OGGETTO:
Precisazioni sulle modalità di applicazione dell’aliquota
aggiuntiva 1% (a carico del lavoratore) per i lavoratori dello spettacolo e
dello sport professionistico e altre precisazioni sulle modalità di
valorizzazione di alcuni elementi della sezione <PosContributiva> del
flusso Uniemens.
1. Premessa
A seguito della pubblicazione della circolare n. 154/2014,
recante l’integrazione degli elementi delle dichiarazioni contributive
afferenti ai soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e
al Fondo pensioni sportivi professionisti nella sezione <PosContributiva>
del flusso Uniemens, sono pervenute all’Istituto alcune richieste di
chiarimenti sulla applicabilità delle regole previste per la generalità dei
lavoratori dipendenti ai lavoratori assicurati alle gestioni ex Enpals in
materia di contribuzione aggiuntiva, nonché in merito alla corretta
compilazione di alcuni elementi di cui si compone il flusso Uniemens. Con il
presente messaggio, si forniscono pertanto le precisazioni richieste.
2. Applicazione del contributo aggiuntivo 1%
per i lavoratori iscritti al Fpls e al Fpsp e compilazione del flusso Uniemens
Si ricorda che l’art. 3-ter[1] del D.L. n. 384/1992, conv.
in L. n. 438/1992, ha introdotto a favore dei regimi pensionistici ai quali
sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un’aliquota
aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle
quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile[2].
Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi un cui il regime pensionistico di
iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al
10%.
Ciò posto, in linea con quanto già precisato nella circolare
n. 11/2015 (cfr. par. 5, 10 e 11), si forniscono alcuni chiarimenti in ordine
alle modalità di applicazione del contributo aggiuntivo 1% e alla
valorizzazione dei relativi elementi contenuti nel tracciato del flusso
Uniemens per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo (Fpls) e al Fondo sportivi professionisti (Fpsp) avendo a
riferimento, per entrambe le tipologie di assicurati, il possesso o meno di anzianità
assicurativa al 31/12/1995.
2.1. Lavoratori privi
di anzianità contributiva al 31.12.1995
Per i lavoratori dello spettacolo e dello sport
professionistico “nuovi iscritti”, in considerazione della portata di carattere
generale della disciplina dettata dal legislatore in materia di aliquota
aggiuntiva, l’applicazione del contributo 1% ex art. 3-ter del D.L. n.
384/1992, convertito in L. n. 438/1992, avverrà con le stesse modalità
attualmente in uso presso l’Istituto per gli iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti.
In particolare, il contributo aggiuntivo dell’1% è dovuto
sulla parte di retribuzione annua eccedente il limite della prima fascia di
retribuzione pensionabile, pari, per l’anno 2015, ad euro 46.123,00 (e sino al
massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad euro 100.324,00) che
rapportato a dodici mesi è pari ad euro 3.844,00. Ai fini del versamento del
contributo aggiuntivo deve essere osservato, infatti, il criterio della
mensilizzazione, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in
eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.
Pertanto, sul piano strettamente operativo l’applicazione
dell’1% avviene senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base
annua, ma al superamento del medesimo tetto minimo rapportato su base mensile
(cfr. circolare n. 7/2010, par. 3).
2.2. Lavoratori con
anzianità contributiva al 31.12.1995
Per i lavoratori dello spettacolo e dello sport
professionistico “vecchi iscritti”, per i quali vige un sistema di calcolo
della contribuzione previdenziale parametrato su massimali di retribuzione
giornalieri, il valore relativo al “limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile” al quale fare riferimento per l’applicazione dell’aliquota
aggiuntiva 1% è quello rapportato su base giornaliera assumendo a riferimento
una retribuzione costante articolata su 312 giorni lavorativi.
Pertanto, prendendo in esame i valori relativi all’anno
2015:
-
per i soggetti iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo, il contributo aggiuntivo dell’1% è dovuto sulla
parte di retribuzione giornaliera
eccedente, per l’anno 2015, l’importo di € 148,00 (euro 46.123,00
rapportato a 312 giorni) e sino al massimale di retribuzione giornaliera
imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera.
Pertanto, l’applicazione dell’aliquota 1% avverrà senza tenere conto del
superamento del tetto minimo su base annua, posto che a fine anno, in relazione
al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo
conguaglio. Parimenti, a rettifica di quanto indicato nella circolare n.
154/2014, par. 2, non si terrà conto nell’applicazione dell’1% del massimale
annuo della base contributiva ex art. 2, c. 18, L. n. 335/1995, posto che, per
la categoria di assicurati in esame, vige un massimale di retribuzione
giornaliera relativo a determinate fasce di retribuzione (in tal senso cfr.
circolare n. 11/2015);
-
per i soggetti iscritti al Fondo pensioni
sportivi professionisti, l’aliquota aggiuntiva 1% si applica sulla parte di
retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2015, l’importo di € 148,00
(euro 46.123,00 rapportato a 312 giorni) e sino al massimale di retribuzione
giornaliera imponibile pari a € 322,00. Pertanto, l’applicazione dell’aliquota
1% avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua,
posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà
possibile effettuare il relativo conguaglio.
2.3. Conguagli
I conguagli relativi alla contribuzione versata in eccesso
per effetto del non superamento del tetto minimo su base annua di cui all’art.
3-ter, D.L. n. 384/1992, rilevato a fine anno, potranno essere effettuati dai
datori di lavoro oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre
anche con quella di competenza del mese di gennaio (rispettando i relativi
termini di legge ricadenti nei rispettivi mesi successivi: ultimo giorno del
mese per la presentazione della dichiarazione contributiva e 16 del mese per il
versamento dei contributi).
Naturalmente, detti conguagli saranno effettuati anche
qualora il datore di lavoro abbia verificato che il versamento del contributo
aggiuntivo sia stato effettuato su un importo maggiore rispetto al dovuto.
Infatti, posto che l’assoggettamento al contributo aggiuntivo 1% avviene, tempo
per tempo, sulla base di valori convenzionali parametrati su base mensile o
giornaliera riferiti a retribuzioni costanti articolate su 12 mesi o 312
giornate, ben può accadere che complessivamente nell’anno il prelievo dell’1%,
sia avvenuto su un imponibile maggiore rispetto alla quota di retribuzione da
tassare (compresa tra il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile, pari per l’anno 2015 ad euro 46.123,00, e la retribuzione
effettivamente corrisposta) ovvero sia stato assoggettato a contribuzione una
retribuzione che superi il massimale annuo della base contributiva ex art. 2,
c. 18, L. n. 335/1995 (salva l’ipotesi di lavoratori dello spettacolo e dello
sport “vecchi iscritti”). Si precisa, inoltre, che nel caso in cui sia
intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro prima della fine dell’anno, le
eventuali operazioni di conguaglio sulle eccedenze del contributo aggiuntivo
1%, saranno effettuate con la denuncia relativa al mese nel corso del quale è
cessato il rapporto di lavoro.
Le operazioni di conguaglio potrebbero essere, altresì,
necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono
nell'anno. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di
ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di
retribuzione pensionabile.
Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro
successivi al primo la prevista certificazione CUD (o dichiarazione
sostitutiva) delle retribuzioni già percepite. I datori di lavoro provvederanno
al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di
lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente rapporto di
lavoro (o ai precedenti rapporti), tenendo conto di quanto già trattenuto al
lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo.
Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà
il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base
della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di
conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.
2.4. Compilazione del flusso Uniemens
Il datore di lavoro sarà tenuto ad esporre i dati
informativi relativi alla quota di retribuzione da assoggettare all’aliquota
aggiuntiva 1% e la relativa contribuzione, nel tracciato del flusso Uniemens,
sezione <PosContributiva>, valorizzando, a livello individuale,
l’elemento <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>,
<Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>.
L’imponibile della contribuzione aggiuntiva è un di cui dell’elemento
<Imponibile> di <Dati Retributivi>.
I dati informativi afferenti ai conguagli a credito,
nell’ambito del flusso Uniemens, saranno valorizzati, a livello individuale,
nel sottoelemento <RecuperoAggRegolarizz> di <Regolarizz1PerCento>,
(di cui al percorso <Denuncia Individuale>/<DatiRetributivi>/<ContribuzioneAggiuntiva>).
Nell’ambito dell’elemento <Regolarizz1PerCento>,
valorizzando il sottoelemento <ContribAggRegolarizz>, il datore di lavoro
può provvedere, viceversa, a dichiarare eventuali importi a debito da regolarizzare.
Si fa presente che il recupero della contribuzione
aggiuntiva in eccesso, mediante conguaglio, effettuato nel caso di cessazione
del rapporto di lavoro intervenuta prima della fine dell’anno, sarà dichiarato
nel flusso Uniemens, a livello individuale, secondo modalità di seguito descritte.
L’impresa, nella denuncia contributiva in cui dichiara le
ultime competenze retributive, provvederà a valorizzare sia l’elemento
<Contrib1PerCento>, per la quota degli emolumenti da assoggettare al
contributo aggiuntivo (secondo il criterio della mensilizzazione ovvero del superamento del tetto giornaliero per i
lavoratori con anzianità contributiva al 31.12.1995), sia l’elemento
<Regolarizz1PerCento> per la parte di imponibile di retribuzione annua e
di contribuzione aggiuntiva da conguagliare a credito o a debito.
Trattandosi di “lavoratori cessati”, nel caso detti
conguagli vengano dichiarati nel mese successivo a quello della denuncia
relativa alle ultime competenze retributive erogate, e solo in tal caso, dovrà
anche essere valorizzata la causale NFOR dell’elemento <TipoLavStat> di
denuncia individuale.
3. Modalità di valorizzazione degli elementi
informativi relativi ai compensi per ferie non godute
Con riferimento ai compensi corrisposti per ferie non
godute, si precisano, di seguito le modalità di compilazione del flusso
distinguendole sulla base dell’anzianità assicurativa del lavoratore dello
spettacolo:
-
Lavoratori dello spettacolo privi di anzianità contributiva al 31.12.1995
(TipoLavoratore “SC”, “SR” e “ST”), l’importo del compenso per ferie non godute
deve essere inserito nell’elemento <Imponibile> del mese nel quale è
stata assolta l’obbligazione contributiva.
-
In presenza di TipoLavoratore “SY”, “SX” e “SZ”
(con anzianità contributiva al 31.12.1995) sarà necessario valorizzare
l’elemento <Imponibile> di Dati Retributivi e l’elemento
RetribuzioneOrdinaria di FondiSpeciali (di cui al percorso DatiParticolari/FondiSpeciali/SportSpet/DatiMese).
Per completezza, si ricorda che attraverso la causale della
VarRetributiva FERIE - le cui modalità di utilizzo non divergono rispetto alle
regole adottate dall’Istituto per la generalità dei lavoratori dipendenti - si
consente al datore di lavoro, al momento della eventuale fruizione delle ferie
da parte del lavoratore di modificare in diminuzione l’imponibile dell’anno e
mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non
godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione
già versata.
Per le modalità di compilazione del flusso, si rinvia a
quanto all’uopo illustrato nel documento tecnico.
4. Elementi retributivi corrisposti a
dipendenti cessati nel mese successivo a quello della cessazione
Con riferimento ai quesiti vertenti sulle modalità di
denuncia di voci retributive erogate nel mese successivo a quello di cessazione
del rapporto di lavoro da riferirsi ai cosiddetti “elementi variabili della
retribuzione” di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto n. 5/1993, approvata con decreto ministeriale 7/10/1993
(cosiddetti “elementi variabili della retribuzione”), si fa presente quanto
segue.
Si rammenta, in linea generale (cfr. circolare n. 154/2014),
che, per effetto dell’integrazione delle gestioni ex Enpals nell’Istituto, le
previsioni di cui alla citata disposizione[3] sono applicabili anche alle
dichiarazioni contributive dei soggetti assicurati al Fpls e al Fpsp. Pertanto,
qualora nel mese successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro
vengano erogate competenze retributive da riferirsi a detti elementi variabili:
-
in presenza di lavoratori dello spettacolo privi
di anzianità contributiva al 31.12.1995 (TipoLavoratore “SC”, “SR” e “ST”),
l’azienda nell’ambito della dichiarazione contributiva del mese successivo a
quello di erogazione valorizzerà l’elemento <Imponibile> indicando
l’importo di detti compensi;
-
in presenza di lavoratori con anzianità contributiva al 31.12.1995
(TipoLavoratore “SY”, “SX” e “SZ”), l’azienda nella denuncia contributiva del
mese successivo a quello di erogazione, valorizzerà l’elemento
<Imponibile> di Dati Retributivi
indicando l’importo di detti compensi. Inoltre, detti emolumenti troveranno
apposita valorizzazione nell’ambito della sezione <SportSpet> di
<FondiSpeciali>, utilizzando, per analogia di funzionamento, la
<CausaleRetrSpec> “CL” in RetribuzioneSpeciale.
Sempre sul piano generale, trattandosi in tali casi di
elementi retributivi erogati non in costanza di rapporto di lavoro (cosiddetto
“lavoratore cessato”), dovrà essere valorizzata la causale NFOR dell’elemento
<TipoLavStat> di denuncia individuale.
5. Precisazioni sul TipoCoperturaGiorn “0” e
CodiceEvento
A maggiore chiarimento di quanto indicato nella circolare n.
154/2014, si forniscono di seguito alcune precisazioni volte a chiarire quale
debba essere la valorizzazione del giorno nel caso in cui nel medesimo
intervenga un evento tutelato figurativamente.
Si rammenta, in linea generale che il valore “0” deve essere
utilizzato per tutte le giornate in cui non è prevista né retribuzione né
copertura figurativa. Pertanto, i giorni di riposo previsti dal contratto,
solitamente aventi cadenza settimanale, dovranno sempre essere valorizzati con
“0”, perché contrattualmente non remunerati, anche qualora nei medesimi
intervenga un evento tutelato figurativamente.
Viceversa, il giorno festivo non coincidente con il giorno
di riposo suddetto è normalmente valorizzato con “X” in quanto contrattualmente
remunerato. Laddove nello stesso giorno festivo non di riposo intervenga un
evento tutelato, il medesimo andrà valorizzato con “1”/“2”, a seconda della fattispecie
che ricorre.
In altri termini, nel caso in cui intervenga un evento che
comporta copertura figurativa, il giorno interessato da detto evento sarà
sempre valorizzato con “1” oppure “2” qualora si tratti di giorno (anche
festivo) remunerato, viceversa sarà valorizzato con “0” qualora detto evento
intervenga nel giorno di riposo previsto contrattualmente, valorizzando
contestualmente nell’elemento <CodiceEvento>, la causale dell’evento.
A titolo semplificativo, il giorno 26 dicembre infrasettimanale,
giorno festivo normalmente retribuito, andrà valorizzato con la “X”; se nello
stesso giorno interviene un evento tutelato, sarà valorizzato con “1” o “2” a
seconda dei casi. Viceversa il giorno 26 dicembre coincidente con il giorno di
riposo previsto per contratto (es. domenica) sarà sempre valorizzato con il
valore “0” anche qualora intervenga un evento tutelato, valorizzando
contestualmente nell’elemento <CodiceEvento>, la causale dell’evento.
Con riguardo alle richieste di chiarimenti afferenti all’utilizzo
dei codici MAL e INF, considerate le specificità dell’assicurazione
obbligatoria IVS per i lavoratori dello spettacolo, in base alle quali la
maturazione di anzianità assicurativa avviene su base giornaliera e non
settimanale (cfr. DPR n. 1420/1971), i codici MAL e INF devono essere
valorizzati anche in relazione ad eventi inferiori a sette giorni, nel rispetto
del periodo di carenza.
6. Precisazioni sul
<GiorniRetribuiti>
<GiorniContribuiti> <Giorni Utili>
Per agevolare la compilazione dell’elemento
<GiorniRetribuiti> si chiarisce
che nel caso di intero mese lavorato (lavoratori subordinati a tempo
indeterminato o determinato) il valore è dato da 26 gg.
A tal proposito, si precisa che in presenza di eventi
tutelati figurativamente, per i quali il lavoratore venga parzialmente
retribuito dal datore di lavoro, qualora non vi sia prestazione lavorativa
(TipoCoperturaGiorno = “2”; Lavorato = “N”), il numero dei gg. sarà 26 meno i
giorni con eventi tutelati, esclusi gli eventuali giorni di riposo compresi nel
periodo tutelato.
Viceversa, in caso di eventi tutelati figurativamente, per i
quali il lavoratore venga parzialmente retribuito dal datore di lavoro, qualora
vi sia prestazione lavorativa (TipoCoperturaGiorno = “2”; Lavorato = “S”), tali
giornate saranno computate nei <GiorniRetribuiti>.
Qualora il rapporto inizi o cessi nel corso del mese dovrà
farsi riferimento ai soli gg lavorati escludendo i gg di riposo.
In caso di rapporti di lavoro intermittenti o di tipo
autonomo, il totale dei giorni retribuiti è dato dalla sommatoria delle
giornate aventi <TipoCoperturaGiorn> = “X” (indifferentemente se elemento
<Lavorato> = “S” o “N”) e <TipoCoperturaGiorn> = “2” (con elemento
<Lavorato> = “S”).
L’elemento <GiorniContribuiti> indica il numero dei
giorni per i quali è stata versata contribuzione nel mese; il dato viene
utilizzato dalle procedure di verifica del rispetto del minimale. Normalmente
coincide con i GiorniRetribuiti. I due valori possono non coincidere in caso di
adeguamenti riferiti ad eventi verificatisi nel mese precedente (es. se nel
mese attuale devono essere recuperati 4 gg di malattia intervenuta nel mese
precedente i <GiorniContribuiti> del mese attuale saranno 22 e i
<GiorniRetribuiti> sempre del mese
attuale saranno 26).
L’elemento <Giorni Utili> va compilato unicamente in
caso di part time e di lavoro intermittente.
Individua i giorni di misura da assegnare in estratto conto
ai fini del calcolo delle prestazioni. Nel part time verticale e nel lavoro
intermittente il dato coincide con i <GiorniRetribuiti> del mese.
Nelle ipotesi innanzi esposte, il calcolo dei Giorni Utili
va effettuato dividendo le ore lavorate nel mese per l’orario giornaliero del
lavoratore a tempo pieno. Qualora l’orario del lavoratore a tempo pieno sia
articolato in modalità non uniforme nell’arco della settimana (es. dal lunedì
al giovedì 8 ore, il venerdì 7 ore) sarà necessario determinare l’orario
giornaliero medio sui 6 giorni.
(esempio: 96 ore lavorate nel mese. 40 ore full-time
distribuite su 5 giorni. Giorni utili = 96 : (40/6) = 14,40).
A titolo esemplificativo, si riporta di seguito il dettaglio
delle modalità di valorizzazione degli elementi relativi al calendario giornaliero,
per le ipotesi di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato in via
continuativa [a)] o intermittente [b)] e di prestazione di lavoro autonomo
[c)].
a) Rapporti
di lavoro subordinato caratterizzati dallo svolgimento della prestazione in via
continuativa
a.1) Per le giornate in relazione alle quali è stabilita
contrattualmente la corresponsione della retribuzione
Elemento:
|
Lavorato
|
TipoCopertura
Giorn
|
CodiceEvento
Giorn
|
NumOre
Evento
|
ordinariamente
|
S
|
X
|
-
|
-
|
In caso di
Ferie, Festività che non cadono nel giorno di riposo, giorni di carenza, ecc.
|
N
|
X
|
-
|
-
|
a.2) Per le giornate di riposo ovvero quelle nelle quali, ancorché sussista
il rapporto di lavoro, non c’è né retribuzione, né contribuzione per effetto di
assenze che non sono coperte figurativamente, (ad es. aspettativa senza
assegni, congedo non retribuito, rapporti di lavoro a tempo parziale che non
contemplano prestazione in alcune giornate della settimana etc.).
Elemento:
|
Lavorato
|
TipoCopertura
Giorn
|
CodiceEvento
Giorn
|
NumOre
Evento
|
sempre
|
N
|
0
|
-
|
-
|
a.3) Per le giornate interessate dal
verificarsi di eventi per i quali viene riconosciuta copertura figurativa
Elemento:
|
Lavorato
|
TipoCopertura
Giorn
|
CodiceEvento
Giorn
|
NumOre
Evento
|
In caso di
assenza giornaliera per evento tutelato figurativamente
|
N
|
1
|
[codice
evento]
|
-
|
In caso di
assenza giornaliera per evento tutelato figurativamente con integrazione a
carico del datore di lavoro
|
N
|
2([4])
|
[codice
evento]
|
-
|
In caso di ripetizione
dell’evento per un periodo continuativo che comprende anche giorni di
riposo (sia con integrazione a carico del datore di lavoro “2”, che
senza “1”), questi dovranno essere indicati
|
N
|
0([5])
|
[codice
evento]
|
|
a.4) In caso di giornate parzialmente
retribuite per il verificarsi di eventi tutelati figurativamente
Elemento:
|
Lavorato
|
TipoCopertura
Giorn
|
CodiceEvento
Giorn
|
NumOre
Evento
|
Sempre[6]
|
S
|
2
|
[codice
evento]
|
[num ore]
|
a.5) Caso di giornata con evento
tutelato di tipo orario e contemporanea fruizione di permesso retribuito per le
restanti ore (giornata in cui non c’è presenza)
|
Lavorato
|
TipoCopertura
Giorn
|
CodiceEvento
Giorn
|
NumOre
Evento
|
Sempre[7]
|
N
|
2
|
[codice
evento]
|
[num ore]
|
b) Rapporti di lavoro subordinato di tipo
intermittente (ex D.Lgs. n. 276/2003, art. 33 e segg.)
In tali casi, considerate le particolari modalità in
cui si estrinseca il rapporto, caratterizzato da prestazioni da svolgere in
periodi predeterminati nel corso del mese o dell’anno ovvero da prestazioni
discontinue e intermittenti, il datore di lavoro dovrà contrassegnare, nel
periodo di riferimento:
Elemento:
|
Lavorato
|
TipoCopertura
Giorn
|
CodiceEvento
Giorn
|
NumOre
Evento
|
Nelle
giornate in relazione alle quali è stabilita contrattualmente la
corresponsione della retribuzione
|
S
|
X
|
-
|
-
|
In caso di
Festività che non cadono nel giorno di riposo, giorni di carenza, ecc.
|
N
|
X
|
-
|
-
|
Nelle
giornate di riposo stabilite dai contratti collettivi o dalla legge
|
N
|
0
|
-
|
-
|
Nelle
giornate, compresi i festivi che non cadono nel giorno di riposo, interessate
dal verificarsi di eventi per i quali viene riconosciuta copertura figurativa
(senza integrazione da parte del datore di lavoro)
|
N
|
1
|
[codice evento]
|
-
|
Nelle
giornate, compresi i festivi che non cadono nel giorno di riposo, interessate
dal verificarsi di eventi per i quali viene riconosciuta copertura figurativa
(in presenza di integrazione da parte del datore di lavoro)
|
N
|
2
|
[codice evento]
|
-
|
In caso di ripetizione
dell’evento per un periodo continuativo che comprende anche giorni di
riposo (sia con integrazione a carico del datore di lavoro “2”, che senza
“1”), questi dovranno essere indicati
|
N
|
0
|
[codice evento]
|
-
|
Nelle
giornate parzialmente retribuite per il verificarsi di eventi tutelati
figurativamente
|
S
|
2
|
[codice evento]
|
[num ore]
|
Nelle
giornate nelle quali non sia previsto contrattualmente lo svolgimento della
prestazione, né sia prevista la corresponsione dell’indennità di
disponibilità, ancorché sussista rapporto di lavoro
|
-
|
-
|
-
|
-
|
c) Rapporti di lavoro autonomo
Il datore di lavoro/committente dovrà, per ciascuna
giornata caratterizzata da prestazione lavorativa ovvero da altri eventi
tutelati, valorizzare il corrispondente tipo di copertura.
Elemento:
|
Lavorato
|
TipoCopertura
Giorn
|
CodiceEvento
Giorn
|
NumOre
Evento
|
Nelle
giornate in relazione alle quali è stabilita contrattualmente la
corresponsione della retribuzione
|
S
|
X
|
-
|
-
|
In caso di
eventi tutelati (senza integrazione)
|
N
|
1
|
[codice evento]
|
-
|
In caso di
eventi tutelati (con integrazione)
|
N
|
2
|
[codice evento]
|
-
|
In caso di ripetizione
dell’evento per un periodo continuativo che comprende anche giorni di
riposo (sia con integrazione a carico del datore di lavoro “2”, che senza
“1”), questi dovranno essere indicati
|
N
|
0
|
[codice evento]
|
-
|
Le giornate non previste contrattualmente non saranno
presenti nel calendario giornaliero.
Alla luce dei chiarimenti innanzi forniti in merito
alla corretta compilazione del calendario giornaliero e degli elementi
correlati, si raccomanda di provvedere agli adeguamenti che si rendessero
necessari in tempi congrui e, comunque, non oltre l’invio dei flussi relativi
alla competenza del mese di novembre 2015.
7.
Istituzione di nuovi codici
7.1. Istituzione della
nuova CausaleRetrSpec (di RetribuzioneSpeciale) per i lavoratori con precedente
anzianità contributiva al 31.12.1995
Si ricorda che l’elemento RetribuzioneSpeciale
(di FondiSpeciali/SportSpet) garantisce, per gli assicurati dello
spettacolo e dello sport iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al
31.12.1995 (TipoLavoratore “SY”, “SX” e “SZ”), per i quali, come noto,
la corretta attribuzione temporale di dette competenze retributive è rilevante
ai fini del calcolo della misura del trattamento pensionistico, la corretta
gestione di quegli emolumenti che, ancorché assoggettati a contribuzione nel
periodo di erogazione, hanno a riferimento periodi di competenza precedenti e,
ai fini del conto assicurativo individuale, a detti periodi vanno attribuiti
(cfr. circolare n. 154/2014, par. 5).
Sulla base di alcune considerazioni poste in essere
dall’Istituto si è ritenuto di implementare l’elencazione contenuta nella
circolare n. 154/2014 con la nuova CausaleRetrSpec “IN” avente il
significato di “Integrazione (retribuzione erogata dal datore di lavoro a
titolo di integrazione in occasione di eventi di tipo tutelato, es. malattia,
maternità, etc.)”.
Diversamente, utilizzata nel mese corrente con
riferimento al mese precedente dovrà essere necessariamente abbinata all’altra CausaleRetrSpec
“DI” al fine di ottenere la quadratura contabile. Es. nel mese precedente è
intervenuta una malattia di 5 gg dopo la predisposizione della busta paga. Il
mese successivo con riferimento al mese precedente dovranno essere recuperati
euro 500 per retribuzioni e corrisposte 200 per integrazione. Nella sezione
speciale del mese dovranno essere presenti entrambe le voci “DI” per 500 euro e
“IN” per 200 euro con riferimento al mese precedente. L’estratto conto del
lavoratore con riferimento ai valori già registrati per il mese precedente
verrà adeguato a – 300 (ottenuto da 500-200).
7.2. Istituzione del
nuovo codice TipoContribuzioneL0
Al fine di gestire il particolare profilo contributivo
delineato per la fattispecie di esenzione dagli adempimenti informativi e
contributivi prevista dall’art. 1, comma 188 della legge 27 dicembre 2006 n.
296 e s.m.i. è stato istituto il codice TipoContribuzione “L0”,
avente il significato di “Lavoratori dello spettacolo non soggetti a
contribuzione IVS, ai sensi dell’art. 1, comma 188 della legge n. 296/2006”.
In particolare, l’art. 1, comma 188 citato stabilisce
l’esenzione dagli adempimenti previsti dalla normativa previdenziale del
settore dello spettacolo, per le esibizioni musicali dal vivo rese in
spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di
tradizioni popolari e folkloristiche, entro il limite reddituale annuo di €
5.000,00, per alcune categorie di soggetti espressamente individuate dalla
normativa.
Tali categorie sono costituite, in particolare, da
giovani fino ai diciotto anni, studenti fino ai venticinque anni di età,
soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e
lavoratori per i quali è già previsto il versamento di contribuzione ad altra
forma di previdenza obbligatoria diversa da quella della gestione lavoratori
dello spettacolo.
Per un più dettagliato esame della disciplina della
fattispecie innanzi delineata, si rinvia alla circolare Enpals n. 2/2008.
La peculiarità di tale fattispecie comporta, pertanto,
l’esonero dal versamento della contribuzione IVS per le retribuzioni
corrisposte entro il limite annuo di € 5.000,00; entro tale limite, pertanto, è
dovuta esclusivamente la contribuzione assistenziale.
Si fa presente, che la contribuzione assistenziale
dovuta è quella prevista per il tipo di rapporto di lavoro, autonomo o
subordinato, instaurato con le citate categorie di lavoratori.
L’operatività del predetto codice TipoContribuzione
è fissata a decorrere dal periodo di competenza di gennaio 2015, sia per il
caso di regolarizzazioni di denunce già inviate sia per il caso di
presentazione di denunce ex novo, contenenti i dati informativi relativi
alla fattispecie in esame e potrà essere utilizzato con la trasmissione dei
flussi di competenza del mese di settembre 2015.
A tal proposito, si raccomanda di provvedere agli
adeguamenti che si rendessero necessari in tempi congrui e, comunque, non oltre
l’invio dei flussi relativi alla competenza del mese di novembre 2015.
7.3. Ripristino del
codice TipoContribuzione L1/
Istituzione del nuovo codice TipoContribuzioneL9
Al fine di identificare i profili contributivi tipici
degli sportivi professionisti che usufruiscono degli sgravi contributivi ex
lege n. 388/2000, art. 145, comma 13, la cui disciplina è delineata nella
circolare Enpals n. 16/2010, sono stati istituiti, a far data dal 1/01/2015 i
codici TipoContribuzione da “L2” a “L8” (cfr. Circolare n.
154/2014, par. 5).
Nell’ambito dei codici TipoContribuzione
afferenti a profili contributivi specifici dei lavoratori sportivi
professionisti vengono inserite due nuove codifiche: “L1” e “L9”.
Il codice “L1”, avente il significato di
“Sportivo professionista, non calciatore o allenatore, soggetto alla
contribuzione dello 0,20% al Fondo di garanzia TFR ai sensi della legge n.
297/1982”, identifica l’assoggettamento delle retribuzioni corrisposte agli
sportivi professionisti con rapporto di lavoro subordinato allo 0,20%, a titolo
contribuzione dovuta al Fondo di garanzia TFR ai sensi della legge n. 297/1982.
Da tale assoggettamento sono esclusi i calciatori e
gli allenatori per i quali, in virtù degli Accordi collettivi di categoria
siglati in relazione alle singole leghe professionistiche (Serie A, Serie B e
Lega Pro), vige un regime del trattamento di fine rapporto derogatorio rispetto
a quello stabilito dall’art. 2120 c.c..
Per i calciatori e gli allenatori professionisti,
infatti, è costituito, ai sensi dell’art. 4, comma 7, della L. n. 91/1981, un
Fondo di accantonamento dell’indennità di fine carriera, presso la F.I.G.C..
Il codice “L9”, avente il significato di
“Preparatore atletico Lega Pro soggetto alla contribuzione dello 0,20% al Fondo
di garanzia TFR ai sensi della legge n. 297/1982, titolare degli sgravi
contributivi ex lege n. 388/2000, art. 145, comma 13”, è stato istituito
ad hoc per identificare la particolare casistica del preparatore
atletico di Lega pro, assoggettato come gli altri sportivi professionisti, con
le esclusioni di cui innanzi, alla contribuzione dello 0,20% al Fondo di
garanzia TFR e che fruisca, contestualmente, dello sgravio contributivo ex lege
n. 388/2000, art. 145, comma 13.
L’operatività dei predetti codici TipoContribuzione è
fissata a decorrere dal periodo di competenza di gennaio 2015, sia per il caso
di regolarizzazioni di denunce già inviate sia per il caso di presentazione di
denunce ex novo, contenenti i dati informativi relativi alle fattispecie
in esame e potranno essere utilizzati con la trasmissione dei flussi di
competenza del mese di settembre 2015.
A tal proposito, si raccomanda di provvedere agli
adeguamenti che si rendessero necessari in tempi congrui e, comunque, non oltre
l’invio dei flussi relativi alla competenza del mese di novembre 2015.
7.4. Istituzione di
nuovi codici DM2013 “Virtuale”
Nuove variabili di retribuzione: DIMSP1, AUMSP1,
DIMPSP2 e AUMSP2;Contributo solidarietà Sport e Spettacolo, Sala di incisione e
Diritti.
In riferimento alla circolare n. 154/2014, si fa
presente che nel caso di valorizzazione delle nuove causali DIMSP1,
AUMSP1, DIMPSP2 e AUMSP2, contenute nell’elemento
<CausaleVarRetr> di <DatiRetributivi> del flusso Uniemens, i dati
in essi esposti, saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013
“Virtuale” ricostruito dalle procedure con i seguenti nuovi codici:
Variabili di retribuzione
|
Codice ricostruito DM2013
|
AUMSP1
|
M953
|
AUMSP2
|
M954
|
DIMSP1
|
L953
|
DIMSP2
|
L954
|
Per la valorizzazione degli altri elementi la
procedura provvederà a ricostruire nel DM2013 virtuale i codici sotto
riportati:
Elemento
|
Percorso
Uniemens
|
Codice
ricostruito DM2013
|
<ContrSolidarietaSpet>
|
DatiRetributivi/DatiParticolari/EccMassSportSpet/
EccMassSpet/ContrSolidarietaSpet
|
M930
|
<ContrSolidarietaSport>
|
DatiRetributivi/DatiParticolari/EccMassSportSpet/
EccMassSport/ContrSolidarietaSport
|
M931
|
< ContributoSalaInc
>
|
DatiRetributivi/DatiParticolari/SalaIncisione/Brano
ContributoSalaInc
|
M932
|
<
ContributoDiritti >
|
DatiRetributivi/DatiParticolari/Diritti/(CompensoDiritti/
ContributoDiritti
|
M933
|
Note
[1] Art. 3-ter, decreto
legge n. 384/1992, convertito con legge n. 438/1992: “A decorrere dal 1°
gennaio 1993, è stabilita in favore di tutti i regimi pensionistici dei
dipendenti pubblici e privati che prevedano aliquote contributive a carico del
lavoratore inferiori al 10 per cento una aliquota aggiuntiva nella misura di un
punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima
fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione
dell'art. 21, comma 6, L. 11 marzo 1988, n. 67. Tale incremento si applica
comunque a carico dei lavoratori autonomi, in favore delle rispettive gestioni,
sulle quote di reddito d'impresa eccedenti il limite innanzi indicato”.
[2] Si evidenzia che in caso di
rapporti di lavoro dipendente successivi o simultanei, tutte le retribuzioni
percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento
della prima fascia di retribuzione pensionabile. Contribuiscono al superamento
della fascia di retribuzione tutti i rapporti di lavoro dipendente anche se
afferiscono a gestioni pensionistiche differenti.
[3] Secondo quanto previsto dalla
delibera n. 5/1993, in caso di elementi o eventi che comportino variazioni
nella retribuzione imponibile, in aumento (es. compenso per lavoro straordinario,
compenso per ferie non godute, etc.) o in diminuzione, il datore di lavoro può
effettuare gli adempimenti informativi in occasione della denuncia e del
connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello
interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di
ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza
dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione
[4] Come innanzi precisato, tali
giornate devono essere scomputate dai <GiorniRetribuiti>.
[5] E’ il caso, ad esempio, del
giorno di riposo coincidente con la domenica che cade all’interno di un evento
tutelato.
[6] Come innanzi specificato, in
caso di eventi tutelati figurativamente, per i quali il lavoratore venga
parzialmente retribuito dal datore di lavoro, qualora vi sia prestazione
lavorativa (TipoCoperturaGiorno = “2”; Lavorato = “S”), tali giornate saranno
computate nei <GiorniRetribuiti>.
[7]Tale tipologia di giornata non
deve essere detratta dai <GiorniRetribuiti>.
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