Articolo 1 - Piano
straordinario di assunzioni del personale docente
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall'articolo 1, comma 95, della Legge, è indetta, per l'anno scolastico
2015/2016, una procedura di assunzione in attuazione delle fasi di cui alle
lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 98, della medesima Legge (piano
straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado).
2. La procedura di assunzione è finalizzata alla copertura
di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto rimasti vacanti
e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per
il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del Testo Unico, nonché
per la copertura dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla Legge e
ripartiti per gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, per
tipologia di posto e per regioni.
3. Il piano straordinario di assunzioni è attuato secondo le
fasi descritte, in ordine di sequenza, all'articolo 1, comma 98, della Legge e
richiamate all'articolo 3 del presente decreto.
Articolo 2 - Destinatari
del piano straordinario di assunzioni
1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 96,
della Legge, possono partecipare al piano straordinario di assunzioni di cui
alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 98, le seguenti categorie di
aspiranti:
a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata
in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per
titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24
settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,
concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di
personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata
in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale
docente di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con
i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio
2014-2017.
Non possono partecipare al piano straordinario di
assunzioni:
- i soggetti iscritti nelle graduatorie dei concorsi per
titoli ed esami banditi anteriormente all'anno 2012, per effetto di quanto
disposto dall'articolo 1, comma 95, primo periodo, della Legge;
- il personale già assunto quale docente a tempo
indeterminato alle dipendenze dello Stato anche se presente nelle graduatorie
di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 96, della Legge ed
indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di
istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto, per effetto di quanto
disposto dall'articolo 1, comma 104, primo periodo, della Legge;
- i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento che
non abbiano sciolto la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il
30 giugno 2015, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 104, secondo
periodo, della Legge.
Articolo 3 - Fasi del
piano straordinario di assunzioni - Posti disponibili
1. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo
le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate, ai sensi
dell'articolo 1, comma 98, della Legge:
a) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e
b), del presente decreto, sono assunti, nel limite dei posti rimasti vacanti e
disponibili in organico di diritto all'esito delle operazioni di immissione in
ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico secondo le ordinarie procedure
di cui all'articolo 399 del Testo Unico, di competenza degli Uffici scolastici
regionali;
b) in deroga all'articolo 399 del Testo Unico, i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, che non
risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla
lettera a) del presente articolo, sono assunti, con decorrenza giuridica al
primo settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di
diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a) del presente
articolo, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100 della Legge;
c) in deroga all'articolo 399 del Testo Unico, i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 1 lettere a) e b), del presente decreto che non
risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle
lettere a) o b) del presente articolo, sono assunti, con decorrenza giuridica
al primo settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1 allegata
alla Legge, secondo la procedura nazionale di cui all'articolo 1, comma 100,
della medesima Legge. Con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico
Regionale si provvede alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le
classi di concorso sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni
scolastiche ricondotto nel limite delle graduatorie di cui all'articolo 1,
comma 96 della Legge.
2. Con il presente Decreto vengono indette le procedure di
assunzione relative alle fasi di cui all'articolo 1, comma 98, lettere b) e c),
della Legge.
Articolo 4 - Domanda
di partecipazione al piano assunzionale: termini e modalità di presentazione
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e
b), del presente decreto che intendono partecipare alle fasi, in ordine di
sequenza, relative alle procedure nazionali del piano straordinario di
assunzioni di cui all'articolo 1, comma 98, lettere b) e c), della Legge,
devono presentare un'unica domanda, esclusivamente attraverso Polis -
"Presentazione On-line delle Istanze" - raggiungibile dalla home page
del sito internet del Ministero www.istruzione.it.
2. A tal fine è pubblicato apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - IV serie speciale - "Concorsi ed Esami"
del 21 luglio 2015. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Le comunicazioni con i soggetti destinatari del piano
straordinario di assunzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b),
del presente decreto, ovvero la domanda di assunzione, l'espressione delle
preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono
esclusivamente attraverso l'uso del sistema informativo gestito dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, in deroga agli articoli 45, comma
2, e 65 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
4. Le domande presentate con modalità diversa da quella
indicata al precedente comma 3 non sono prese in considerazione.
5. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, scelgono con
la domanda, ai sensi dell'art. 1, comma 97 della Legge, per quale delle due
categorie essere trattati.
6. I soggetti che presentano domanda per la partecipazione
alle fasi di cui all'articolo 3, lettere b) e c), se in possesso della relativa
specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra i posti di sostegno ed i
posti comuni.
7. Gli aspiranti esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza
tra tutte le province, a livello nazionale.
8. I candidati possono presentare la domanda, secondo le
modalità descritte ai precedenti commi, a partire dalle ore 9.00 del 28 luglio
2015 e fino alle ore 14.00 del 14 agosto 2015.
Articolo 5 - Trattazione
della domanda - Procedura di assunzione
1. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le
iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), del presente decreto rispetto agli iscritti nelle
graduatorie ad esaurimento, e, in subordine, in base al punteggio posseduto per
ciascuna classe di concorso.
2. Per ciascuna iscrizione in graduatoria e secondo l'ordine
di cui al comma precedente, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun
soggetto è assunto, sono determinate scorrendo, nell' ordine, le province
secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto
secondo la preferenza indicata.
3. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le
province non si procede all'assunzione.
Articolo 6 - Accettazione
e rinuncia
1. I soggetti accettano, espressamente, la proposta di assunzione
per provincia, grado di istruzione, classe di concorso, tipo posto entro il
termine di dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di
cui all'articolo 4, comma 3.
2. In caso di mancata accettazione nel termine e con le
modalità predette i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 lettere a) e b),
del presente decreto non possono essere destinatari di ulteriori proposte di
assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di
assunzione.
3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione
eventualmente effettuata in una fase del piano straordinario di assunzioni non
partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle
rispettive graduatorie.
4. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle
rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in alcuna delle fasi delle
operazioni di nomina di cui all'articolo 3 del presente decreto.
5. Le proposte di nomina e le assunzioni disposte per
effetto dell'accettazione delle proposte sono pubblicate sull'albo
istituzionale del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca
(www.istruzione.it) nonché sugli albi istituzionali degli Uffici Scolastici
Regionali competenti.
Articolo 7 - Decorrenza
di nomina e assegnazione di sede
1. Le nomine effettuate entro il 15 settembre 2015
comportano l'immediata presa di servizio.
In caso di nomine effettuate successivamente al 15 settembre
2015 l'assegnazione della sede avviene al termine della relativa fase salvo che
l'aspirante nominato in ruolo sia titolare di contratto di supplenza diverso da
quello per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avverrà dal
1° settembre 2016 per i soggetti impegnati in supplenze annuali e al 1° luglio
2016, ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola
secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al
termine delle attività didattiche.
2. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro
è subordinata alla effettiva presa di servizio presso la sede assegnata.
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