Il 14 agosto la Commissione europea, attraverso un comunicato
stampa, ha reso noto l'esito della sua valutazione circa le agevolazioni
concesse in Italia alle imprese situate in aree colpite da calamità naturali
tra il 1990 e il 2009.
Benchè le norme sugli aiuti di Stato consentano, nel
rispetto di determinate condizioni, la possibilità di concedere misure a
sostegno delle imprese che hanno subito danni a seguito di eventi calamitosi,
la CE non era mai stata informata delle misure che l'Italia aveva introdotto
tra il 2002 e il 2011 sotto forma di riduzione di tributi e oneri
previdenziali.
La CE nel 2011 dichiarò l'illegalità delle misure, poiché
mai notificate, e avviò nel 2012 un'indagine approfondita per verificarne la
compatibilità con le norme comunitarie.
L'indagine della CE - da quanto si apprende nel comunicato
stampa - ha dimostrato che le misure italiane, oggetto della valutazione non
rispondono ai criteri imposti dall'Ue.
In particolare, siccome tutte le misure - ad eccezione di
quelle riguardanti l'alluvione dell'Italia settentrionale nel 1994 - non
richiedevano alle aziende beneficiarie di dimostrare e quantificare il danno
subito a seguito dell'evento calamitoso, è assai probabile che abbiano
beneficiato delle misure agevolative imprese che hanno subito danni in misura
inferiore rispetto agli aiuti ricevuti o imprese che non hanno subito alcun
danno.
Da ció discende, secondo la CE, l'incompatibilità delle
misure italiane alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, poiché
le stesse sono state foriere del riconoscimento alle imprese beneficiarie di un
vantaggio indebito, rispetto alle loro concorrenti che hanno operato in assenza
di intervento pubblico.
In linea di principio, inoltre, le norme sugli aiuti di
Stato richiedono il recupero delle misure incompatibili in modo da ridurre la
distorsione della concorrenza determinata dall'aiuto concesso.
Nel caso di specie, per le catastrofi naturali che si sono
verificate più di 10 anni fa (ovvero tutti i disastri, tranne il terremoto
dell'Abruzzo del 2009), la CE ha ritenuto di non richiedere, alle aziende che
esercitavano un'attività economica nella zona del disastro, la restituzione dei
benefici fruiti. Le imprese, infatti,
non hanno l'obbligo di conservare i documenti contabili per più di 10 anni, e
questo rende impossibile stabilire l'importo della sovracompensazione
dell'aiuto rispetto al danno subito.
Per la misura relativa al terremoto dell'Abruzzo, invece, si
dovrà recuperare l'importo della sovracompensazione ricevuta dalle imprese,
ossia la differenza tra l'aiuto ricevuto e il danno subito. Sembrerebbe
comunque che si procederà al recupero solo nei casi in cui l'importo degli
aiuti incompatibili ricevuti da ciascuna impresa risulti maggiore di 200.000
euro (soglia de minimis) che la CE presume non abbia alcun effetto sulla
concorrenza.
Ad oggi non siamo ancora in possesso del testo completo
della decisione che sarà disponibile solo dopo la risoluzione delle consuete
questioni di riservatezza.
Nessun commento:
Posta un commento