Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza,
la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in
materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori,
fatta all'Aja il 19 ottobre 1996
Art.1 - Autorizzazione
alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare
la Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,
l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di
misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, di seguito
denominata: «Convenzione».
Art.2 - Ordine di
esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dall'articolo 61, paragrafo 2, lettera a), della medesima.
Art.3 - Autorità
centrale italiana
1. Ai fini della presente legge si intende per «autorità
centrale italiana» la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art.4 - Clausola di
invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella
presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate all'attuazione delle
disposizioni della presente legge vi provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art.5 - Entrata in
vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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