Orari di reperibilità
per le visite fiscali INPS ai lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti
per malattia: certificato medico, ispezioni, sanzioni.
In caso di assenza dal lavoro per malattia il lavoratore
deve farsi rilasciare il certificato medico, rendendosi reperibile nel
domicilio indicato per le visite fiscali dell’INPS. Tra gli obblighi del medico
figura invece l’invio telematico dell’attestato medico all’Istituto di
Previdenza, entro il giorno seguente a quello in cui è iniziato l’evento,
mentre il lavoratore dovrà provvedere alla trasmissione della copia del
documento al datore di lavoro entro due giorni (basta il numero di protocollo,
con cui l’azienda può verificare l’attestato sul sito INPS).
Visite fiscali
Il lavoratore deve quindi sottostare alle visite fiscali,
accertamenti sanitari diretti a controllare la giustificazione dell’assenza in
caso di infermità (ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori). Le
visite possono essere predisposte sia dal datore di lavoro sia dall’INPS. Sono
interessati, con orari differenti, sia i lavoratori dipendenti del settore
pubblico sia quelli del privato.
Reperibilità 2015
È necessario garantire la reperibilità in specifiche fasce
orarie, che sono cambiate dal 1 gennaio 2015 come segue:
-
statali e personale enti locali: reperibilità
per l’intera settimana, festività comprese, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00
alle 18:00;
-
lavoratori settore privato: reperibilità intera
settimana compresi week-end e festivi, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00
alle 19:00.
Esenzioni
Il Jobs Act ha esteso ai dipendenti del settore privato
l’esclusione dalla reperibilità in caso di malattie gravi (per poter seguire
terapie salvavita anche in orari di visita fiscale), a fronte della
presentazione al datore di lavoro e all’INPS della documentazione medica
attestante la malattia. L’elenco sulle terapie che dispensano dalla
reperibilità è contenuto – nel caso dei dipendenti pubblici – nell’art. 10 del
Decreto Legge 15 settembre 2000, secondo cui i giorni di malattia esenti da
visita fiscale sono quelli del ricovero, anche in day hospital, per eseguire la
terapia (in questo caso non serve il certificato medico). In generale, dunque,
non vi è obbligo di reperibilità in caso di assenza dal lavoro per:
-
malattia in cui a rischio è la vita stessa del
dipendente;
-
infortunio sul lavoro;
-
patologie per cause di servizio;
-
gravidanza a rischio;
-
ricovero ospedaliero;
-
eventi morbosi connessi all’invalidità
attestata.
Comparto Scuola
Per il personale del comparto Scuola è il Dirigente
Scolastico che può richiedere visite fiscali sin dal primo giorno di malattia,
solo per assenze immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative
(art. 55-septies, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001).
Medico fiscale
Il medico fiscale è tenuto a verificare le condizioni
fisiche del soggetto e analizzare la patologia riportata all’interno del
documento di malattia. Qualora ve ne sia la necessità, il medico avrà facoltà
di prolungare la diagnosi di 48 ore (2 giorni). Successivamente
all’accertamento della diagnosi, sarà possibile effettuare variazioni oppure
sollecitare il dipendente a sottoporsi a un controllo specialistico.
Assenza
ingiustificata
Le sanzioni previste per il lavoratore nel caso di assenza
ingiustificata nelle fasce di reperibilità, o nel caso di impossibilità
all’accesso o al controllo, sono pari alla decurtazione della retribuzione
nella misura:
-
del 100% per i primi 10 giorni di patologia;
-
del 50% per le giornate successive.
Il lavoratore ha comunque 15 giorni di tempo per fornire una
giustificazione valida per la sua assenza immotivata come ad esempio
l’allontanamento dal domicilio per visite, accertamenti diagnostici o prestazioni
(in questi casi occorre comunque fornire al datore di lavoro una comunicazione
preventiva).
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