Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Disturbo
di identità di genere - Trattamento medico chirurgico - Detraibilità della
spesa - Art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR
Esposizione del quesito
L’istante è stata autorizzata dal Tribunale di ..., previo
accertamento del "disturbo di identità di genere", a sottoporsi a
trattamento medico chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali.
In base a tale autorizzazione, l’istante intende sostenere,
in una clinica specializzata, un intervento di "metoidioplastica",
che consiste nella ricostruzione degli organi genitali maschili, del costo
complessivo di euro 11.000,00.
L’istante chiede se le spese relative all’intervento sopra
descritto rientrino fra le spese sanitarie detraibili ai fini dell’IRPEF, ai
sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante è del parere che l’intervento di
"metoidioplastica" non sia un intervento di chirurgia estetica e,
pertanto, ritiene di poter detrarre le spese relative all’intervento quali
spese sanitarie, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’art. 15, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle Imposte
sui Redditi (TUIR) consente la detrazione dall’imposta lorda di un importo pari
al 19 per cento delle spese sanitarie, per la parte che eccede euro 129,11,
costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica,
diverse da quelle indicate nell’art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese
chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie
in genere.
La circolare del Ministero delle finanze n. 25 del 6 febbraio
1997 ha specificato che, relativamente alle spese per le quali può risultare
dubbio l'inquadramento tra le spese sanitarie detraibili, occorre fare
riferimento ai provvedimenti del Ministero della Salute che contengono l’elenco
delle specialità farmaceutiche, delle protesi, delle prestazioni
specialistiche, eccetera.
Per quanto riguarda il procedimento di rettificazione di
attribuzione di sesso, la disciplina di riferimento è recata dalla legge 14
aprile 1982, n. 164, così come modificata dal d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150,
secondo cui "la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale
passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello
enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi
caratteri sessuali.".
L’adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante
trattamento medico-chirurgico, quando risulta necessario, è autorizzato,
quindi, dal tribunale (cfr. art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011).
Nella fattispecie rappresentata dall’istante, dalla sentenza
inviata risulta che la CTU medico-psichiatrica eseguita sulla contribuente ha
accertato che "il quadro clinico è compatibile con i criteri nosografici
del disturbo di identità di genere" e che non emergono controindicazioni
di tipo psicopatologico all’adeguamento dei caratteri sessuali ex art. 3 della
legge n. 164 del 1982.
Il Tribunale di ..., attesa anche la ratio della legge n.
164 del 1982, diretta a consentire un mezzo terapeutico efficace per la tutela
della salute psichica del richiedente e per il conseguente suo inserimento nei
normali rapporti sociali, a seguito delle indagini esperite dal CTU ha
autorizzato, quindi, la contribuente a sottoporsi a trattamento medico
chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali.
Riguardo la possibilità di ricondurre nell’ambito dell’art.
15, comma 1, lett. c), del TUIR le spese sostenute per l’intervento di
"metoidioplastica", che consiste nella ricostruzione degli organi
genitali maschili, da effettuarsi al fine di adeguare i propri caratteri
sessuali, il Ministero della Salute, interpellato sul punto, ha precisato, in
via preliminare, che "il disturbo dell’identità di genere è catalogato fra
i disturbi mentali del DSM-IV (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali)
e ne viene definito affetto, per l’ottenimento del consenso per il cambio di
sesso, solo chi non ha psicopatologia associata.".
Il Ministero della Salute ha precisato poi che "il
trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164/82 è necessario nel
solo caso in cui occorre assicurare al soggetto uno stabile equilibrio
psicofisico, ossia nel solo caso in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e
la psicosessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei
propri organi sessuali. Così connotato, tale trattamento è indubitabilmente una
prestazione sanitaria con finalità terapeutiche, inclusa nei Livelli essenziali
di assistenza garantiti dal Ssn ed erogata anche in strutture pubbliche e
accreditate...".
In relazione al caso specifico, il Ministero della Salute,
esaminata la documentazione, ha affermato che sussistono "le condizioni
per qualificare l’intervento come "medico-sanitario" con finalità di
cura.".
Sulla base delle precisazioni fornite dal Ministero della
Salute, la scrivente ritiene che le spese per l’intervento di
"metoidioplastica" rientrino tra le spese sanitarie detraibili ai
sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.
Per poter fruire della detrazione è necessario che dalla
fattura del centro accreditato presso cui è eseguita la prestazione sanitaria
risulti la descrizione della prestazione stessa.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi
enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano
puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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