OGGETTO:
Riduzione dei limiti retributivi di cui agli articoli 23 bis e 23 ter del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 operata ai sensi
dell’art. 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2014, n. 89 – effetti sul calcolo dei trattamenti
di quiescenza e di fine servizio e fine rapporto degli iscritti alla gestione
dipendenti pubblici dell’Inps.
SOMMARIO:
1. Introduzione
2. La normativa
vigente sul livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo di chi riceve
emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche
3. Gli effetti del
limite ai fini previdenziali
4. Liquidazione
delle prestazioni nelle more dell’adeguamento delle procedure gestionali
1. Introduzione
L’art. 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2014, n. 89 “Misure urgenti
per la competitività
e la giustizia
sociale” ha fissato in 240.000 euro annui il limite retributivo riferito
al primo presidente della Corte di cassazione da far valere, a decorrere dal 1°
maggio 2014, quale livello remunerativo
massimo onnicomprensivo annuo per chiunque riceve emolumenti o retribuzioni a
carico delle finanze pubbliche, secondo quanto previsto dagli articoli 23-bis e
23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Nello stesso articolo 13 del decreto legge n. 66/2014
convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014 si dispone, inoltre, che la
riduzione dei trattamenti economici, operata a seguito dell’applicazione del
predetto limite, ha effetto, ai fini dei trattamenti previdenziali, con
riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° maggio 2014.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni
operative precedute da una ricostruzione del quadro normativo vigente in
materia; gli estremi delle disposizioni normative ed interpretative sono
riportate in allegato.
2. La normativa
vigente sul livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo di chi riceve
emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche
Gli articoli 23bis e 23ter del decreto legge n. 201/2011,
riproponendo il contenuto dell’art. 3, comma 44, della legge 23 dicembre 2007,
n. 244, hanno stabilito il principio in base al quale il trattamento economico
di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni
non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione.
Inizialmente questo limite è stato previsto per gli
amministratori ed i dipendenti delle società non quotate controllate dal
Ministero dell’economia e delle finanze e per
i titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche
amministrazioni statali.
Dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’art. 1, commi 471 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stato esteso anche ai
soggetti che hanno rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le altre
amministrazioni pubbliche e con le autorità indipendenti. L’art. 13 del decreto
legge n. 66/2014 convertito dalla legge
n. 89/2014, interviene per ridurre la misura del limite in argomento, come
ricordato nel paragrafo 1.
2.1 Ambito soggettivo
di applicazione
Sono interessati dal limite in esame i soggetti che ricevono
emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, rientranti in una
delle seguenti categorie:
- amministratori
delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate da
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001, a partire dal 2012 (ai sensi dell’art. 23 bis del decreto legge n.
201/2011);
- amministratori
delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dal
ministero dell’economia e delle finanze, a partire dal 1° aprile 2014 (ai sensi
dell’art. 23 bis del decreto legge n. 201/2011 e del decreto del ministro
dell’economia e delle finanze del 24 dicembre 2013, n. 166);
- titolari di
rapporti di lavoro dipendente o autonomo
con società controllate da pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001, a partire dal
2014 (ai sensi dell’art. 1, comma 473, della legge 147/2013, come
modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto n. 66/2011 convertito dalla legge
n. 89/2014);
- titolari di
rapporti lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali
ovvero con amministrazioni la cui disciplina organizzativa è attratta
dall’ambito statale[1], di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale
in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del decreto stesso[2], a
partire dal 17 aprile 2012 (giorno di
entrata in vigore del d.P.C.m. 23 marzo 2012);
- componenti e
presidenti delle autorità amministrative indipendenti, a partire dal 17
aprile 2012 (giorno di entrata in vigore
del d.P.C.m. 23 marzo 2012);
- titolari di
rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni diverse
da quelle statali come, per esempio quelle locali, a partire dal 1° gennaio 2014 (ai sensi
dell’articolo 1, comma 471, della legge n. 147/2013);
- titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo
con autorità amministrative indipendenti e con enti pubblici economici, a partire dal 1° gennaio 2014 (ai sensi
dell’articolo 1, comma 471, della legge n. 147/2013, come modificato dall’art.
13, comma 2, del decreto legge 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014);
- componenti di
organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, a partire dal 1° gennaio 2014 (ai sensi
dell’articolo 1, comma 472, della legge n. 147/2013).
L’art. 13 del citato decreto legge n. 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014,
prevede, al comma 5, che la Banca
d’Italia, nell’ambito della sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua
il proprio ordinamento ai principi relativi al massimale onnicomprensivo.
2.2 Ambito oggettivo di applicazione e
misura del limite
In base agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge
201/2011 ed al d.P.C.m. 23 marzo 2012,
concorrono al raggiungimento del livello remunerativo massimo tutti gli
emolumenti corrisposti nell’ambito di rapporti lavoro subordinato o autonomo
(da computarsi anche in modo cumulativo, in caso di rapporti plurimi con la stessa o più amministrazioni, enti e
società) erogati ai soggetti
appartenenti alle categorie elencate al punto 2.1.
Il livello remunerativo massimo coincide con il
trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione che
il Ministro della giustizia comunica annualmente al Ministero per la pubblica
amministrazione.
A questo proposito si rammenta che il limite valevole per il
2014, prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 66/2014 convertito
dalla legge n. 89/2014 ammontava a €
311.658,53 (trattamento economico annuale del primo presidente della Corte di
cassazione, comprensivo di tutti gli emolumenti spettanti in virtù della carica
ricoperta, per il 2013).
Occorre poi precisare che, con riferimento ai compensi degli
amministratori delle società non quotate, controllate direttamente o
indirettamente dal Ministero dell’economia e delle finanze, ad eccezione delle
società che emettono strumenti finanziari sui mercati regolamentati, il decreto
del Ministro dell’economia del 24 dicembre 2013, n. 166, in attuazione di
quanto previsto dall’art. 23-bis del decreto legge n. 201/2011, ha fissato limiti, commisurati alle dimensioni
ed alla complessità delle società amministrate, in misura proporzionale al
trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.
Il decreto, sulla base di parametri che riguardano il valore
della produzione, gli investimenti, il numero dei dipendenti, ha classificato
le società non quotate in tre fasce.
Per singola fascia, il
limite retributivo per i compensi degli amministratori è il seguente:
- 100% del
trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, per gli
amministratori delle società della prima fascia (ANAS, INVIMIT, RAI);
- 80% del
trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, per gli
amministratori della società della seconda fascia (CONI SERVIZI, CONSAP,
CONSIP, ENAV, EUR, GSE, INVITALIA, IPZS, SOGEI, SOGIN);
- 50% del
trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, per gli
amministratori della società della terza fascia (ARCUS, ISTITUTO LUCE, ITALIA
LAVORO, RAM, SOGESID, STUDIARE SVILUPPO).
3. Gli effetti del
limite ai fini previdenziali
L’art. 13 del decreto legge n. 66/2014 convertito dalla
legge n. 89/2014, prevede, al comma 4, che la riduzione fino al limite di
240.000 euro opera, ai fini dei trattamenti previdenziali, con riferimento alle
anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014. Per trattamenti
previdenziali si intendono sia le prestazioni pensionistiche sia i trattamenti
di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, erogati ai destinatari
della norma in esame, richiamati nel punto
2.1.
3.1 Trattamenti
pensionistici
Si sottolinea che la riduzione in esame incide su tutte le
quote di pensione che concorrono alla determinazione del trattamento
pensionistico: per la retribuzione da prendere a base per il calcolo della
quota di cui all’articolo 13, lettera a),
del Dlgs n. 503/1992 la riduzione in esame opererà secondo le modalità
di seguito illustrate.
In applicazione dell’art. 13, comma 4 del decreto legge n.
66/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, la retribuzione da prendere a base
per il calcolo della quota A di pensione viene determinata dalla somma tra la
retribuzione, così come individuata dagli articoli 23-bis e 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni
moltiplicata per l’anzianità contributiva maturata alla data del 30 aprile
2014, e la retribuzione prevista dall’art. 13, comma 1 del decreto legge n.
66/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014 moltiplicata per
l’anzianità contributiva maturata dal 1° maggio 2014 fino all’effettiva
cessazione dal servizio, rapportata all’intera anzianità contributiva
posseduta.
Esempio
Cessazione dal servizio in data 31/10/2014 con 43 anni di
anzianità contributiva pari a 516 mesi;
Anzianità contributiva al 30/04/2014: 42 anni e 6 mesi pari a 510 mesi
Anzianità contributiva dal 01/05/2014 al 31/10/2014: 6 mesi
[(€. 311.658,53*510)+(€.240.000,00*6)]/516 = €.310.825,29
Retribuzione da utilizzare per la quota A di pensione.
Per le altre quote di pensione, la riduzione incide
esclusivamente per le anzianità contributive maturate dal 1° maggio 2014;
pertanto fino al 30 aprile 2014 verrà valorizzata la retribuzione di cui alla
legge n. 214/2011.
3.2 Trattamenti di
fine servizio e fine rapporto
Gli effetti della disposizione di cui al comma 4 dell’art.
13 del decreto legge n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n.
89/2014 variano a seconda del tipo di prestazione.
Con riferimento ai Tfr si rileva che la salvaguardia
introdotta non modifica i meccanismi di computo in quanto già insita nelle
regole di calcolo della prestazione. La riduzione della retribuzione utile che
interviene dal 1° maggio 2014 determina, infatti, una proporzionale riduzione
solo degli accantonamenti di Tfr maturati a partire dalla stessa data i quali
si aggiungono a quelli maturati precedentemente e commisurati alla retribuzione
utile prima della riduzione stessa.
Diverso, invece, è l’effetto delle disposizioni suddette sui
trattamenti di fine servizio[3], in quanto modificano, esclusivamente per le
categorie di cui al punto 2.1, le regole di calcolo della prestazione, che
risulta così determinata dalla somma di due importi parziali:
- il primo importo,
calcolato tenendo conto delle anzianità utili e della retribuzione contributiva
utile (in ogni caso non superiore al precedente limite di € 311.658,53) alla
data del 30 aprile 2014;
- il secondo
importo, calcolato tenendo conto della retribuzione contributiva utile alla
cessazione del rapporto di lavoro (in ogni caso non superiore al limite di €
240.000 annui) e delle anzianità utili maturate a partire dal 1° maggio 2014.
Sempre con riferimento ai trattamenti di fine servizio si
precisa che gli effetti dei benefici di legge (che determinano incrementi
convenzionali della base di calcolo o delle anzianità utili) continuano ad
operare alla cessazione del rapporto di
lavoro; si precisa altresì che gli incrementi convenzionali della base di calcolo
non contribuiscono alla individuazione del limite retributivo.
Gli effetti degli incrementi dell’anzianità utile
conseguenti al riscatto di periodi operano, invece, per quell’importo della
prestazione nel cui arco temporale di riferimento è stata prodotta la domanda.
Pertanto, poiché la retribuzione utile presa a base del calcolo del contributo
di riscatto è quella spettante all’atto della domanda, se quest’ultima è stata
presentata entro il 30 aprile 2014 gli effetti dell’incremento dell’anzianità
utile sono considerati con riferimento al primo importo; diversamente,
l’effetto dell’incremento dell’anzianità utile opera sul secondo importo se la
domanda di riscatto è stata presentata a partire dal 1° maggio 2014.
Qualora le amministrazioni dovessero rappresentare, in sede
di comunicazione dei dati utili per il calcolo delle predette prestazioni,
cifre superiori a quelle sopra citate, gli operatori delle sedi effettueranno
la riduzione entro il limite delle voci che concorrono a determinare le basi di
calcolo. Tenuto conto delle indicazioni contenute nella circolare del
Dipartimento della funzione pubblica n. 8 del 3 agosto 2012, tale riduzione
deve essere effettuata, nell’ordine, sugli emolumenti dovuti per lo svolgimento
di incarichi aggiuntivi, sul trattamento accessorio variabile, trattamento
accessorio fisso e continuativo, sul trattamento fondamentale.
4. Liquidazione delle
prestazioni nelle more dell’adeguamento delle procedure gestionali
Tenuto conto che è in corso l’adeguamento delle procedure
informatiche e delle modalità di esposizione (modello PA04) della retribuzione
contributiva utile, le Sedi provvederanno a liquidare i Tfs in via provvisoria,
limitando il calcolo della prestazione alle anzianità ed alla retribuzione contributiva
(entro il precedente limite di € 311.658,53) maturate al 30 aprile 2014.
Si fa riserva di comunicare l’avvenuto aggiornamento delle
procedure e di fornire le relative
istruzioni; successivamente, sarà possibile riliquidare la prestazione tenendo
conto delle anzianità utili successive al 30 aprile 2014 e della base
retributiva ridotta entro il limite di 240.000 euro.
---
Note
[1] Come precisato nella circolare del
Dipartimento della Funzione pubblica n. 8 del 3 agosto 2012, rientrano in
quest’ambito: la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio di Stato,
la Corte dei conti, l’Avvocatura dello Stato, il Cnel, i Ministeri,
l’Amministrazione autonoma dei monopoli, le agenzie di cui al d.lgs. n.
300/1999, gli enti pubblici non economici nazionali, gli enti parco, gli enti
di ricerca nazionali, le scuole.
[2] Si tratta delle seguenti
categorie: magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari; avvocati
e procuratori dello Stato; personale militare e delle forze di Polizia; personale delle carriere
diplomatica e prefettizia; personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco (escluso quello volontario);
dipendenti degli enti
che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1
del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato
17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287; personale della
carriera dirigenziale penitenziaria; docenti e ricercatori universitari.
[3] I trattamenti di fine
servizio sono: l’indennità di buonuscita, per i dipendenti civili e militari
delle amministrazioni statali; l’ indennità premio di servizio, per i
dipendenti delle regioni, della autonomie locali e del Servizio sanitario
nazionale; l’indennità di anzianità per i dipendenti degli enti pubblici non
economici, degli enti di ricerca e degli altri enti pubblici non iscritti
all’Inps ai fini del trattamento di fine servizio.
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