OGGETTO:
Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione
dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act)
SOMMARIO:
1. Modifica all’art.
32 del T.U. maternità/paternità in materia di congedo parentale.
2. Criteri di
fruizione, computo ed indennizzo del congedo parentale su base oraria.
3. Contribuzione
figurativa.
4. Modalità
operative.
5. Istruzioni procedurali.
1. Modifica all’art. 32 del decreto legislativo
n. 151/2001 (T.U. maternità/paternità) in materia di congedo parentale
L’art. 1, comma 339 della legge di stabilità per il 2013
(legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha modificato l’art. 32 del T.U.
maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, di seguito
denominato T.U.) introducendo la possibilità per i genitori lavoratori
dipendenti di fruire del congedo parentale in modalità oraria previa
definizione, in sede di contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione
del congedo parentale ad ore, dei criteri di calcolo della base oraria e
dell’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata
lavorativa. La stessa legge di stabilità ha previsto inoltre l’obbligo per il
genitore richiedente di comunicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del
periodo di congedo parentale richiesto, nonché la possibilità per lavoratore e
datore di lavoro di concordare, durante il periodo di fruizione di congedo,
adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto
eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva (comma 4 bis del citato
art. 32).
Con il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80,
attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, il legislatore è nuovamente
intervenuto sull’art. 32 citato introducendo un criterio generale di fruizione
del congedo in modalità oraria che trova attuazione in assenza di
contrattazione collettiva anche di livello aziendale (comma 1 ter dell’art. 32 cit.).
In particolare, secondo questo criterio generale, in assenza di una
contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su
base oraria, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo
parentale ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del
periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello
nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. La riforma prevede inoltre,
in questa ipotesi, l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri
permessi o riposi disciplinati dal T.U. La riforma in esame ha natura
sperimentale ed è quindi attualmente in vigore per i periodi di congedo
parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, salva l’adozione di
ulteriori decreti legislativi.
2. Criteri di fruizione, computo ed indennizzo
del congedo parentale su base oraria
2.1 Criteri di
fruizione
La modalità di fruizione oraria del congedo parentale,
prevista dal novellato art. 32 del T.U maternità/paternità, si aggiunge alla
modalità di fruizione su base giornaliera e mensile relativamente alle quali
sono state già fornite nel tempo istruzioni (si vedano in particolare le
circolari n. 17 del 26 gennaio 1982 - AGO n. 138382; n. 109 del 6 giugno 2000;
n. 8 del 17 gennaio 2003).
Rispetto alle modalità già in uso (giornaliera o mensile),
l’introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo
parentale e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali
entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a
tale titolo.
Si rammenta che, con il decreto legislativo n. 80 del 2015,
è stato previsto l’ampliamento sia del periodo entro il quale è possibile
fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino) sia del periodo entro
il quale il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito
(da 3 a 6 anni del bambino). Su tale disposizione è stata emanata la circolare
n. 139 del 17 luglio 2015. Le istruzioni contenute in questa circolare trovano
quindi applicazione anche nel caso di fruizione del congedo parentale in
modalità oraria.
I genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo
parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera o mensile o
oraria). Pertanto giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con
giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria,
nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.
In ordine alla fruizione frazionata del congedo parentale si
richiamano le istruzioni a suo tempo fornite nei messaggi n. 28379 del 25
ottobre 2006 e n. 19772 del 18 ottobre 2011. Al riguardo, si rappresenta che se
la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria – con
copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e
di svolgimento di attività lavorativa – le domeniche (ed eventualmente i
sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del
computo né ai fini dell’indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale
fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività
lavorativa.
Esempio 1:
genitore dipendente che prende congedo parentale ad ore in
ogni giornata lavorativa compresa tra il 1° luglio ed il 22 luglio 2015 – le
domeniche ed i sabati, in caso di settimana corta, ricadenti nell’arco
temporale indicato non si computano né si indennizzano a titolo di congedo
parentale.
Esempio 2:
lavoratrice che prende congedo parentale dal 3 luglio al 13
luglio 2015 con la seguente
articolazione: parentale ad ore nella giornata di venerdì’ 3 luglio –
congedo parentale a giornata per la settimana successiva, cioè dal lunedì 6 a
venerdì 10 - parentale ad ore nella giornata di venerdì’ 13 luglio - le
domeniche ed i sabati compresi nel periodo considerato, ossia i giorni del 4 e
5 e dell’11 e 12 luglio 2015 non si computano né si indennizzano a titolo di
congedo parentale.
Per espressa previsione di legge, qualora trovi applicazione
il criterio generale di fruizione del
congedo parentale ad ore è esclusa la cumulabilità del congedo stesso con
permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità. Il congedo ad ore
quindi non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di
riposi giornalieri per allattamento ex artt. 39 e 40 del T.U.
maternità/paternità oppure nei giorni in cui il genitore fruisce dei riposi
orari ex art. 33 del T.U. cit. per assistenza ai figli disabili. Risulta invece
compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o
riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U., quali ad
esempio i permessi di cui all’art.33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992,
n.104. Rimane fermo che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale,
nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale può prevedere
diversi criteri di compatibilità.
2.2 Criteri di
computo ed indennizzo del congedo parentale fruito su base oraria.
La complessità della disciplina del congedo parentale -
determinata dalle differenti modalità di fruizione, dalla diversità di fonti,
normativa o contrattuale (anche aziendale) che oggi possono disciplinare questo
istituto, nonché dalla necessità di continuare a monitorare i limiti
individuali e complessivi di fruizione ed indennizzo del congedo stabiliti dal
T.U. – comporta la necessità di attuare le novità normative in argomento
mediante più fasi operative.
In una prima fase iniziale il computo e l’indennizzo del
congedo parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è
effettuata in modalità oraria.
Ai fini del congedo parentale su base oraria, la
contrattazione deve prevedere anche l’equiparazione di un monte ore alla
singola giornata lavorativa. In assenza di contrattazione, la giornata di
congedo parentale si determina prendendo a riferimento l’orario medio
giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente
precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (ossia
lo stesso periodo preso a riferimento dal citato art. 23 per il calcolo
dell’indennità). In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario
medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero contrattualmente
previsto.
In tale caso, il congedo orario è fruibile in misura pari
alla metà di tale orario medio giornaliero.
L’introduzione del congedo parentale su base oraria non ha
modificato le regole di indennizzo del congedo stesso; pertanto il congedo
parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione
avvenga in modalità oraria. Al riguardo, l’art. 34 comma 1 del T.U. richiama
l'articolo 23 dello stesso T.U., in forza del quale, per l’indennizzo del
congedo parentale viene presa a riferimento la retribuzione media giornaliera
del periodo di paga quadrisettimanale
o mensile scaduto
ed immediatamente precedente a
quello nel corso
del quale ha avuto inizio il congedo parentale; nella base retributiva
di riferimento non si computano il rateo giornaliero relativo alla gratifica
natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o
trattamenti accessori eventualmente erogati al genitore richiedente.
3. Contribuzione figurativa.
Le ore di congedo parentale - diano o non diano diritto
all’indennità di cui all’art. 34 del D.lgls.151/2001 – sono coperte da
contribuzione figurativa.
Anche nel caso di fruizione oraria del congedo parentale, si
applica quanto già disposto al punto 3 della circolare numero 139/2015 e cioè
che la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre
2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino
ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o
affidamento. Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dopo
il 6° anno di vita del bambino o dopo il 6° anno dall’ingresso in famiglia del
minore adottato o affidato si applica il comma 2 dell’art. 35 del T.U.
(retribuzione convenzionale, integrabilità con riscatto o versamenti
volontari). Tale disposizione si applica anche per i periodi di congedo fruiti
dai genitori oltre il periodo complessivo di 6 mesi (anche se fruiti entro il
predetto 6° anno).
La valorizzazione della contribuzione figurativa sulla base
della retribuzione avviene in forza dell’art. 40 della legge 183 del 2010, cioè
in base alle voci retributive ricorrenti e continuative perse per le ore di
congedo.
La valorizzazione della contribuzione figurativa sulla base
della retribuzione convenzionale avviene in forza di quanto disposto dal comma
2 dell’art.35, D.lgls.151/2001.
Il beneficio della fruizione oraria del congedo parentale è
finalizzato a conciliare i tempi “di lavoro” con la cura della prole. D’altro
canto, la base oraria del congedo, o è stabilita dalla contrattazione
collettiva (art. 32, comma 1- bis ) o
fissata dalla legge con riferimento al periodo di paga immediatamente
precedente (art.32, comma 1-ter del D.lgls.151/2001 ). Tutto ciò implica che la
modalità oraria di fruizione del congedo sia concepibile esclusivamente nel
corso del rapporto di lavoro e che dunque sia esclusa l’applicazione “su base
oraria” del riscatto dei periodi corrispondenti fuori dal rapporto di lavoro di
cui al comma 5 dell’art.35, D.lgs.151/2001.
4. Modalità operative
Presentazione della domanda di congedo parentale ad ore
Il genitore lavoratore dipendente avente diritto al congedo
parentale, secondo i presupposti di legge già noti, richiede il congedo al
datore di lavoro ed all’Istituto, ai fini del trattamento economico e
previdenziale.
Nella fase transitoria, la richiesta all’Istituto è
presentata mediante un’apposita domanda on line, che è diversa dalla domanda
telematica in uso per la richiesta del congedo parentale giornaliero o mensile.
Per tale motivo, se in un determinato arco di tempo, il genitore intende fruire
il congedo parentale in modalità giornaliera e/o mensile ed in modalità oraria,
dovrà utilizzare le due diverse procedure di invio on line.
Nella domanda di congedo parentale ad ore il genitore
dichiara:
-- se il congedo è
richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio
generale previsto dall’art. 32 del T.U. (si rammenta che in questo caso la
fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà
dell’orario medio giornaliero);
-- il numero di
giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria. La procedura infatti
prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate
lavorative intere;
-- il periodo
all’interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno
fruite.
Nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni, le
domande di congedo parentale ad ore sono presentate secondo le seguenti
istruzioni:
-- la domanda è
presentata in relazione a singolo mese solare. Quindi, ad esempio, se si
intende fruire di congedo parentale ad ore, sia nel mese di luglio sia nel mese
di agosto, dovranno essere presentate due distinte domande, una per ciascun
mese, seguendo la procedura semplificata “Nuovo periodo” descritta nel
successivo paragrafo;
-- la domanda di
congedo può riguardare anche giornate di congedo parentale fruite in modalità
oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa.
A regime, analogamente a quanto avviene attualmente per la
fruizione del congedo parentale a giorni, la domanda di congedo parentale dovrà
essere presentata all’Istituto prima dell’inizio del congedo, al limite anche
lo stesso giorno di inizio di fruizione; su tale regola non incidono i nuovi
termini di preavviso previsti dall’art. 32, comma 3, del T.U.
maternità/paternità per la richiesta del congedo parentale al datore di lavoro.
Si rammenta che, salvi i casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto
a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti dai
contratti collettivi e comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5
giorni, in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero, e non
inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario (art. 32, comma 3, T.U.).
Esempio 1
In base alla contrattazione collettiva, una giornata di
congedo parentale è equivalente a 6 ore – il genitore che intende fruire di
congedo parentale per 2 giornate (pari a 12 ore di assenza dal lavoro) dal
14.09.2015 al 22.09.2015 dovrà indicare 2 giornate nel predetto arco temporale.
La fruizione del congedo avverrà secondo le modalità indicate dalla
contrattazione.
Esempio 2
Assenza di contrattazione collettiva - la giornata media
lavorativa è pari ad 8 ore – il genitore intende fruire di 5 giorni di congedo
parentale in modalità oraria, 2 nel mese di gennaio e 3 nel mese di febbraio –
il genitore presenta la domanda per il mese di gennaio specificando n. 2
giornate e il periodo all’interno del mese solare in cui intende fruire del
congedo a ore. Per il mese di febbraio, il genitore, a partire dalla domanda
già presentata, attiva la funzione “Nuovo periodo” indicando per questo mese n.
3 giornate e il periodo all’interno del mese solare in cui intende fruire del
congedo a ore.
5. Istruzioni procedurali
Per la previsione di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 80 del 2015 e quindi per il carattere attualmente
sperimentale della misura per l’anno 2015, tenuto conto della complessità della
materia, della pluralità di tipologie di rapporto di lavoro alla quale si
applica nonché dell’estrema variabilità della durata delle giornate lavorative
anche nell’ambito della stessa tipologia di lavoratore e della diversa
articolazione con la quale si può esplicitare l’attività lavorativa (esempio
part time orizzontale o verticale) è necessario procedere con un’approfondita
analisi di tutte le possibili casistiche.
Nelle more di tali ulteriori e necessari approfondimenti
amministrativi, e delle conseguenti implementazioni informatiche che ne
deriveranno, l’Istituto rende disponibile sul proprio sito l’applicazione per
consentire ai lavoratori di presentare la domanda di congedo parentale su base
oraria e fornisce le prime indicazioni ai datori di lavoro sulle modalità di
conguaglio della prestazione.
Per consentire un immediato controllo sui limiti individuali
e complessivi, sia di fruizione sia di indennizzo, previsti dalla legge, in una
prima fase sono state individuate le modalità operative sotto descritte per la
presentazione della domanda, l’invio dei flussi Uniemens e dei relativi
conguagli.
In una seconda fase, qualora confermata come definitiva la
disciplina della misura sperimentale, le modalità operative saranno integrate
per consentire una gestione delle domande e dei flussi Uniemens anche con il
dettaglio orario.
5.1 Modalità di
presentazione della domanda telematica
L’applicazione per la presentazione all’Istituto delle
domande di congedo parentale su base oraria è stata inserita all’interno del
gruppo di servizi denominati “Domande di maternità on line”.
L’acquisizione delle domande in oggetto è possibile tramite
i seguenti tre canali:
-
WEB:il servizio è disponibile tra i servizi
OnLine dedicati al Cittadino presenti sul sito dell’INPS (www.inps.it); in
particolare, una volta effettuato l’accesso tramite PIN, il cittadino dovrà
selezionare le voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”,
“Maternità”, “Acquisizione domanda”;
-
CONTACT CENTER INTEGRATO:contattando il numero
verde 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da telefono
cellulare. In questo caso, il servizio è a pagamento in base al piano
tariffario applicato dai diversi gestori telefonici;
-
PATRONATI: attraverso i servizi telematici
offerti dagli stessi.
I documenti utili per l’istruttoria della domanda di congedo
parentale vanno allegati telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella
procedura. Tali documenti, differenti a seconda dell’evento trattato, sono
quelli previsti per le domande di congedo parentale a mesi e/o giornate,
indicati anche nell’ambito della procedura on line (a titolo esemplificativo,
in caso di domanda di congedo parentale presentata per figlio adottato, al fine
di accelerare i tempi dell’istruttoria, il genitore ha la possibilità di
allegare la sentenza di adozione).
Si precisa che anche per tali tipologie di domande, sarà
necessario che il cittadino sia dotato di PIN di tipo dispositivo. In caso di
PIN non dispositivo, sarà comunque possibile accedere al servizio e acquisire
la domanda, ma la stessa verrà istruita solo a seguito dell’avvenuto
“rafforzamento” del PIN.
Anche l’acquisizione della domanda di congedo parentale su
base oraria prevede la possibilità che il richiedente possa acquisire la
specifica domanda in modo parziale, in tempi diversi, e di ufficializzarne la
trasmissione in modo esplicito solo alla fine del processo, momento in cui
viene assegnato un numero di protocollo e una ricevuta di presentazione per la
domanda.
Per agevolare la presentazione di domande di congedo
parentale a ore successive alla prima, l’applicazione consente inoltre le seguenti
possibilità:
-
acquisizione di una nuova domanda avente le
stesse caratteristiche di una domanda di congedo parentale su base oraria già
presentata (funzione di “Replica”); La funzione consente quindi di ripercorrere
l’intera domanda replicata per modificarne le parti di interesse.
-
acquisizione, a partire da una domanda già
presentata, di una nuova domanda, indicando solamente il numero di giornate
intere da fruire su base oraria all’interno di un nuovo periodo (funzione
“Nuovo periodo”). La funzione consente quindi di inserire direttamente un nuovo
periodo all’interno della domanda replicata senza necessità di ripercorrere le
pagine relative ad altri dati.
5.2 Flusso delle
denunce Uniemens e conguagli
Nella prima fase di applicazione, ai fini dell’esposizione
nel flusso delle denunce Uniemens dei periodi di congedo parentale fruiti su
base oraria, è stato istituito un nuovo <CodiceEvento>: “MA0” (MA zero)
avente il significato di “periodi di congedo parentale disciplinati dall’art.
32 del D. Lgs. N. 151/2001, usufruiti su base oraria”. Le informazioni tecniche
per la valorizzazione del nuovo elemento saranno comunicate dall’Istituto
secondo le consuete modalità.
A regime, qualora confermata come definitiva la disciplina
della misura sperimentale, e comunque non oltre il primo semestre del 2016, il
sistema Uniemens consentirà una completa gestione del flusso informativo
relativo al congedo fruito dal lavoratore con il dettaglio di numero di ore di
congedo fruite nel giorno.
Per il conguaglio della indennità di congedo parentale su
base oraria anticipate al lavoratore, dovrà essere valorizzato nell’elemento
<MatACredAltre>, <CausaleRecMat>, il nuovo codice causale “L062”
avente il significato di “indennità di congedo parentale facoltativo fruito su
base oraria”; nell’elemento <ImportoRecMat> il relativo importo.
Il flusso Uniemens sarà integrato con ulteriori elementi
informativi che consentiranno al datore di lavoro di tramettere all’Istituto
una più compiuta descrizione del congedo fruito dal lavoratore: in particolare,
saranno esposte, nell’elemento <NumOreEvento> le ore di congedo fruite
nel giorno espresso in centesimi.
Si rammenta che il congedo parentale è fruibile in costanza
di rapporto di lavoro con diritto alla retribuzione. Il congedo non è pertanto
fruibile ed indennizzabile oltre la cessazione del rapporto di lavoro ed in
generale nelle giornate in cui non sussista l’obbligo di prestare attività
lavorativa.
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