Con la presente nota si forniscono istruzioni e indicazioni
operative in materia di attribuzione di supplenze al personale docente,
educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2015/16,
anche alla luce dei nuovi interventi legislativi e regolamentari.
1 - PERSONALE DOCENTE
ED EDUCATIVO
DISPOSIZIONI GENERALI
Anche per l’a. s. 2015/16 si richiamano le procedure,
modalità operative e modelli organizzativi di cui è menzione in precedenti
analoghe note circa i criteri per l’individuazione delle "scuole di
riferimento" e dei requisiti che le stesse devono possedere.
Per ciò che attiene l’istituto della delega, disciplinato
dall’art. 3, comma 2, del Regolamento adottato con D.M. n. 131 del 13 giugno
2007, si ricorda che la delega, se conforme alle indicazioni contenute all’art.
3, comma, 2, deve intendersi ugualmente valida sia nella fase di competenza
degli Uffici territoriali che nella successiva fase di competenza dei dirigenti
scolastici delle scuole di riferimento.
L’attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento
delle graduatorie ad esaurimento avviene secondo le relative disposizioni
dell’art. 3, comma 2, e seguenti del Regolamento.
Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o
risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze
a livello provinciale trovano piena applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 8 del Regolamento che, al riguardo, con effetti relativi a tutto l’anno
scolastico di riferimento, prevedono:
1 - la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza
alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire
supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo
insegnamento;
2 - la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione,
attuatasi anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della
possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad
esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo
insegnamento;
3 - l’abbandono del servizio comporta la perdita della
possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad
esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di
insegnamento.
Si richiama, inoltre, l’attenzione sul disposto dell’art. 3,
comma 5, del citato Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di
espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della
stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di
penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a
supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente
per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale,
per il medesimo o diverso insegnamento.
E’ consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una
supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della
convocazione non vi siano cattedre o posti interi, fatta salva comunque, in
ogni modo, la possibilità del completamento orario.
Con riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno
che su posti di insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul medesimo
posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente
titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività
didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento
attribuito a titolo definitivo.
Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi
comprese quelle di circolo e di istituto, occorra ancora procedere alla
copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti scolastici
dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori.
Per i soggetti che siano titolari di contratti di supplenza
diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie e che risulteranno
destinatari di proposta di assunzione, l’assegnazione, ai sensi dell’art. 1,
comma 99 della legge n. 107 del 13 luglio 2015, avverrà al 1º settembre 2016,
per i soggetti impegnati in supplenze annuali e al 1º luglio 2016 ovvero al
termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di
secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle
attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro
consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.
SUPPLENZE BREVI
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle prescrizioni
contenute nell’art. 1, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità
2015), che introduce il divieto di conferire al personale docente, per il primo
giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi di cui al primo periodo del
comma 78 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.
POSTI DI SOSTEGNO
Con riferimento alle operazioni di attribuzione delle
supplenze da parte dei competenti Uffici territoriali degli uffici Scolastici
regionali e delle “scuole di riferimento”, si ribadisce l'esigenza, richiamata
anche negli anni decorsi, di dare priorità alle supplenze relative ai posti di
sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di
specializzazione: ciò sia per le particolari, modalità di individuazione degli
aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di
assicurare tempestivamente il sostegno agli alunni disabili.
Si rammenta che i docenti di cui all’art. 1, lettere a), b)
e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 “ricorrendone le condizioni,
debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità
su posti di sostegno”, per cui, l’eventuale rinuncia a proposta di contratto su
posto di sostegno consente l’accettazione di altre proposte di contratto
esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ai
sensi del citato D.M. n. 21/2005.
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di
sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente
residuati sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono
le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e
di istituto, di prima, seconda e terza fascia. Per quanto riguarda l’eventuale
esaurimento dello specifico elenco di I fascia delle graduatorie di istituto
dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, nella scuola secondaria
di secondo grado, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Regolamento, si provvede
tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree
disciplinari.
In caso di esaurimento degli elenchi del sostegno delle
graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, si ricorre
successivamente, a quelli delle altre scuole della provincia secondo l’ordine
di consultazione degli elenchi delle “scuole viciniori”, in attuazione di
quanto previsto dall’art. 7, comma 9, del Regolamento.
Infine, così come previsto all’art. 2 comma 2 del D.M. 3
giugno 2015 n. 326, in subordine allo scorrimento degli aspiranti collocati
nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di specializzazione, il
personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di
istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno,
tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle
graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di istituto ha titolo
prioritario, nel conferimento del relativo incarico, attraverso messa a
disposizione.
Ove, infine, si renda necessario attribuire la supplenza ad
aspiranti privi di titolo di specializzazione per carenza totale di personale
specializzato, sia incluso che non incluso nelle graduatorie di istituto, i
dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della
graduatoria di riferimento, se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e
tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l’ordine
prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di
secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione
degli elenchi del sostegno, senza la distinzione nelle 4 aree.
CONFERIMENTO DELLE
SUPPLENZE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI
ACCANTONAMENTI
In applicazione dell’art. 6 bis comma 8 secondo periodo
dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s.
2015/16, sottoscritta il 13 maggio 2015, i docenti in servizio a tempo
determinato con supplenza annuale o supplenza temporanea fino al termine delle
attività didattiche, per gli insegnamenti di “Esecuzione ed Interpretazione” e
“Laboratorio di Musica di insieme”, possono presentare, entro il 31 agosto 2015
apposita istanza di accantonamento per conferma sul posto o sulla quota oraria
assegnata nell’a.s. 2014/15 ovvero negli anni scolastici precedenti.
Il diritto alla conferma opera soltanto nei confronti dei
docenti che abbiano presentato il modello B1 nel Liceo di interesse.
SUPPLENZE
Successivamente alla fase di accantonamento di cui al
paragrafo precedente e dopo le ulteriori utilizzazioni dei docenti di ruolo
della Classe A077, per gli insegnamenti di “Esecuzione e Interpretazione” e
“Laboratorio di Musica d’insieme”, e successivamente alla fase delle
utilizzazioni, per tutti gli altri insegnamenti, nel caso residuino ulteriori
posti o quote orarie, si procede all’attribuzione di supplenze mediante lo
scorrimento delle graduatorie di istituto compilate ai sensi della nota 7061
dell’11 luglio 2014 per ciascun singolo insegnamento e specialità musicale.
Le convocazioni degli aspiranti, sono disposte dai Dirigenti
Scolastici in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 7 del
Regolamento e secondo il seguente ordine di priorità:
- Aspiranti
inseriti nelle graduatorie di istituto di I fascia e nelle graduatorie ad
esaurimento della provincia (nell’ordine: A031, A032, A077)
- Aspiranti
inseriti nelle graduatorie di istituto di I fascia e nelle graduatorie ad
esaurimento di diversa provincia (nell’ordine: A031, A032, A077)
- Aspiranti
inseriti nelle graduatorie di istituto di II fascia (nell’ordine: A031, A032,
A077)
- Aspiranti
inseriti nelle graduatorie di istituto di III fascia (nell’ordine: A031, A032,
A077)
Nelle province in cui è presente un solo Liceo Musicale, i
Dirigenti Scolastici prima di attivare le procedure definite dalle Convenzioni
con i Conservatori, utilizzano le graduatorie dei Licei musicali e/o coreutici
delle altre province della regione secondo l’ordine di priorità definito
dall’Ufficio Scolastico Regionale.
In caso di attivazione delle procedure definite dalla
Convenzioni con i Conservatori, gli aspiranti saranno graduati in base alla
Tabella B allegata dal D.M. 308/14, ivi compresi, esclusivamente per gli
insegnamenti di “Esecuzione e Interpretazione” e “Laboratorio di Musica
d’insieme”, i titoli artistici (fino a un massimo di 66 punti).
Si precisa, altresì, che le convenzioni non possono derogare
dai titoli di studio di accesso previsti dalla nota 3119/14 Allegato E –
Tabella Licei.”
PERSONALE EDUCATIVO
DEI CONVITTI
Nel caso in cui non ci siano più aspiranti nella graduatoria
ad esaurimento del personale educativo in possesso del titolo di
specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e,
ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie
delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di
personale educativo nei convitti, anche speciali, vengono assegnate
contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento consentendo il diritto
di opzione agli aspiranti.
CONFERIMENTO DI ORE
DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento,
pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre
o posti orario già associate in fase di organico di fatto non fanno parte del
piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle
graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione
scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.
La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura
delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma
4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, attribuendole,
con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di
specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al
personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di
orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima
al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con
contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore
aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui
rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio
nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi
supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
Si fa presente che tutto quanto sopra esposto va riferito
agli spezzoni in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla
frammentazione di posti o cattedre.
DISPOSIZIONI
PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA
I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che
residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrate
con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato
secondo il seguente criterio: 1 ora a partire dalle 11 ore di insegnamento
(anche quando le stesse derivino dalla somma di due spezzoni), 2 ore per 22 ore
di insegnamento.
Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei
posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile
assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in
servizio nella scuola, poiché il medesimo è risultato sprovvisto dei requisiti
per il predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad
aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli
aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo e di istituto in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 7 comma 8 del Regolamento adottato con D.M. 13
giugno 2007 n. 131.
ELENCHI AGGIUNTIVI DI
II FASCIA – ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE
Nelle more dell’apertura delle funzioni di inserimento al
SIDI delle domande di inserimento negli elenchi aggiuntivi di II fascia, di cui
all’art. 2 del D.D.G. 6 luglio 2015 n. 680, le istituzioni scolastiche
avvieranno le attività propedeutiche connesse all’esame delle domande e alla
verifica dei titoli dichiarati.
2- CONFERIMENTO DELLE
SUPPLENZE AL PERSONALE ATA
L’ art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13
dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale A.T.A., fatta eccezione
per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che
non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono
coperti con il conferimento di supplenze annuali (lett. a) o di supplenze
temporanee sino al termine dell’attività didattica (lett. b) .
Ai fini predetti si utilizzano, ai sensi dell’art. 4, comma
11, della legge n. 124/99, le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali
per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento
delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del
D.M. 19.4.2001, n. 7.
Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie
permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo
n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento
predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le
eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti
scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d’istituto,
con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al
termine dell’attività didattica.
Le nomine così conferite decorrono dal giorno
dell’assunzione in servizio e producono i loro effetti fino al termine delle
attività didattiche, come disposto dall’art. 1, comma 6 del Regolamento sulle
supplenze, emanato con D.M. 13.12.2000, n. 430.
L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino
al termine dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare
altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata
annuale o fino al termine delle attività didattiche. In caso di supplenza
attribuita su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento.
Pertanto qualora non fosse possibile completare l’orario, è
consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purchè al
momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto
intero.
Anche per il personale A.T.A. si conferma la possibilità per
gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di
conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le
condizioni di cui all’art. 3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di cui
all'art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000, n. 430), in caso
di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.
Per quanto riguarda i DSGA, infine, la copertura di
eventuali posti disponibili e/o vacanti
in sedi normo-dimensionate, si provvede secondo le modalità dell’art. 14 del
CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
A tale riguardo, occorre, tuttavia, evidenziare che dalla
lettura dei commi 422 e successivi dell’art.1 della legge 190/2014 si ricava un
espresso divieto di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, a pena di
nullità, con esclusione del solo personale non amministrativo del comparto
scuola, in attesa del completamento delle procedure di ricognizione e di
mobilità del personale delle province e delle città metropolitane da
ricollocare presso altre amministrazioni.
Da ciò discende che, in attesa della ricollocazione del suddetto personale,
non sarà possibile procedere al conferimento di supplenze annuali (su posti
vacanti e disponibili) attingendo dalle graduatorie provinciali permanenti di
cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e
in caso di esaurimento delle predette dagli elenchi e graduatorie provinciali
predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35 e le
nomine su tali posti saranno effettuate ai sensi dell’art. 40, comma 9, della
legge 449/1997 con supplenze fino all’avente diritto, utilizzando a tal fine le
graduatorie di circolo e di istituto.
Si precisa, altresì, che ai sensi dell’art. 1, comma 332,
della legge 190 del 2014 i dirigenti scolastici non potranno conferire le predette supplenze a:
a) personale
appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo
l’ipotesi in cui l’esigenza di sostituzione nasca presso istituzioni
scolastiche il cui organico di diritto abbia meno di tre posti;
b) personale
appartenente al profilo di assistente tecnico;
c) personale
appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni
di assenza.
3 - DISPOSIZIONI
COMUNI
La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per
le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente
scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente
fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. E’ inoltre
estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di
servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia,
infortunio, etc…).
Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un
altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno
festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea,
accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già
in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del
precedente contratto.
CONFERIMENTO
SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME
Il C.C.N.L. 2006-2009 ha previsto la possibilità di
stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo
parziale. Si richiamano a tale proposito l’art. 25, c. 6, e l’art. 39, con
particolare riguardo al c. 3, relativamente al personale docente ed educativo,
e gli articoli 44 c. 8 e 58 relativamente al personale ATA. Alle suddette
disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 73 del D.L.
n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008.
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a
posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante
conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo
stesso profilo professionale del personale ATA, possono concorrere, ai sensi
del comma 1 dell’art. 4 del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo
pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa
istituzione scolastica e comunque sino al limite massimo di due scuole.
Si precisa che, ai fini predetti, si utilizzano le
graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554
del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie
provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del
D.M. 24.3.2004, n. 35.
Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue
saranno utilizzate dai dirigenti scolastici secondo quanto contemplato dal D.M.
13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di contratti di lavoro a tempo
determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.
PRIORITÀ DI SCELTA
DELLA SEDE SCOLASTICA
Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che
beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33 comma 6 e 33 commi 5 e 7 della
legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria
secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente
titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla
nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza
economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre
che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.
In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono
ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non
siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li
precedono in graduatoria.
Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della
sede scolastica e per la produzione della documentazione e della
certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente
contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico.
Con l’occasione si precisa che per sede deve intendersi
esclusivamente la singola istituzione scolastica.
Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in
situazione di handicap personale di cui all’art. 21, e al comma 6 dell’art. 33
della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei
criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre,
per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai
commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile, previa
attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, per le per scuole
ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza
di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.
ASSUNZIONI ai sensi
della Legge n. 68/99
Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale
docente, educativo ed A.T.A. beneficiario delle riserve di cui alla L. n.
68/99, le SS.LL. vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell’allegato A,
punto A7, alla nota n. 11689 dell’11 luglio 2008 circa l’applicazione delle
recenti sentenze della Corte di Cassazione.
Ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei
candidati riservisti devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad
orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale.
Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo
di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa di cui
all’art. 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila, ai fini del
collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite
di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa
dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento
di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata, di cui all’art. 1, c.2, della L. n. 407/98.
CERTIFICAZIONE
SANITARIA DI IDONEITA’ ALL’IMPIEGO E DOCUMENTAZIONE DI RITO
Si rammenta che l’obbligo della certificazione sanitaria di
idoneità all’impiego è stato abolito dall’art. 42 del D.L. 21 giugno 2013 n.
69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013 n. 98.
Circa la presentazione della documentazione di rito si
richiamano gli artt. 46, 71, 72, e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni.
PUBBLICIZZAZIONE
DELLE OPERAZIONI
Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sulla
necessità che le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle
supplenze (disponibilità dei posti ed ogni loro successiva variazione,
calendari e sedi delle convocazioni ecc., siano adeguatamente e in tempo utile
pubblicizzate attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ufficio,
in modo che le relative procedure, le fasi e i relativi adempimenti risultino
il più possibile chiari e accessibili
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Maddalena Novelli
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