Dispone:
1. Dati relativi alle
spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria ai fini
della dichiarazione dei redditi pre-compilata
1.1. A partire dal 2016, ai fini dell’elaborazione della
dichiarazione dei redditi pre-compilata di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 1°
marzo di ciascun anno, mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati
consolidati di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 175
del 2014, relativi a:
a) spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta
precedente;
b) rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni
non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati
versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.
1.2. I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono
quelli relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini
fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal
familiare a carico nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati.
1.3. Per ciascuna spesa o rimborso di cui al punto 1.1 i
dati disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria sono:
a) codice fiscale del contribuente o del familiare a carico
cui si riferisce la spesa o il rimborso;
b) codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o
denominazione del soggetto di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo n. 175 del 2014;
c) data del documento fiscale che attesta la spesa;
d) tipologia della spesa;
e) importo della spesa o del rimborso;
f) data del rimborso.
1.4. Le tipologie di spesa sono le seguenti:
a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche
omeopatici;
c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative
all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
d) servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese
relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per
glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
e) farmaci per uso veterinario;
f) prestazioni sanitarie: assistenza specialistica
ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; visita medica generica
e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione
chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica; certificazione medica;
ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, ad
esclusione della chirurgia estetica, al netto del comfort;
g) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi
e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra
i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure
termali; prestazioni di chirurgia estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
h) altre spese.
2. Modalità di
accesso ai dati delle spese sanitarie e relativo trattamento
2.1. Accesso ai dati
relativi alle spese sanitarie da parte dell’Agenzia delle entrate e relativo
trattamento
2.1.1. L’Agenzia delle entrate accede ai dati delle spese
sanitarie e dei rimborsi avvalendosi di servizi di cooperazione applicativa
esposti dal Sistema Tessera Sanitaria. Tali dati non comprendono le spese
sanitarie e i rimborsi per i quali l’assistito abbia manifestato l’opposizione di
cui al punto 2.4.
2.1.2. L’Agenzia delle entrate, tramite sistemi automatici,
invoca il servizio massivo di cooperazione applicativa (servizio web service
massivo) trasmettendo al Sistema Tessera Sanitaria la lista dei codici fiscali
che rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione
pre-compilata e dei familiari a carico come indicati nelle Certificazioni
Uniche trasmesse all’Agenzia delle entrate nei termini previsti dall’articolo 2
del decreto legislativo n. 175 del 2014.
2.1.3. Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce, per ciascun
soggetto, i totali di spesa ed i totali dei rimborsi aggregati in base alle
tipologie di spesa di cui al punto 1.4, ad esclusione delle spese sanitarie e
dei rimborsi per i quali l’assistito abbia manifestato l’opposizione di cui al
punto 2.4.
2.1.4. L’Agenzia delle entrate elabora i dati relativi alle
spese sanitarie e ai rimborsi messi a disposizione dal Sistema Tessera
Sanitaria con sistemi automatici, determinando l’importo complessivo delle
spese agevolabili ai fini fiscali da utilizzare per la dichiarazione dei
redditi pre-compilata. I sistemi di elaborazione dell’Agenzia delle entrate li
suddividono in:
- spese automaticamente agevolabili, secondo la legislazione
fiscale vigente;
- spese agevolabili solo a particolari condizioni.
2.2. Accesso ai dati
aggregati relativi alle spese sanitarie
2.2.1. In fase di accesso alla dichiarazione pre-compilata,
il contribuente visualizza nell’elenco delle informazioni attinenti la
dichiarazione pre-compilata di cui al punto 3.1, lettera b), del provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015 i seguenti dati
riferibili anche ai familiari a carico con esclusione di quelli per i quali sia
stata manifestata l’opposizione di cui al punto 2.4:
a) totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili
e dei relativi rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa di cui al
punto 1.4;
b) totale delle spese sanitarie agevolabili solo in presenza
di particolari condizioni e dei relativi rimborsi aggregati in base alle
tipologie di spesa di cui al punto 1.4.
Il totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili
viene, inoltre, esposto, secondo la legislazione fiscale vigente, negli
appositi campi della dichiarazione pre-compilata, al netto delle relative spese
rimborsate di cui al punto 1.1, lettera b), riferibili al medesimo anno
d’imposta.
Se il familiare risulta a carico di più contribuenti, le
spese vengono inserite nelle dichiarazioni pre-compilate di questi ultimi in proporzione
alla percentuale di carico.
2.2.2. I rimborsi delle spese sanitarie, dovuti alla mancata
erogazione totale o parziale della prestazione sanitaria ed erogati in
un’annualità diversa da quella in cui è stato effettuato il relativo pagamento,
sono inseriti nella dichiarazione pre-compilata del contribuente nel quadro
relativo ai redditi assoggettati a tassazione separata. Se la spesa sanitaria
oggetto del rimborso non è stata portata in detrazione nella dichiarazione dei
redditi relativa all’anno in cui è stata sostenuta, il contribuente può
modificare la dichiarazione pre-compilata eliminando dai redditi assoggettati a
tassazione separata l’importo del relativo rimborso.
2.2.3. Le informazioni di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 sono
rese disponibili ai CAF e ai professionisti abilitati, nonché ai sostituti
d’imposta, preventivamente delegati dal contribuente con le modalità di cui al
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015, e
ai dipendenti dell’Agenzia delle entrate incaricati di fornire assistenza ai
contribuenti in relazione alla dichiarazione pre-compilata.
2.3. Consultazione
dei dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie da parte del contribuente
2.3.1. Ai fini dell’eventuale consultazione dei dati delle spese
sanitarie indicati nella dichiarazione pre-compilata, a partire dal 15 aprile
di ciascun anno il contribuente può verificare sul sito dell’Agenzia delle
entrate nell’area autenticata, tramite il servizio di interrogazione puntuale
in cooperazione applicativa (servizio web service puntuale) esposto dal Sistema
Tessera Sanitaria, le informazioni di dettaglio di cui al punto 1.3 del
presente provvedimento relative alle singole spese sanitarie e ai rimborsi,
anche con riferimento a alle spese e ai rimborsi relativi ai familiari a
carico, ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali
l’assistito abbia manifestato l’opposizione di cui al punto 2.4.
2.3.2. Le informazioni di dettaglio di cui al punto 1.3 del
presente provvedimento non possono essere visualizzate né dai dipendenti
dell’Agenzia delle entrate, in sede di assistenza, né dai soggetti delegati che
accedono alla dichiarazione pre-compilata con le modalità di cui al
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015.
2.4. Opposizione
dell’assistito a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati relativi
alle spese sanitarie
2.4.1. Ciascun assistito può esercitare la propria
opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate, con relativa cancellazione,
i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente e ai
rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni parzialmente o
completamente non erogate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi
pre-compilata. Se l’assistito è un familiare a carico i dati relativi alle
spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato l’opposizione non sono
visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico, né nell’elenco delle
informazioni attinenti la dichiarazione pre-compilata di cui al punto 2.2.1 né
nella fase di consultazione dei dati di dettaglio di cui al punto 2.3.1.
2.4.2. A partire dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento, l’opposizione di cui al punto 2.4.1 viene manifestata con le
seguenti modalità:
a) nel caso di scontrino parlante, non comunicando al
soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera
sanitaria;
b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla
struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.
L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal
medico/struttura sanitaria.
2.4.3. Le disposizioni di cui al punto 2.4.2, lettera b),
non si applicano con riferimento alle spese sanitarie sostenute nel corso del
2015.
2.4.4. Oltre a quanto previsto al punto 2.4.2, già a partire
dal 2016 per i dati relativi all’anno 2015, l’opposizione può essere
effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 1° al 28 febbraio dell’anno
successivo al periodo d’imposta di riferimento, accedendo all’area autenticata
del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria
TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle
entrate. L’assistito può consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare
le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all’invio dei
relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle entrate
per l’elaborazione della dichiarazione pre-compilata. L’opposizione
all’utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta la cancellazione
degli stessi e l’automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.
2.4.5. Con riferimento alle sole spese sostenute nell’anno
2015, dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, l’assistito, in alternativa alla
modalità di cui al punto precedente, può esercitare l’opposizione a rendere
disponibili all’Agenzia delle entrate i dati aggregati relativi ad una o più
tipologie di spesa di cui al punto 1.4 del presente provvedimento, comunicando
all’Agenzia delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il
proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici esposti nel modello di cui
all’allegato 1 e il numero di identificazione posto sul retro della tessera
sanitaria con la relativa data di scadenza. L’opposizione all’utilizzo dei dati
relativi ad una tipologia di spesa comporta la cancellazione degli stessi e
l’automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.
Per effettuare la comunicazione l’assistito può:
a) inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica che
sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate;
b) telefonare al Centro di assistenza multicanale
dell’Agenzia delle entrate mediante l’utilizzo dei numeri 848.800.444 -
0696668907 (da cellulare) - +39 0696668933 (da estero);
c) recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio
territoriale dell’Agenzia delle entrate e consegnare l’apposito modello di
richiesta di opposizione di cui all’allegato 1 del presente provvedimento.
Se l’assistito utilizza le modalità di cui alle lettere a) e
b) può inviare il modello di richiesta di opposizione di cui all’allegato 1 o
fornire le informazioni sopra indicate in forma libera.
In tutti i casi di utilizzo del modello di cui all’allegato
1, alla richiesta occorre allegare copia del documento di identità, mentre
nell’ipotesi di richiesta in forma libera è sufficiente indicare il tipo di
documento di identità, il numero e la scadenza dello stesso.
2.4.6. A seguito della richiesta di opposizione rilevata
secondo quanto previsto dal punto 2.4.5, il servizio sincrono del Sistema
Tessera Sanitaria consente la gestione della richiesta secondo le seguenti
modalità:
- il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce dall’Agenzia delle
entrate il codice fiscale ovvero la lista dei codici fiscali da elaborare, con
l’indicazione per ogni codice fiscale di una o più tipologie di spesa da
escludere, e conseguentemente cancellare, come richiesto dal medesimo
assistito;
- il Sistema Tessera Sanitaria cancella per ogni codice
fiscale tutte le spese sanitarie e i rimborsi afferenti alle tipologie di spesa
escluse;
- il Sistema Tessera Sanitaria comunica all’Agenzia delle
entrate l’esito dell’operazione effettuata.
2.4.7. L’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie e
dei rimborsi può essere esercitata direttamente dall’assistito che abbia
compiuto i sedici anni d’età. Se l’assistito non ha compiuto i sedici anni
d’età o è incapace d’agire l’opposizione viene effettuata per suo conto dal
rappresentante o tutore.
2.4.8. Resta ferma la possibilità per il contribuente di
inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella
successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione pre-compilata,
purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie
previsti dalla legge.
3. Registrazione
delle operazioni di trattamento degli accessi sui dati relativi alle spese
sanitarie
3.1. Tutte le operazioni di trattamento sui dati sanitari
effettuate da parte dell’Agenzia delle entrate, nonché quelle di consultazione
effettuate dal contribuente sono tracciate.
In particolare, vengono registrati in appositi file di log i
dati relativi a:
a) codice identificativo del soggetto fisico ovvero del
processo automatico che accede ai dati;
b) data e ora dell’esecuzione;
c) modalità di utilizzo dei dati:
- elaborazione ai fini di totalizzazione;
- visualizzazione dei dati di dettaglio, da parte dei soli
contribuenti;
- codice fiscale dei contribuenti e dei familiari a carico
di cui vengono prelevati i dati.
I file di log di tracciamento delle operazioni di
consultazione sono conservati per un periodo di 12 mesi.
4. Consultazione del
Garante per la protezione dei dati personali
4.1. Il Garante per la protezione dei dati personali è stato
consultato all’atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi
dell’articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante si
è espresso con il provvedimento n. 451 del 30 luglio 2015.
Motivazioni
L’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175, dispone che l’Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione
della dichiarazione dei redditi, può utilizzare i dati di cui all'articolo 50,
comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
L’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175, dispone che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei
redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le
farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le
strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di
assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per
l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi
e degli odontoiatri, inviano al Sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalità
previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008,
attuativo dell'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ad
esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a
disposizione dell'Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le modalità
operative relative alla trasmissione telematica dei dati sono rese disponibili
sul sito internet del Sistema Tessera Sanitaria.
Il comma 5 del medesimo articolo 3 prevede che con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità
garante per la protezione dei dati personali, siano stabilite le modalità
tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3.
Il presente provvedimento definisce, pertanto, le modalità
tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione
della dichiarazione dei redditi pre-compilata.
Considerato che il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce le
informazioni relative alle spese sanitarie sostenute da tutti i soggetti, con i
relativi rimborsi, mentre l’Agenzia delle entrate riceve dal Sistema Tessera
Sanitaria le informazioni riguardanti i soli contribuenti che rientrano nella
platea dei destinatari della dichiarazione pre-compilata, ai sensi dell’art. 1
del decreto legislativo n. 175 del 2014, nel presente provvedimento è definito
"assistito" il soggetto che sostiene la spesa sanitaria ed
eventualmente manifesta l’opposizione al trattamento dei dati da parte
dell’Agenzia delle entrate, mentre è definito "contribuente" il
cittadino che a partire dal 15 aprile riceve la dichiarazione pre-compilata con
i dati delle spese sanitarie e può effettuare la consultazione anche puntuale
di tali dati come specificato nel punto 2.3 del presente provvedimento.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art.
67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
- Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma
1).
- Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa
di riferimento:
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali.
- Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti
pubblici (art. 50, commi-5 bis e 7), convertito con modificazioni dalla legge
24 novembre 2003, n. 326.
- Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante
disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi
pre-compilata.
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del
23 febbraio 2015.
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