OGGETTO:
Finanziamenti estinguibili dietro cessione del quinto della
pensione – avvio della funzione finalizzata ai recuperi dei residui crediti
oltre la scadenza naturale dei piani di ammortamento, di quote parzialmente o
totalmente insolute.
1 – PREMESSA
Si premette che nel corso dell’ammortamento dei
finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto della pensione, la
trattenuta mensile contrattualmente pattuita
a favore degli intermediari finanziari cessionari può essere ridotta o
azzerata, in ragione della capienza della provvista che può subire variazioni a
diverso titolo.
Per quanto sopra, a seguito di numerose proposte avanzate da
società finanziarie finalizzate ad individuare una soluzione condivisa della
problematica, il Coordinamento Generale Legale dell’Istituto, chiamato ad
esprimere il proprio avviso, con nota n. 28331 del 12 novembre 2013 ha, in
sintesi, chiarito che l’accodamento delle suddette rate, oltre la scadenza
naturale del contratto originario, risulta fattibile se espressamente pattuito
tra le parti contraenti in sede di sottoscrizione del contratto e nell’ambito
della propria autonomia negoziale, ferma restando la contestuale necessità del
consenso della compagnia assicuratrice coinvolta alla copertura del rischio di
premorienza del pensionato per l’ulteriore periodo di recupero fino al saldo
del debito residuo.
Sulla base del parere sopra citato, valutata inoltre la
tutela degli interessi dei pensionati - che di frequente vengono esposti ad
azioni di recupero giudiziale e stragiudiziale delle somme non corrisposte –
come già preannunciato con nota n. 39507 del 4 giugno 2015 della Direzione
Centrale Pensioni, è stato dato avvio alla realizzazione di una nuova funzione
procedurale, mediante implementazione della piattaforma informatica dedicata
“CQP”, preordinata al recupero, senza soluzione di continuità dei piani di
ammortamento, dei residui crediti oltre la scadenza naturale dei contratti.
2 – REQUISITI
AMMINISTRATIVI DELLA PROCEDURA DI RECUPERO IN ACCODAMENTO
La funzione in esame, cd. di “accodamento”, in tale fase di
primo rilascio previsto a far data dal 1° settembre 2015, sarà fruibile
esclusivamente per i contratti di cessione del quinto della pensione della
Gestione Privata. Resteranno pertanto esclusi, in detta fase, i piani facenti
capo alla Gestione Dipendenti Pubblici e alla Gestione Spettacolo.
Nell’ambito della Gestione privata potranno essere oggetto
di recupero in “accodamento” i piani futuri, nonché i piani in essere all’atto
della messa in esercizio della relativa funzione, restando esclusi i piani
oramai estinti alla stessa data.
Non potranno essere, altresì, oggetto di accodamento le rate
di inizio piano dei rinnovi cd. “esterni”, le quali dovranno continuare ad
essere compensate direttamente tra le parti contraenti, così come disposto con
messaggio INPS n. 15755 del 9 luglio 2009 e di recente ribadito con nota n.
16673 del 19 marzo 2015 della Direzione Centrale Pensioni.
L’accodamento degli importi residui alla scadenza naturale
dell’ammortamento, in via generale, sarà consentito:
-
in presenza di formale consenso del pensionato;
-
per un importo mensile pari alla rata
contrattualmente pattuita, nel limite del quinto cedibile e con la salvaguardia
del trattamento minimo di legge;
-
nel limite massimo di 18 rate mensili
aggiuntive;
-
in presenza di una copertura assicurativa da
parte dell’intermediario finanziario per il rischio di premorienza del
pensionato a fronte dell’intero periodo di accodamento e comunque nel limite
massimo dei 18 mesi;
-
in assenza di azioni di recupero giudiziale e
stragiudiziale del credito da parte della società finanziaria nei confronti del
pensionato per le rate parzialmente o totalmente insolute insorte sia durante
l’ammortamento del piano originario, sia in costanza di accodamento.
In presenza dei suddetti presupposti, l’accodamento delle
rate parzialmente o totalmente insolute alla scadenza naturale del piano
originario verrà effettuato senza soluzione di continuità delle trattenute sul
trattamento pensionistico dell’interessato.
Le somme residue eventualmente non recuperate dall’Istituto
al termine del suddetto periodo di accodamento dovranno essere gestite
esclusivamente tra le parti contraenti, così come eventuali importi aggiuntivi
rispetto al residuo credito risultante alla scadenza naturale del contratto.
Durante la fase di accodamento non sarà possibile il
rilascio della quota cedibile ai fini del rinnovo del contratto di finanziamento.
Pertanto, per procedere all’attivazione di un nuovo contratto di cessione del
quinto della pensione, sarà necessario attendere la fine dell’accodamento
medesimo.
Il recupero sulla pensione con la modalità dell’ accodamento
potrà essere interrotto per le seguenti motivazioni:
-
Estinzione anticipata del debito
-
Decesso del pensionato
-
Eliminazione della pensione per altre cause.
In tale fase di primo rilascio della funzione di accodamento
non è prevista la revoca dello stesso da parte di uno o di entrambi i
contraenti.
Durante il periodo di accodamento delle rate, oltre la
scadenza naturale del piano originario, non sarà possibile effettuare
trasferimenti di posizioni per cessione di crediti/revoche di mandati
all’incasso tra intermediari finanziari. Dette operazioni di trasferimento
piani saranno invece consentite durante l’ammortamento originario dei contratti
potenzialmente accodabili prima dell’avvio della fase di accodamento delle
rate.
Per effetto di detta funzione procedurale gli intermediari
finanziari saranno tenuti a corrispondere all’Istituto gli oneri per il
servizio prestato, determinati mensilmente secondo i parametri vigenti all’atto
della sottoscrizione del contratto di cessione originario, a decorrere dalla
data di inizio dell’accodamento fino al termine dello stesso.
3. ISTRUZIONI
OPERATIVE PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
L’accodamento delle rate potrà essere effettuato solo
subordinatamente alla preventiva presentazione “una tantum” di una
dichiarazione di responsabilità da parte
degli intermediari finanziari, che intendano avvalersi della funzione in esame,
sia per i contratti di cessione del quinto della pensione già notificati alla
predetta data di rilascio della procedura, sia per i contratti che verranno
successivamente notificati.
Tale dichiarazione, destinata ad esonerare l’Istituto da
ogni responsabilità al riguardo e da ogni eventuale contestazione, dovrà essere
trasmessa tramite Posta Elettronica
Certificata esclusivamente all’indirizzo “dc.pensioni@postacert.inps.gov.it”
della Direzione Centrale Pensioni, secondo lo schema predisposto di cui all’
allegato 1.
A tal fine sarà cura della predetta Direzione pubblicare
nella intranet istituzionale l’elenco delle società censite, al fine di agevolare
le verifiche istruttorie da parte delle Strutture territoriali, per le quali si
rinvia al paragrafo 4.
Come sopra precisato, le società finanziarie dovranno
acquisire il formale consenso dei pensionati riferito ad un’apposita clausola
presente nel contratto di cessione o aggiuntiva a quest’ultimo, da intendersi
per entrambe le casistiche quale parte integrante dello stesso.
Si descrivono di seguito le modalità di attivazione della
funzione in esame a seconda dei contratti futuri ovvero dei contratti già in
essere alla predetta data del 1° settembre p.v..
3.1 NUOVI CONTRATTI
DI FINANZIAMENTO
Gli intermediari finanziari saranno tenuti all’inserimento
di un’apposita clausola nello schema contrattuale che preveda l’attivazione di
detto recupero in accodamento nell’ipotesi in cui residui un credito alla
scadenza naturale del contratto.
Al fine di fornire ausilio agli intermediari finanziari
interessati, si riporta il testo di riferimento della clausola.
“Nei casi di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi
causa della rata di cessione del quinto della pensione, conseguenti a
variazioni della prestazione pensionistica, il Richiedente è tenuto a versare
alla XXXXX - con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la
rata mensile prevista nel presente contratto ed il minore importo versato alla XXXXX da parte dell’Ente Pensionistico, per tutti i
mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della
rata prevista contrattualmente da parte dell’Ente stesso (oltre alla
maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto dal presente
contratto).
Ai fini del rimborso, il Richiedente autorizza l’Ente
Pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a
versare alla XXXXX gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di
ammortamento originario, per un periodo
massimo di diciotto mesi, fermo restando l’obbligo per il Richiedente
all’immediato pagamento dell’eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo.
La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto
recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo e
per un periodo massimo di diciotto mesi comporta altresì il prelievo di un
importo pari al quinto mensilmente cedibile della pensione, nei limiti della
rata contrattualmente stabilita”.
Si precisa al riguardo che anche i nuovi contratti, che non
prevedano la clausola dell’accodamento o il consenso allo stesso, potranno
essere integrati in una fase successiva, rispettivamente secondo le modalità
indicate al seguente punto 3.2 ovvero con l’acquisizione del consenso del
pensionato cedente.
3.2 - CONTRATTI DI FINANZIAMENTO GIÀ ATTIVI
- Per quanto riguarda i contratti di cessione del quinto già
attivi alla data del rilascio della funzione in argomento, nei quali non sia
presente alcuna clausola relativa a tale modalità di recupero apposta
preventivamente, quest’ultimo verrà consentito solo subordinatamente alla
sottoscrizione da parte del pensionato medesimo di una clausola ad integrazione
del contratto originario, nella quale venga espressamente convenuto quanto
segue: “ai fini del rimborso del residuo debito per riduzione o sospensione
della rata di cessione del quinto della pensione, il Richiedente autorizza
l’Ente Pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé
spettante ed a versare alla XXXXX gli importi ancora dovuti al termine del
piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di diciotto mesi, fermo restando
l’obbligo per il Richiedente all’immediato pagamento dell’eventuale ulteriore
importo dovuto e non recuperato al
termine del citato periodo”.
- Per i contratti di cessione del quinto pensione per i
quali gli intermediari finanziari abbiano invece già acquisito il consenso del
pensionato a tale modalità di recupero tramite l’apposizionedi una clausola,
sostanzialmente riconducibile ai presupposti fondamentali della funzione in
esame, gli stessi non saranno tenuti ad effettuare alcuna integrazione del contratto
di cessione originario, ma dovranno solo sottoscrivere la preventiva
dichiarazione di responsabilità,di cui al punto 3.
3.3 – MODALITA’ DI
AVVIO DELLA FUNZIONE PROCEDURALE
Per quanto riguarda i contratti di cui al paragrafo 3.1 gli
intermediari finanziari dovranno procedere all’inoltro dei contratti secondo le
ordinarie modalità, differenziate sulla base del regime di accreditamento o di
convenzionamento degli stessi presso l’Istituto.
Per tutti i contratti di finanziamento di cui al paragrafo
3.2. nonché di quelli nuovi, ma privi di accettazione all’accodamento all’atto
della stipula, gli intermediari finanziari che abbiano ottenuto il consenso in
fase successiva, nei termini sopra descritti, dovranno provvedere a trasmettere
alle Sedi territorialmente competenti -
tramite posta elettronica certificata -
appositi elenchi contenenti le posizioni interessate.
Si precisa che il consenso dei pensionati potrà essere
acquisito, da parte degli intermediari finanziari, nei termini rappresentati
nel precedente capoverso durante l’intero corso del piano di ammortamento
originario e trasmesso nel limite temporale di tre mesi prima della scadenza
naturale del contratto.
Quanto premesso si rende necessario al fine di permettere il
corretto inserimento nella procedura dedicata della suddetta accettazione da
parte dell’operatore di Sede, in considerazione del noto meccanismo procedurale
di estrazione anticipata dei ratei pensionistici rispetto al mese di
competenza.
4 – ISTRUZIONI
OPERATIVE A CARICO DELLE STRUTTURE TERRITORIALI
Per quanto concerne nello specifico gli adempimenti degli
operatori delle Strutture territoriali, dopo la preliminare verifica della
presenza della società nell’apposito elenco pubblicato nella intranet
istituzionale, dovranno procedere secondo le modalità di seguito
descritte.
Per i nuovi contratti di finanziamento, ai fini
dell’attivazione dell’accodamento degli importi residui alla scadenza naturale
dei contratti, l’operatore di Sede sarà tenuto al controllo della presenza
negli stessi del consenso del pensionato.
Detta verifica dovrà essere effettuata sia nella fase di
acquisizione dei contratti cartacei notificati da parte di società in regime di
accreditamento presso l’Istituto, sia in sede di abbinamento dei contratti
cartacei trasmessi successivamente alla notifica telematica da parte delle
società in regime di convenzionamento.
Premesso quanto sopra, al fine dell’attivazione operativa
della funzione in esame, per i contratti notificati da società accreditate -
nell’ipotesi in cui le suddette verifiche avranno avuto esito positivo -
l’operatore dovrà procedere alla valorizzazione della stessa nella procedura
dedicata.
Per quanto riguarda, invece, le società in regime di
convenzionamento l’attivazione della funzione verrà ricondotta agli automatismi
della procedura.
Fermi restando i controlli sulla sussistenza del consenso
dei pensionati, come sopra rappresentato, si segnala la necessità
dell’ulteriore verifica da parte degli operatori in merito alle posizioni che
durante l’ammortamento del piano originario siano state trasferite presso
l’Ufficio pagatore della “Cassa Sede” a diverso titolo e successivamente siano
state ricollocate in procedura ai fini del pagamento automatico.
In tali fattispecie, al fine di evitare che le rate già
versate al cessionario in conduzione gestionale e, quindi, al di fuori della
procedura dedicata, vengano quantificate quali importi insoluti e poste in
accodamento, l’operatore dovrà procedere come segue:
-
per i contratti che verranno notificati a
decorrere dal 1° settembre 2015, in occasione del trasferimento dalla gestione
manuale alla prestazione in pagamento automatizzato, dovrà essere
tempestivamente effettuata la relativa segnalazione all’indirizzo di posta
elettronica “cessionequinto@inps.it “, con il seguente oggetto “Accodamento
posizioni in gestione manuale” e la specifica del numero delle rate gestite
fuori sistema e del complessivo importo;
-
per i contratti in corso di ammortamento alla
data di rilascio della procedura in parola, una volta ricevuti da parte degli
intermediari finanziari autorizzati gli elenchi delle posizioni da accodare,
prima di procedere all’attivazione dell’apposita funzione nell’applicativo
dedicato, dovranno essere segnalate le posizioni interessate secondo le
modalità esposte nel precedente capoverso, previa ricognizione degli eventuali
pagamenti con gestione manuale.
Al presente messaggio, viene allegato, anche al fine di
consentire agli intermediari finanziari interessati di adeguare i propri sistemi,
il documento contenente le specifiche tecniche.
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