Jobs Act ha innovato la nozione di associazione in
partecipazione stabilendo che se l’associato è una persona fisica il suo
apporto “non può consistere, nemmeno in parte, in unaprestazione di lavoro”.
Dunque in base alla nuova disciplina sono vietati i contratti di associazione
in partecipazione nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste,
in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, mentre quelli già in essere
rimangono in vigore “fino alla loro cessazione”.
Il contratto in esame permette ad un soggetto imprenditore
(associante), di usufruire dell’apporto di un associato verso il corrispettivo
di una partecipazione di quest’ultimo agli utili dell’impresa o di uno o più
affari. Per effetto del vincolo associativo che si instaura fra associante ed
associato, quest’ultimo partecipa al rischio dell’attività d’impresa nei limiti
del proprio apporto e perciò, salvo patto contrario, risponde anche delle
perdite, sebbene entro il valore dell’apporto conferito. Inoltre, secondo
l’interpretazione sinora dominante l’apporto dell’associato poteva essere di
varia natura, (sia patrimoniale, sia personale) e consistere anche in una
prestazione di lavoro, mentre ora tale possibilità viene espressamente esclusa
dal legislatore.
La precedente norma, prima delle modifiche apportate dal
Jobs act, disponeva che in caso di apporto di prestazione lavorativa il numero
degli associati non potesse essere superiore a 3 (salvo i rapporti coniugali,
di parentela o di affinità). La violazione prevedeva la trasformazione di tutti
i rapporti di associazione in partecipazione in lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
Le precedenti regole, prevedevano che i rapporti di
associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza
che vi fosse un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa
o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto, si presumevano, salva
prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In considerazione del fatto che la norma fa riferimento alle
“persone fisiche”,continuano ad avere efficacia le associazioni in
partecipazione con apporto dilavoro laddove l’associato è rappresentato da un
soggetto societario.
Il nuovo decreto, inoltre, ha stabilito che i contratti di
associazione in partecipazione con apporto di lavoro già in essere rimangono in
corso fino alla loro cessazione.
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