Sono disponibili online le risposte dell’Agenzia ai quesiti
di professionisti e stampa specializzata in tema di collaborazione volontaria.
Dopo le prime indicazioni contenute nella circolare n. 10/E del mese di marzo e
in quella n. 27/E di luglio, la circolare n. 30/E di oggi fornisce ulteriori
precisazioni sull’applicazione delle misure introdotte dalla legge n. 186/2014
in materia di emersione e rientro di capitali illecitamente detenuti
all’estero.
Completezza della documentazione e buon esito della
procedura – L’esito della procedura di collaborazione volontaria non sarà
compromesso se il contribuente risulta oggettivamente impossibilitato a
produrre tutta la documentazione utile a ricostruire la sua situazione fiscale.
Questo purché nella relazione di accompagnamento venga segnalata la presenza
delle cause che impediscono la tempestiva produzione documentale o che non
permettono una puntuale rappresentazione delle violazioni dichiarative oggetto
della regolarizzazione. La documentazione dovrà essere comunque trasmessa entro
la notifica da parte dell’ufficio dell’invito a comparire o, almeno,
nell’ambito del contraddittorio propedeutico alla redazione dell’atto di
accertamento con adesione.
Rapporti tra procedura di collaborazione volontaria e scudo
fiscale – Il contribuente che si è avvalso del cosiddetto scudo fiscale e vuole
accedere alla procedura di disclosure, dovrà indicare nella relazione di
accompagnamento le dichiarazioni riservate direttamente o indirettamente
correlate alle poste patrimoniali e ai redditi oggetto dell’attuale procedura.
Trattamento fiscale applicabile alle rendite del tipo AVS –
Nel documento di prassi le Entrate precisano che, quando le pensioni sono
accreditate su conti elvetici senza l’intervento di un intermediario
finanziario residente, l’imponibile è comunque assoggettato ad un’imposizione
sostitutiva del 5%. In questo caso, il contribuente che non abbia canalizzato
la riscossione di tali rendite attraverso un intermediario italiano, può
pertanto avvalersi della procedura di collaborazione volontaria.
Rimpatrio delle somme oggetto di emersione – I capitali
dall’estero possono essere fatti rientrare già dalla data immediatamente
successiva a quella di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria.
Con il documento di prassi pubblicato oggi, le Entrate forniscono chiarimenti
sugli elementi che il contribuente deve fornire sul piano probatorio in merito
all’avvenuto rimpatrio.
Monitoraggio rafforzato e immobili all’estero – Assieme
all’ambito temporale, la circolare, affronta anche alcuni dubbi riguardanti il
rilascio dell’autorizzazione all’intermediario finanziario estero a trasmettere
alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le
attività oggetto di procedura (c.d. waiver). Ulteriori chiarimenti, infine,
riguardano gli aspetti sanzionatori connessi al caso di emersione di immobili
all’estero, nonché alle violazioni in materia di imposta di registro, di
imposta sulle donazioni o di imposta di successione.
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