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martedì 28 luglio 2015

PMI - Orari 2015 visite fiscali INPS per malattia dipendenti

PMI, Nota del 27 luglio 2015

Orari di reperibilità per le visite fiscali INPS ai lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia: certificato medico, ispezioni, sanzioni.

In caso di assenza dal lavoro per malattia il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato medico, rendendosi reperibile nel domicilio indicato per le visite fiscali dell’INPS. Tra gli obblighi del medico figura invece l’invio telematico dell’attestato medico all’Istituto di Previdenza, entro il giorno seguente a quello in cui è iniziato l’evento, mentre il lavoratore dovrà provvedere alla trasmissione della copia del documento al datore di lavoro entro due giorni (basta il numero di protocollo, con cui l’azienda può verificare l’attestato sul sito INPS).

Visite fiscali
Il lavoratore deve quindi sottostare alle visite fiscali, accertamenti sanitari diretti a controllare la giustificazione dell’assenza in caso di infermità (ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori). Le visite possono essere predisposte sia dal datore di lavoro sia dall’INPS. Sono interessati, con orari differenti, sia i lavoratori dipendenti del settore pubblico sia quelli del privato.

Reperibilità 2015
È necessario garantire la reperibilità in specifiche fasce orarie, che sono cambiate dal 1 gennaio 2015 come segue:

-         statali e personale enti locali: reperibilità per l’intera settimana, festività comprese, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00;

-         lavoratori settore privato: reperibilità intera settimana compresi week-end e festivi, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

Esenzioni
Il Jobs Act ha esteso ai dipendenti del settore privato l’esclusione dalla reperibilità in caso di malattie gravi (per poter seguire terapie salvavita anche in orari di visita fiscale), a fronte della presentazione al datore di lavoro e all’INPS della documentazione medica attestante la malattia. L’elenco sulle terapie che dispensano dalla reperibilità è contenuto – nel caso dei dipendenti pubblici – nell’art. 10 del Decreto Legge 15 settembre 2000, secondo cui i giorni di malattia esenti da visita fiscale sono quelli del ricovero, anche in day hospital, per eseguire la terapia (in questo caso non serve il certificato medico). In generale, dunque, non vi è obbligo di reperibilità in caso di assenza dal lavoro per:

-         malattia in cui a rischio è la vita stessa del dipendente;

-         infortunio sul lavoro;

-         patologie per cause di servizio;

-         gravidanza a rischio;

-         ricovero ospedaliero;

-         eventi morbosi connessi all’invalidità attestata.

Comparto Scuola
Per il personale del comparto Scuola è il Dirigente Scolastico che può richiedere visite fiscali sin dal primo giorno di malattia, solo per assenze immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (art. 55-septies, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001).

Medico fiscale
Il medico fiscale è tenuto a verificare le condizioni fisiche del soggetto e analizzare la patologia riportata all’interno del documento di malattia. Qualora ve ne sia la necessità, il medico avrà facoltà di prolungare la diagnosi di 48 ore (2 giorni). Successivamente all’accertamento della diagnosi, sarà possibile effettuare variazioni oppure sollecitare il dipendente a sottoporsi a un controllo specialistico.

Assenza ingiustificata
Le sanzioni previste per il lavoratore nel caso di assenza ingiustificata nelle fasce di reperibilità, o nel caso di impossibilità all’accesso o al controllo, sono pari alla decurtazione della retribuzione nella misura:

-         del 100% per i primi 10 giorni di patologia;

-         del 50% per le giornate successive.

Il lavoratore ha comunque 15 giorni di tempo per fornire una giustificazione valida per la sua assenza immotivata come ad esempio l’allontanamento dal domicilio per visite, accertamenti diagnostici o prestazioni (in questi casi occorre comunque fornire al datore di lavoro una comunicazione preventiva).

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