OGGETTO:
Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Federterziario
Confimea (C.F.C.) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale,
ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili.
Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di
assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla Confederazione
Federterziario Confimea (C.F.C.)
verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso
UNIEMENS.
In data 9 marzo 2015 tra l’INPS e la Confederazione
Federterziario Confimea (C.F.C.)è stata stipulata una convenzione (allegato
n.1), approvata con determinazione commissariale n.130 del 30 luglio 2014, per
la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi di quanto
stabilito dalla legge 4 giugno 1973
n.311.
Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi
all’applicazione della convenzione.
Modalità di
riscossione
La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale
stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte
all’associazione, sarà effettuata dall’INPS, a favore delle associazioni
sindacali in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione
dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come
stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni e
sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga
congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, non altera la natura
volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l'Istituto
qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
Misura del contributo
L’INPS considererà versato a titolo di contributo di
assistenza contrattuale, di cui alla presente convenzione, il solo importo che
verrà indicato dai datori di lavoro nell’UNIEMENS.
Qualora il datore di lavoro non versi per intero l’importo
dei contributi obbligatori dovuti, entro le scadenze previste dalla normativa
vigente, la quota versata a titolo di contributo di assistenza contrattuale
sarà attribuita a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali
oneri accessori.
L’INPS non effettuerà alcun intervento diretto o di
controllo nei confronti dei datori di lavoro, relativamente al versamento dei
contributi oggetto della presente convenzione.
Costi
I costi individuati dall’Istituto per il servizio di
riscossione dei contributi di assistenza contrattuale sono stati attualizzati,
per l’anno 2015, con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014.
Per la convenzione di cui trattasi è previsto il seguente
importo:
- contributi per
assistenza contrattuale per ogni UNIEMENS
€ 0,17
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita
comunicazione scritta, a seguito della quale l’associazione ha facoltà di
recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
Sono a carico dell’associazione oltre alle spese, ogni altro
onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.
Modalità di versamento
delle quote di assistenza contrattuale
L’INPS corrisponderà all’associazione – Sede nazionale – senza onere di interessi
né a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per contributi di
assistenza contrattuale risultanti dall’UNIEMENS al netto dei costi per il servizio di
riscossione.
Il versamento avverrà entro la fine del mese successivo a
quello di elaborazione dell’UNIEMENS.
Unitamente al versamento di cui al primo comma, le Strutture
periferiche dell’INPS metteranno a disposizione dell’associazione, con
riferimento agli UNIEMENS elaborati in ciascun mese, i dati relativi alle
imprese che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con
l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento.
Qualora l’importo dell’acconto periodico dovuto
all’associazione risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l’Istituto
provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo
da versare pari o superiore ad Euro 50,00.
L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove
le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine
convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie
di assolvimento dei compiti istituzionali.
Clausola di
salvaguardia
L’INPS è esonerato – e l’associazione lo riconosce
esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità, nei confronti delle
imprese aderenti alla stessa associazione e, comunque, verso i terzi e verso
chicchessia, derivante dall’applicazione della presente convenzione. In specie,
l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di
pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’associazione stipulante o
di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente
convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla
data di stipula della convenzione.
L’Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli
associati e l’associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto l'associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e
qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli
relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per
contributi di assistenza contrattuale.
L'associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice
presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo
stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per
questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli
associati e l’associazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra
saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa
sui compensi professionali.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del
presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull’uso della
denominazione, dell’acronimo, del logo dell’associazione sindacale; sul
legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della
perdita da parte dell’associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex
lege per accedere alla stipula della presente convenzione o qualora
intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o
necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo che regoli
il negozio giuridico.
L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere
unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano
rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno
dell’Istituto da parte dell’associazione.
Disposizioni in
materia di protezione dei dati personali
Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza,
alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei
dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei
terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
Durata e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. La
richiesta di rinnovo dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, mediante Posta
Elettronica Certificata (P.E.C.), almeno 90 giorni prima della scadenza. In
mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla
data di scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di
ciascuna delle Parti, da esercitarsi a mezzo comunicazione da far pervenire
all’altra con un preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero
a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
L’associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con
le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle
proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati
nella presente convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a
supporto.
Si comunica che la sede della Confederazione Federterziario
Confimea (C.F.C.) è in via Cesare Beccaria n. 16 – Roma (RM).
Istruzioni operative
e contabili
Riguardo alle modalità di esposizione dei dati nel flusso
UNIEMENS si forniscono, di seguito, le necessarie istruzioni da portare a
conoscenza delle imprese aderenti alla Confederazione Federterziario Confimea
(C.F.C.), a cui è attribuito il codice di nuova istituzione “ W430”.
Nel flusso UNIEMENS, le imprese nell’elemento
<DenunciaAziendale>, <ContribAssistContrattuale>,
<CodAssociazione> dovranno validare il nuovo codice causale “W430” avente
significato di “Ass. Contr. Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.)” e
il relativo <ImportoContributo>.
I contributi di assistenza contrattuale di che trattasi,
evidenziati dai datori di lavoro nel flusso UNIEMENS con il citato codice
“W430”, vengono imputati, in sede di specificazione contabile, al conto
GPA25499
Contestualmente a tale imputazione, la procedura stessa, al
fine di rilevare il debito verso la Confederazione Federterziario Confimea
(C.F.C.), predispone la seguente scrittura in P.D.:
GPA35499 a GPA11499
per un importo pari a quello evidenziato in AVERE nel citato
conto GPA25499
Pertanto, i saldi dei conti GPA25499 e GPA35499 devono
costantemente concordare.
Per assicurare detta concordanza, nonché la concordanza tra
le risultanze contabili e le somme derivanti dalle ripartizioni delle denunce
contributive pervenute mediante flusso UNIEMENS, i conti GPA25499 e GPA35499
devono essere movimentati, con il codice documento “95”, soltanto mediante la
procedura automatizzata di ripartizione.
Le Sedi procederanno alla stampa della reportistica a
disposizione generata dalla procedura in triplice copia.
Una copia è destinata alle imprese che hanno versato il
contributo di assistenza contrattuale, con l’indicazione del periodo contributivo
e dell’ammontare del versamento.
Un’altra copia della stampa di detto report deve essere
inviata all’Ufficio competente per la contabilità della sede ed una copia deve
rimanere agli atti dell’Ufficio amministrativo.
Le somme riscosse devono essere accreditate alla sopra
citata associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di
Bollo, se dovuta.
I pagamenti di cui sopra devono essere imputati in DARE del
conto GPA11499, al quale devono essere altresì addebitate le somme da trattenere
sull’ammontare del contributo riscosso a titolo di rimborso spese (AVERE del
conto GPA24042) per l’effettuazione del servizio in argomento e della relativa
imposta di bollo, se dovuta, (AVERE del conto GPA25228).
L’eventuale saldo del suddetto conto GPA11499, risultante
alla fine dell’esercizio, deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio
dalla specifica procedura automatizzata.
Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si
riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali
devono predisporre e trasmettere alla Confederazione Federterziario Confimea
(C.F.C.) apposito rendiconto dal quale risulti: l’ammontare dei contributi
riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento, per le quali
sono state emesse le distinte delle imprese di cui sopra; l’ammontare delle
somme corrisposte; l’ammontare delle spese e dell’imposta di bollo trattenute
sui contributi riscossi.
Nessun commento:
Posta un commento