OGGETTO:
Lavoro accessorio. Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
artt. 48; 49; 50: Disciplina
organica dei contratti
di lavoro e
revisione della normativa in tema
di mansioni, a norma dell'articolo
1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
SOMMARIO:
Premessa
1. Limiti alle
prestazioni di lavoro accessorio
2. Modalità di
acquisto
3. Misura del
voucher
4. Comunicazione
telematica della prestazione di lavoro accessorio
5. Il ruolo del
concessionario
Premessa
Il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 (G.U. n. 144 del 24
giugno 2015-Supplemento ordinario n. 34) ha
abrogato e sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del d.lgs.
n. 276/2003, nell’ottica di consentire
il ricorso a prestazioni
di lavoro accessorio
per le attività
lavorative in tutti i settori
produttivi, garantendo, nel contempo, la
piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati.
Tale norma introduce
importanti novità in ordine:
-
al limite massimo del compenso che il prestatore
può percepire;
-
alla possibilità di remunerazione con i voucher
dei soggetti percettori di prestazioni integrative del salario e/o di
prestazioni a sostegno del reddito;
-
all’obbligo di comunicazione preventiva in capo
al committente;
-
alla possibilità di acquisto esclusivamente
telematica dei voucher da parte di committenti imprenditori o professionisti.
Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni
in ordine alla richiamata disciplina.
1. Limiti alle prestazioni di lavoro accessorio
L’art 48, comma 1,
del citato decreto legislativo innalza il limite massimo del compenso
che il prestatore può percepire da 5000
a 7000 euro (rivalutabili annualmente) stabilendo che “per prestazioni di lavoro accessorio si
intendono attività lavorative che non
danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi
superiori a 7 .000 euro (lordo € 9.333) nel corso di un anno civile (dal 1
gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati”.
Rimane, invece, immutato il limite di 2.000 euro per le
prestazioni rese nei confronti del singolo committente imprenditore o
professionista.
Con circolare n. 77 del 16 aprile 2015 è stato comunicato il valore, in riferimento
all’anno 2015, “annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati
intercorsa nell’anno precedente”. Tale valore, per l’anno in corso è paria a 2.020 euro (lordo 2.693).
Le disposizioni di cui al comma 1 dell’art.48 si applicano
anche in agricoltura:
a) alle attività
lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività
agricole di carattere
stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di
venticinque anni di
età se regolarmente iscritti
a un ciclo
di studi presso
un istituto scolastico di
qualsiasi ordine e
grado, compatibilmente con gli impegni
scolastici, ovvero in
qualunque periodo dell'anno
se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università;
b) alle attività
agricole svolte a favore
di soggetti di cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. Tali attività, non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente
negli elenchi anagrafici
dei lavoratori agricoli.
Viene, altresì, confermata e resa strutturale (art. 48,
comma 2), la possibilità per i
percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di
effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi,
compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3000 euro (lordo €
4000) di compenso per anno civile,
annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT.
Il predetto limite complessivo dei € 3.000 di compenso, per
l’anno in corso, è da intendersi
comprensivo anche delle prestazioni di lavoro accessorio già rese dal 1.1.2015
al 24.6.2015 (giorno precedente all’entrata in vigore del D.L. 81).
2. Modalità di acquisto
Una importante novità è introdotta dall’art 49, comma 1, che
prevede, per i committenti imprenditori o liberi professionisti, l’obbligo di
acquistare esclusivamente con modalità telematiche “uno o più carnet di buoni
orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio
il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le
diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le
parti sociali”.
Pertanto, committenti imprenditori e liberi professionisti
potranno acquistare i buoni esclusivamente attraverso:
-
la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher
telematico). Le modalità di accesso, acquisto e gestione dei voucher
“telematici” sono descritti nell’allegato 1.
-
Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS –
FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
-
Banche Popolari abilitate.
Di converso, i committenti non imprenditori o
professionisti, possono continuare ad
acquistare i buoni, oltre che attraverso
i canali sopra descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il
territorio nazionale.
Non possono essere, dunque, acquistati buoni lavoro cartacei
presso le sedi INPS, ad eccezione, e comunque fino al 31/12/2015, di quelli
riferiti alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di
baby-sitting introdotti, in via sperimentale, dall’articolo 4, comma 24,
lettera b) della legge n. 92/2012 per il triennio 2013 – 2015.
Per tale fattispecie si rimanda alla Circolare 169 del
16/12/2014 nella quale, al punto 3.1 è previsto che i buoni lavoro consegnati
dall’INPS alle madri richiedenti sono unicamente cartacei.
3. Misura del voucher
In attesa dell’emanazione del decreto di cui
al comma 1 dell’art.49, e fatte salve le prestazioni rese
nel settore agricolo,
il valore nominale del buono
orario è
fissato in 10
euro e nel
settore agricolo è pari
all'importo della retribuzione
oraria delle prestazioni di
natura subordinata individuata
dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
4. Comunicazione telematica della prestazione
di lavoro accessorio
L’art 49, comma 3,
prevede, inoltre, l’obbligo di comunicare alla Direzione territoriale
del lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione, attraverso modalità
telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il
codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con
riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.
Tuttavia, il Ministero del Lavoro, con nota n.3337 del 25 giugno 2015 ha
chiarito che, al fine dei necessari approfondimenti in ordine all’attuazione
dell’obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure
telematiche, la comunicazione in questione sarà effettuata secondo le attuali
procedure.
5. Il ruolo del concessionario
I commi 4,5 e 7 dell’articolo 49 descrivono il ruolo del
concessionario del servizio, il quale:
-
eroga al prestatore il proprio compenso esente
da qualsiasi imposizione fiscale;
-
effettua il versamento dei contributi
previdenziali all’INPS (13% del valore nominale del buono) [1] e all’INAIL (7%
del valore nominale del buono);
-
trattiene l’importo autorizzato dal decreto a
titolo di rimborso spese.
Secondo quanto previsto dal comma 7 sarà un decreto del
Ministero del lavoro ad individuare il concessionario del servizio ed a
regolamentare le modalità per il versamento dei contributi e delle relative
coperture assicurative e previdenziali.
Lo stesso comma prevede, tuttavia, che nelle more
dell’emanazione del decreto, i concessionari sono individuati nell’INPS e nelle
agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6,
commi 1,2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
In base al disposto dell’art. 49, comma 8, infine, fino al
31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina per l’utilizzo dei buoni
già richiesti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 81/2015.
Sono, inoltre, fatte salve le eventuali operazioni di acquisto,
attivazione e relativo accredito di buoni cartacei, in parziale difformità con
la presente circolare, effettuati da committenti imprenditori o professionisti
fino alla pubblicazione della circolare stessa.
----
Note
[1] Tale percentuale può
essere rideterminata con Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanza in funzione degli incrementi delle
aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata
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