In particolare, detta tipologia di rischio risulta
configurata ogni qualvolta il lavoratore abbia posto in essere un contegno
abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle
direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, creando
egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali
modalità del lavoro da svolgere.
Corte di Cassazione,
Sentenza n.15700 del 27 luglio 2015
Svolgimento del
processo
Con sentenza
depositata il 4.9.12 la Corte d’appello di Bologna rigettava - per quel che
rileva nella presente sede - il gravame di (...) contro la pronuncia del
Tribunale di Parma che l’aveva condannata al risarcimento dei danni patiti, a
seguito di infortunio sul lavoro occorso il 26.6.99 in Germania, dal suo dipendente
(...) (di cui era stato riconosciuto un concorso di colpa pari al 30%).
Per la cassazione
della sentenza ricorre (...) affidandosi a tre motivi.
Resistono con
controricorso M.M. ed (...) (società di diritto tedesco presso la quale il M.
era stato inviato in trasferta per l’esecuzione d’un contratto d’appalto).
La società
assicuratrice (...) (anche nei confronti della quale si sono celebrati i gradi
di merito) è rimasta intimata.
Motivi della decisione
1 - Con il primo
motivo il ricorso lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2087,
1223 e 2043 c.c., 40 e 41 c.p., nonché omesso esame d’un fatto decisivo, per
avere l’impugnata sentenza trascurato la c.t.u. che aveva accertato che
l’infortunio si era verificato unicamente per una condotta del tutto autonoma,
abnorme e imprevedibile posta in essere dal lavoratore; al più - prosegue il
ricorso - l’unica concorrente responsabilità poteva essere quella della (...)
società committente, per aver consentito l’accesso in azienda in un giorno non
lavorativo.
Con il secondo motivo
il ricorso denuncia, in subordine, violazione o falsa applicazione dell’art.
1227 c.c., nonché omesso esame d’un fatto decisivo, nella parte in cui la Corte
territoriale ha quantificato il concorso di colpa del lavoratore nel 30%
anziché nel 90%.
Con il terzo motivo il
ricorso si duole di violazione o falsa applicazione degli artt. 1223 e 2043
c.c., 40 e 41 c.p., nonché di omesso esame d’un fatto decisivo, per omessa
pronuncia sulla domanda di manleva proposta dalla società ricorrente nei
confronti della (...).
2 - I primi due motivi
- da esaminarsi congiuntamente perché connessi - si collocano al di fuori
dell’area dell’art. 360 c.p.c., poiché sostanzialmente in essi si sollecita
solo una nuova lettura in punto di fatto delle risultanze istruttorie e, in
particolare, delle deposizioni testimoniali in forza delle quali la Corte
territoriale ha emesso la propria decisione.
Infatti, per costante
giurisprudenza - da cui non si ravvisa motivo alcuno di discostarsi - il vizio
di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex
art. 360 n. 5 c.p.c. (nel testo - applicabile ratione temporis nel caso di
specie - anteriore alla novella di cui all’art. 54 d.l. 22.6.2012 n. 83,
convertito in legge 7.8.2012 n. 134) sussiste solo se nel ragionamento del
giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il
contraddittorio, mancato o deficiente esame di un fatto decisivo della
controversia, potendosi in sede di legittimità controllare unicamente sotto il
profilo logico - formale la valutazione operata dal giudice del merito,
soltanto al quale spetta individuare le fonti del proprio convincimento e,
all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e
scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione
(cfr., ex aliis, Cass. S.U. 11.6.98 n. 5802 e innumerevoli successive pronunce
conformi).
Nella vicenda
processuale di cui si discute la sentenza impugnata ha accertato, con
motivazione immune da vizi logico-giuridici, che (...) aveva segnalato al capo
squadra (...) (anch’egli dipendente dell’odierna ricorrente) la pericolosità
della situazione in cui si doveva posizione la macchina palettizzatrice e che
il (...) pur di tanto telefonicamente informato dal (...) medesimo, aveva dato
disposizioni affinché si procedesse ad installare il macchinario.
Da ciò la gravata
pronuncia ha correttamente desunto che l’infortunio non si era verificato per
una condotta del tutto autonoma, abnorme e imprevedibile del lavoratore e ciò a
prescindere dal contrario avviso del c.t.u., non vincolante per il giudice di
merito.
La gravata pronuncia
si è, quindi, attenuta al costante insegnamento di questa Corte Suprema in tema
di cd. rischio elettivo, che esonera il datore di lavoro da ogni responsabilità
per l’infortunio patito dal dipendente ove questi abbia posto in essere un
contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento
lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento,
creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle
normali modalità del lavoro da svolgere (cfr., ex aliis, Cass. n. 21694/11;
Cass. n. 4656/11; Cass. n. 19494/09).
Ciò - giova ribadire -
è stato motivatamente escluso dall’impugnata sentenza in base al testimoniale
raccolto.
Né può parlarsi di
rischio elettivo sol perché una determinata operazione, rientrante nelle
mansioni proprie del lavoratore, poteva - in ipotesi - eseguirsi anche
diversamente.
Rientra, poi,
nell’ambito di un esclusivo apprezzamento di merito - in quanto tale
insindacabile in sede di legittimità - la quantificazione dell’eventuale
concorso colposo dell'infortunato, che la società ricorrente vorrebbe estendere
fino al 90% per non essersi il (...) avvalso del "tierforf" (cioè
d’un argano manuale a fune) presente presso l’azienda della (...) macchinario
che la sentenza impugnata ha, con motivazione scevra da vizi di sorta, ritenuto
inidoneo rispetto al peso di 8 tonnellate della palettizzatrice che andava posizionata.
Anche a tale riguardo
la pronuncia gravata si è motivatamente discostata dalle non vincolanti
conclusioni del c.t.u. (la cui relazione, per altro, il ricorso neppure
trascrive od allega, così come non ne indica la posizione nell’incarto processuale,
in ciò violando il principio di autosufficienza del ricorso).
Ancora con corretta
motivazione la gravata pronuncia ha escluso qualunque responsabilità in capo
alla (...) per aver consentito l’accesso in azienda in un giorno non
lavorativo, vuoi perché la committente non aveva alcun compito di coordinamento
nell’installazione della macchina palettizzatrice, vuoi perché l’apertura
dell’azienda in un giorno non lavorativo non ha avuto alcuna incidenza causale
nella determinazione dell’infortunio, cosi come non l’ha avuta la mera presenza
del summenzionato argano manuale a fune, che non è stato utilizzato (né poteva
esserlo) in occasione dell’infortunio di cui si controverte.
È appena il caso di
ricordare che in tanto il committente è tenuto a provvedere, all’interno del
proprio cantiere, alle misure di sicurezza dei lavoratori non alle sue
dipendenze in quanto egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa
alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico -
organizzativi dell’opera o del servizio da eseguire (cfr., ex aliis, Cass. n.
17092/12; Cass. n. 22818/09), situazione che l’impugnata sentenza ha
motivatamente escluso nel caso di specie.
3 - Il terzo motivo va
disatteso perché la Corte territoriale, nel momento stesso in cui ha escluso
ogni concorrente responsabilità nella produzione dell’evento dannoso della
(...), ha per ciò solo implicitamente respinto la - incompatibile - domanda di
manleva proposta dalla società ricorrente.
4 - In conclusione, il
ricorso è da rigettarsi.
Le spese del giudizio
di legittimità, liquidate come da dispositivo in favore dei controricorrenti,
seguono la soccombenza.
Non è dovuta pronuncia
sulle spese riguardo alla (...) s.a., che non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e
condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità,
liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 3.500,00 per compensi
professionali, oltre accessori come per legge, per ciascun controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13
co. 1 qua ter d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 co. 17 legge
24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello
stesso articolo 13.
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