissibilità delle spese
sono, in ogni caso, fornite in sede di attuazione del presente regime, con
provvedimento del Ministero a firma del direttore generale della Direzione
generale per gli incentivi alle imprese.
Art.6 - Agevolazioni
concedibili
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse,
a fronte della realizzazione dei programmi di investimento di cui all'art. 4,
nella forma di finanziamenti a tasso agevolato, aventi le seguenti
caratteristiche:
a) il tasso d'interesse da applicare al finanziamento
agevolato, determinato dal decreto di cui all'art. 8, comma 1, è pari almeno
allo 0,50 per cento annuo;
b) la durata del finanziamento non può essere superiore a 15
anni, comprensiva di un periodo di pre-ammortamento commisurato alla durata in
anni interi del programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla
data di sottoscrizione del contratto di finanziamento;
c) il finanziamento agevolato può essere assistito da idonea
garanzia;
d) il contratto di finanziamento prevede che il rimborso
avvenga secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti
posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi
di pre-ammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
2. Con il decreto di cui all'art. 8, comma 1, è disciplinato
il concorso da parte della Banca finanziatrice alla copertura dei costi del
programma di investimenti tramite l'erogazione di finanziamenti ordinari a
tasso di mercato.
3. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è
pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento
determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione
europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data di
concessione delle agevolazioni, e quelli da corrispondere al tasso agevolato di
cui al comma 1, lettera a).
4. Nei limiti delle disponibilità di risorse di cui all'art.
7, comma 2, in aggiunta al finanziamento agevolato può essere concesso dal
Ministero un contributo non rimborsabile a copertura di una quota delle spese
ammissibili, nella misura determinata con il decreto previsto dall'art. 8,
comma 2.
5. Le agevolazioni determinate ai sensi dei commi 3 e 4 sono
concesse a titolo di «de minimis» ai sensi:
a) del regolamento n. 1407/2013, per un importo massimo
complessivo in termini di equivalente sovvenzione lordo di euro 200.000
nell'arco di tre esercizi finanziari per impresa unica. Nel caso di impresa
attiva nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi il predetto
massimale è pari a euro 100.000,00, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3,
del predetto regolamento qualora la predetta impresa eserciti anche attività in
contabilità separata soggette al massimale di euro 200.000; ovvero
b) del regolamento n. 1408/2013, per un importo massimo
complessivo in termini di equivalente sovvenzione lordo di euro 15.000
nell'arco di tre esercizi finanziari, fermo restando il rispetto del limite
nazionale di cui all'art. 3, paragrafo 3, del predetto regolamento, per le
imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli,
fatto salvo quanto previsto al comma 6; ovvero
c) del regolamento n. 717/2014, per un importo massimo
complessivo in termini di equivalente sovvenzione lordo di euro 30.000
nell'arco di tre esercizi finanziari, fermo restando il rispetto del limite
nazionale di cui all'art. 3, paragrafo 3, del predetto regolamento, per le
imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, fatto salvo quanto
previsto al comma 6.
6. Nel caso di imprese operanti nel settore della produzione
primaria dei prodotti agricoli o di imprese del settore della pesca e
dell'acquacoltura, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del
regolamento n. 1407/2013 per programmi di investimento relativi ad attività
rientranti nel campo di applicazione del predetto regolamento, a condizione che
per dette attività l'impresa richiedente disponga di una contabilità separata.
Nel caso di imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti
agricoli, le agevolazioni per programmi di investimento relativi ad attività
rientranti nel campo di applicazione del regolamento n. 717/2014 sono concesse
ai sensi del predetto regolamento, a condizione che per dette attività
l'impresa richiedente disponga di una contabilità separata.
7. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione superi i
massimali di aiuto previsti dal regolamento applicabile ai sensi dei commi 5 e
6, l'importo del finanziamento agevolato è ridotto al fine di garantire il
rispetto dei limiti stabiliti dalla precitata disciplina. Nel caso di
concessione del contributo di cui al comma 4, la riduzione predetta è applicata
all'importo del contributo stesso e, ove necessario, al finanziamento
agevolato.
8. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono
cumulabili con altre agevolazioni concesse all'impresa beneficiaria a titolo di
«de minimis» nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione
della domanda di agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti, a
condizione che non sia superato il massimale pertinente previsto dal
regolamento applicabile a norma dei commi 5 e 6.
Art.7 - Risorse
1. I finanziamenti agevolati di cui al presente decreto sono
concessi a valere sul FRI, previa assegnazione delle risorse disposta dal CIPE
ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Il Ministero può stipulare con le regioni e con altri
enti pubblici apposite convenzioni che, favorendo l'integrazione tra politiche
nazionali, regionali e comunitarie in tema di incentivazione all'economia
sociale, prevedano la partecipazione finanziaria da parte degli stessi alla
misura di sostegno prevista dal presente decreto, attraverso l'associazione ai
finanziamenti agevolati di cui all'art. 6, comma 1, di aiuti concessi sotto
forma di contributi non rimborsabili. La concessione dei predetti contributi
può, altresì, essere disposta, con modalità definite dal decreto di cui
all'art. 8, comma 2, anche a valere su risorse provenienti da programmi
operativi cofinanziati con fondi strutturali europei, nell'attuazione di
azioni, previste nei predetti programmi operativi, coerenti con le finalità e
gli ambiti di intervento del presente decreto, ovvero a valere su risorse
destinate all'intervento sulla base di specifiche disposizioni normative.
3. Una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al
comma 1 e delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 2 è riservata
annualmente ai programmi proposti da PMI. Nell'ambito della predetta riserva è
istituita una sottoriserva pari al 25 per cento della stessa destinata alle
micro e piccole imprese.
Art.8 - Disciplina
attuativa
1. Nel rispetto delle indicazioni fornite dal CIPE in sede
di assegnazione delle risorse ai sensi dell'art. 1, comma 356, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, specifiche condizioni e modalità per la concessione ed
erogazione dei finanziamenti di cui al presente decreto sono stabilite con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma
357, della precitata legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
stabiliti i criteri e le modalità relativi alla concessione dell'eventuale
contributo di cui all'art. 6, comma 4, aggiuntivo rispetto al finanziamento
indicato al comma 1.
3. Sulla base delle linee fornite dal CIPE in sede di
assegnazione delle risorse del FRI nonché delle disposizioni stabilite dal
decreto di cui al comma 1, il Ministero, CDP e ABI, sentito il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, stipulano apposita convenzione per la
disciplina dei rapporti originati dalla concessione dei finanziamenti di cui
all'art. 6, comma 1. In ogni caso, gli adempimenti tecnici e amministrativi in
fase di concessione e di erogazione delle agevolazioni sono svolti dal
Ministero e la valutazione del merito di credito e la gestione del
finanziamento agevolato è operata dalle Banche finanziatrici, ferma restando la
messa a disposizione da parte di CDP delle risorse del FRI destinate ai
finanziamenti agevolati.
4. Possono assumere il ruolo di Banche finanziatrici le
banche italiane o le succursali di banca estera comunitaria o extracomunitaria
operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria di cui
all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modifiche e integrazioni che abbiano aderito alla convenzione di cui al comma
3. L'adesione è condizionata dalla dimostrazione da parte delle predette banche
del possesso di specifici requisiti di esperienza nell'erogazione di
finanziamenti a favore di imprese operanti nel settore dell'economia sociale
definiti con il decreto di cui al comma 1. L'elenco delle banche aderenti è
reso disponibile sui siti web del Ministero, di CDP e dell'ABI.
Art.9 - Procedura di
concessione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse
sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo
quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
successive modificazioni e integrazioni.
2. La domanda di agevolazione è presentata al Ministero, a
decorrere dalla data di apertura dei termini e con le modalità determinate con
successivo provvedimento a firma del direttore generale della Direzione
generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito internet del
Ministero www.mise.gov.it, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Con il predetto provvedimento, il Ministero
impartisce, altresì, le indicazioni utili per la migliore attuazione
dell'intervento e precisa gli oneri informativi a carico delle imprese.
L'adozione del predetto provvedimento è subordinata all'assegnazione delle
risorse di cui all'art. 7, comma 1.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente
nei limiti delle disponibilità finanziarie. Al raggiungimento del predetto
limite di disponibilità, qualora le risorse residue non consentano l'integrale
accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda, le agevolazioni
sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese.
Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore
generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del
Ministero www.mise.gov.it, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie
disponibili e restituisce alle imprese che ne facciano richiesta, e le cui
domande non siano state soddisfatte, l'eventuale documentazione da esse inviata
a loro spese. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori
risorse finanziarie per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto,
il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di agevolazioni, dandone analoga pubblicità.
4. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 3 può presentare
nell'ambito del presente intervento una sola domanda di accesso alle
agevolazioni nell'arco temporale di due anni.
5. Alla domanda di agevolazioni deve essere allegata, tra
l'altro, la seguente documentazione:
a) scheda tecnica, nella quale sono indicati i principali
dati e informazioni relativi all'impresa richiedente e al programma di
investimento;
b) piano progettuale, elaborato in maniera chiara ed
esaustiva comprensivo della fattibilità economico-finanziaria e tecnica del
programma di investimento;
c) dichiarazione del legale rappresentante o di un suo
procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura
competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del
Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica
di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e
successive modifiche e integrazioni;
d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal
legale rappresentante dell'impresa richiedente o da un suo procuratore
speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle dimensioni di impresa;
e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal
legale rappresentante dell'impresa richiedente o da un suo procuratore
speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante eventuali altri aiuti de
minimis ricevuti durante l'esercizio finanziario corrente e nei due precedenti;
f) la delibera di finanziamento adottata dalla Banca
finanziatrice, redatta secondo le modalità definite dalla convenzione di cui
all'art. 8, comma 3.
6. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministero
rende disponibili gli schemi in base ai quali deve essere presentata la domanda
di agevolazione e la documentazione da allegare alla stessa, individuando i
documenti necessari ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 5.
7. Il Ministero procede, nel rispetto dell'ordine
cronologico di presentazione, all'istruttoria delle domande di agevolazioni
sulla base della documentazione presentata dall'impresa richiedente. Il
Ministero, in particolare:
a) verifica la sussistenza delle condizioni per la
concessione delle agevolazioni, ivi inclusa la completezza e la regolarità
della documentazione presentata;
b) accerta l'ammissibilità e la validità tecnico-economica e
finanziaria del programma, recependo nella propria istruttoria la valutazione
del merito di credito operata dalla Banca finanziatrice ai sensi del successivo
comma 8;
c) valuta l'ammissibilità e la pertinenza delle spese
esposte nella domanda e determina l'importo delle corrispondenti agevolazioni
concedibili.
8. Al fine dello svolgimento dell'istruttoria di cui al
comma 7, il Ministero acquisisce le valutazioni del merito di credito operate
dalle Banche finanziatrici, alle quali il Ministero stesso può richiedere gli
elementi integrativi e i chiarimenti eventualmente necessari, secondo modalità
definite dalla convenzione di cui all'art. 8, comma 3. Resta ferma la facoltà
per il Ministero di richiedere le integrazioni e i chiarimenti necessari
all'istruttoria all'impresa richiedente. Il merito di credito è verificato
dalle Banche finanziatrici sulla base dei propri modelli di valutazione.
E', altresì, effettuata dalle Banche finanziatrici la
valutazione delle caratteristiche sociali dell'impresa e del programma di
investimenti. Le Banche finanziatrici valutano, in particolare:
a) la capacità economico-finanziaria dell'impresa
richiedente, in termini di capacità di restituzione del finanziamento, tenendo
conto delle caratteristiche delle imprese di cui all'art. 3;
b) la validità del programma di investimenti, in termini di
impatto socio-ambientale dello stesso, tenendo conto dell'ambito sociale di
intervento e dell'esistenza di altre imprese e organizzazioni già operanti per
i medesimi interessi generali e finalità di utilità sociale.
9. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile, il
Ministero comunica all'impresa richiedente i motivi ostativi all'accoglimento
della stessa ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni e integrazioni, dandone informazione anche alla Banca
finanziatrice.
10. Per le domande per le quali l'attività istruttoria si è
conclusa con esito positivo, il Ministero trasmette le relative risultanze al
comitato di cui al comma 13, che, mensilmente, secondo i termini e le modalità
specificati con il decreto di cui all'art. 8, comma 1, esprime il proprio
parere sull'ammissibilità delle singole iniziative e ne dà comunicazione al
Ministero. Acquisito il parere positivo da parte del predetto comitato, il
Ministero procede all'adozione del provvedimento di concessione delle
agevolazioni, la cui validità rimane subordinata alla stipula del contratto di
finanziamento. Nel caso in cui il parere del comitato sia negativo, il
Ministero ne dà comunicazione all'impresa interessata ai sensi dell'art. 10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni,
dandone informazione anche alla Banca finanziatrice.
11. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni
contiene, tra l'altro:
a) l'ammontare delle spese ammissibili;
b) l'ammontare del finanziamento agevolato e la misura
minima del finanziamento ordinario;
c) il tasso da applicare al finanziamento agevolato;
d) la durata del finanziamento e del relativo piano di
pre-ammortamento;
e) gli obblighi in capo all'impresa beneficiaria nonché le
condizioni di revoca e l'eventuale applicazione di penali in caso di
inadempienza.
12. Successivamente all'adozione del provvedimento di
concessione di cui ai commi 10 e 11, la Banca finanziatrice provvede alla
stipula del contratto di finanziamento con l'impresa beneficiaria. I termini
per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, le attività
di comunicazione, nonché gli adempimenti a carico di CDP e della Banca
finanziatrice necessari alla stipula del predetto contratto sono individuati,
nel rispetto delle indicazioni fornite dal CIPE in sede di assegnazione delle risorse
ai sensi dell'art. 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il
decreto di cui all'art. 8, comma 1, e specificate dalla convenzione di cui al
medesimo art. 8, comma 3.
13. Presso il Ministero è istituito un comitato tecnico di
valutazione congiunta, composto da tre rappresentati del Ministero, tre
rappresentati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e un
rappresentante dell'ABI. Le funzioni di presidente del comitato sono svolte a
rotazione annuale da un rappresentante del Ministero e da un rappresentante del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I componenti sono nominati dal
Ministero e scelti da ciascuna amministrazione tra esperti in materia di
economia sociale e di incentivazione alle imprese. Ai predetti componenti non
spetta alcun compenso comunque denominato né rimborso spese, e al funzionamento
del comitato si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il comitato, oltre all'espressione dei pareri di cui al comma 10, in merito
all'ammissibilità di ciascun programma di investimento può formulare eventuali
proposte in merito alla migliore attuazione dell'intervento, anche in relazione
all'evoluzione della normativa di settore e dei fabbisogni specifici delle
imprese dell'economia sociale.
Art.10 - Erogazione
delle agevolazioni e gestione del Finanziamento
1. Il finanziamento agevolato è erogato dalla Banca
finanziatrice in non più di 6 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a
stati di avanzamento del programma, fatta salva l'eventuale erogazione in
anticipazione regolata dal contratto di finanziamento.
L'erogazione per stati di avanzamento del programma è
disposta sulla base della richieste presentate periodicamente da parte
dell'impresa beneficiaria al Ministero e previa positiva istruttoria da parte
di quest'ultimo delle condizioni di erogabilità. Alla richiesta, l'impresa
beneficiaria deve allegare idonea documentazione, relativa alle attività svolte
e alle spese effettivamente sostenute, secondo quanto specificato con il
decreto di cui al comma 3.
2. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a
stato di avanzamento lavori ai sensi del comma 1 non può superare il 90 per
cento delle agevolazioni concesse. Ai fini dell'erogazione a saldo del residuo
10 per cento, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento
e, ove necessario, da quella precedente, l'impresa beneficiaria trasmette al
Ministero, entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma, un rapporto
tecnico finale concernente il programma realizzato e la documentazione relativa
alle spese complessive sostenute. Il Ministero verifica la completezza della
documentazione presentata e la pertinenza delle spese al programma di
investimento, dando comunicazione alla Banca finanziatrice dell'esito della
valutazione effettuata. Ai predetti fini il Ministero procede a controlli e
ispezioni a campione ai sensi dell'art. 14.
3. Il decreto di cui all'art. 8, comma 1, specifica le condizioni
e le modalità di erogazione del finanziamento agevolato, ivi inclusa la
documentazione da presentare a corredo della relativa richiesta, nonché i
termini per l'istruttoria del Ministero e per l'erogazione del finanziamento da
parte della Banca finanziatrice. Nel rispetto delle predetta disciplina e delle
disposizioni di cui al presente articolo, la convenzione di cui all'art. 8,
comma 3, individua gli ulteriori impegni della Banca finanziatrice e di CDP.
Gli schemi per la richiesta di erogazione sono resi disponibili con il
provvedimento di cui all'art. 9, comma 2.
4. Nel caso sia stato concesso, in aggiunta al finanziamento
agevolato, il contributo di cui all'art. 6, comma 4, l'erogazione dello stesso
è effettuata dal Ministero, con le modalità individuate dal decreto di cui
all'art. 8, comma 2.
5. La gestione del finanziamento agevolato, ivi compresi gli
adempimenti relativi al rimborso della quota capitale e al pagamento degli
interessi o delle altre somme comunque dovute in dipendenza del contratto di
finanziamento, è effettuata dalla Banca finanziatrice, secondo le modalità
indicate dal decreto di cui all'art. 8, comma 1, e specificate dalla
convenzione di cui al medesimo art. 8, comma 3.
Art.11 - Variazioni
1. L'impresa beneficiaria comunica al Ministero e alla Banca
finanziatrice ogni variazione relativa agli obiettivi o ai termini di
realizzazione del programma di investimenti ovvero di natura soggettiva che
intervenga successivamente alla presentazione della domanda.
2. Le variazioni di cui al comma 1 intervenute
successivamente alla concessione delle agevolazioni devono ricevere l'assenso
del Ministero che, a tal fine, può richiedere alla Banca finanziatrice conferma
del merito di credito, nei modi e termini stabiliti con il decreto di cui
all'art. 8, comma 1.
3. L'erogazione delle agevolazioni resta sospesa fino a
quando le variazioni di cui al comma 2 non siano state assentite dal Ministero.
4. La Banca finanziatrice comunica al Ministero ogni
variazione soggettiva o oggettiva comunque riscontrata che possa pregiudicare
il merito di credito verificato ai fini della concessione delle agevolazioni.
Art.12 - Revoche
1. Con provvedimento del Ministero, le agevolazioni di cui
al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti
casi:
a) verifica dell'assenza di uno o più dei requisiti di
ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti
comunque imputabili all'impresa beneficiaria;
b) fallimento dell'impresa beneficiaria, ovvero apertura nei
confronti della medesima di altra procedura concorsuale con finalità
liquidatoria e cessazione dell'attività;
c) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni
di cui all'art. 6, comma 8;
d) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli
interessi di pre-ammortamento ovvero delle rate del finanziamento agevolato;
e) mancata realizzazione del programma di investimento entro
i termini previsti;
f) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi
da quelli previsti nel programma di investimento, fatta salva l'autorizzazione
del Ministero, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle
agevolazioni, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del
programma di investimento medesimo, nel caso di PMI o di cinque per le grandi
imprese;
g) negli altri casi di revoca totale e parziale
eventualmente previsti dai decreti di cui all'art. 8, commi 1 e 2 o dal
contratto di finanziamento.
2. La revoca totale delle agevolazioni comporta la
risoluzione del contratto di finanziamento e l'obbligo di restituzione da parte
dell'impresa beneficiaria del debito residuo. La revoca totale comporta,
altresì, l'obbligo di restituzione da parte della medesima impresa beneficiaria
dell'importo del beneficio di cui la stessa ha goduto fino alla data del
provvedimento di revoca, determinato in termini di differenza di interessi ai
sensi dell'art. 6, comma 3. Nel caso sia stato concesso, in aggiunta al
finanziamento agevolato, il contributo di cui all'art. 6, comma 4, la revoca
totale delle agevolazioni comporta anche l'obbligo di restituzione dell'importo
del contributo erogato.
3. Nel caso di cui alla lettera e) la revoca delle
agevolazioni è parziale qualora la parte di programma realizzata configuri un
investimento di per sé organico e funzionale. In tale circostanza, le quote
erogabili sono ricalcolate e le maggiori agevolazioni eventualmente già erogate
vengono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalla
successive, ovvero sono recuperate.
4. In caso di recupero delle somme erogate ovvero di
detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di
provvedimenti di revoca di cui al presente articolo, le medesime vengono
maggiorate nei termini fissati dai decreti di cui all'art. 8, commi 1 e 2, e
specificati, in relazione al finanziamento agevolato, dalla convenzione di cui
al comma 3 del medesimo art. 8.
Art.13 - Estinzione
anticipata del finanziamento agevolato
1. Il decreto cui all'art. 8, comma 1, disciplina le
condizioni per l'estinzione anticipata del finanziamento agevolato da parte
dell'impresa beneficiaria.
Art.14 - Vigilanza e
controlli
1. Al fine di garantire la trasparenza degli interventi di
cui al presente decreto e di prevenire tentativi di infiltrazione criminale
nell'ambito degli stessi, il Ministero promuove la stipula di specifici
protocolli di intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'art. 19
del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
2. Fermi restando gli accertamenti sull'avvenuta
realizzazione di ciascun programma di investimenti disposti ai sensi dell'art.
10, comma 2, il Ministero, in ogni fase del procedimento, può effettuare
controlli e ispezioni, anche a campione sui programmi agevolati volti a
verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni.
Ai predetti fini, il Ministero può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica
e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'art.
25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Art.15 - Monitoraggio
e valutazione
1. I risultati dei programmi di investimento e l'efficacia
degli interventi di cui al presente decreto sono soggetti al monitoraggio e
alla valutazione da parte del Ministero, anche in termini di ricaduta
economica, finanziaria e occupazionale. Il Ministero determina gli impatti
attesi degli interventi di cui al presente decreto tramite la formulazione,
anteriormente al termine iniziale per la presentazione delle domande fissato
dal provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, di indicatori e valori-obiettivo.
2. Il decreto di cui all'art. 8, comma 1, individua le
specifiche attività informative e di rendicontazione necessarie a garantire il
monitoraggio e la valutazione effettuati ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
Art.16 - Obblighi a
carico dei soggetti beneficiari per attività di controllo e monitoraggio
1. Al fine di consentire l'espletamento da parte del
Ministero delle attività di cui agli articoli 14 e 15, le imprese beneficiarie
sono tenute a:
a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati
e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero;
b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i
controlli disposti dal Ministero al fine di verificare lo stato di avanzamento
delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;
c) aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del
programma agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero.
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