Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5
maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei
settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi
di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali
Art.1
1. Il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante
disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di
sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di
razionalizzazione delle strutture ministeriali, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5
MAGGIO 2015, N. 51
All'articolo 1:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «fideiussione bancaria»
sono inserite le seguenti: «o assicurativa»;
al secondo periodo, dopo le parole: «fideiussione bancaria»
sono inserite le seguenti: «o assicurativa»;
al terzo periodo, dopo le parole: «fideiussione bancaria»
sono inserite le seguenti: «o assicurativa»;
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Al fine di garantire l'efficiente qualità dei
servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e l'efficace gestione
dei relativi servizi in relazione alla cessazione del regime europeo delle
quote latte e all'attuazione della nuova politica agricola comune (PAC), alla
cessazione della partecipazione del socio privato alla società di cui
all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
l'AGEA provvede, in coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le
linee guida per lo sviluppo del SIAN, alla gestione e allo sviluppo del SIAN
direttamente, o tramite società interamente pubblica nel rispetto delle
normative europee in materia di appalti, ovvero attraverso affidamento a terzi
mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi a tal fine della
società CONSIP Spa, attraverso modalità tali da assicurare comunque la piena
operatività del sistema al momento della predetta cessazione. La procedura ad
evidenza pubblica è svolta attraverso modalità tali da garantire la
salvaguardia dei livelli occupazionali della predetta società di cui
all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo n. 99 del 2004 esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'AGEA provvede
all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 2:
al comma 1, capoverso 4-ter.1:
alla lettera c), le parole: «ma meno del» sono sostituite
dalle seguenti: «e fino al»;
dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) alle aziende che abbiano superato di oltre il 12 per
cento e fino al 30 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel
limite del 6 per cento del predetto quantitativo;
c-ter) alle aziende che abbiano superato di oltre il 30 per
cento e fino al 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel
limite del 6 per cento del predetto quantitativo;
c-quater) alle aziende che abbiano superato di oltre il 50
per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per
cento del predetto quantitativo»;
al comma 3:
alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) al comma 3, quarto periodo, le parole: "due punti
percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "quattro punti percentuali"»;
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole:
"dell'azienda" è inserita la seguente: "cessionaria"».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «il 20 per cento del relativo
settore» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento del relativo settore,
ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni
interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica come
definita ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE)
n. 1308/2013, la medesima condizione si intende verificata se l'organizzazione
interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle
richiamate attività economiche pari ad almeno il 51 per cento del relativo
settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, nella circoscrizione
economica, e comunque almeno il 15 per cento delle medesime a livello
nazionale»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «sentita la» sono sostituite
dalle seguenti: «previa intesa in sede di» e sono aggiunte, infine, le seguenti
parole: «a livello nazionale ovvero in ciascuna circoscrizione economica»;
al quinto periodo, le parole: «, nonché degli imprenditori e
dei lavoratori del settore agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «e dei
lavoratori del settore agricolo e agro-alimentare»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le organizzazioni interprofessionali, nella
redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti
o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al
minuto di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento
(UE) n. 1308/2013, garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive
modificazioni, e delle relative norme attuative»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo
164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013» sono soppresse;
al comma 4, primo periodo, le parole: «su richiesta
dall'organizzazione interprofessionale» sono sostituite dalle seguenti: «su
richiesta dell'organizzazione interprofessionale»;
al comma 6:
al primo periodo, dopo le parole: «gli operatori del
settore» sono inserite le seguenti: «, del prodotto ovvero del gruppo di
prodotti»;
al secondo periodo, le parole: «a euro 50.000 in ragione del
valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime» sono sostituite
dalle seguenti: «a euro 50.000, in ragione dell'entità della violazione,
ovvero, in caso di violazione di regole relative all'applicazione di
contratti-tipo, fino al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in
violazione delle medesime»;
al terzo periodo, le parole: «e all'irrogazione delle
sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'irrogazione delle sanzioni»;
al quinto periodo, le parole: «sono versate all'entrata»
sono sostituite dalle seguenti: «sono versati all'entrata»;
al comma 7, secondo periodo, le parole: «il 35 per cento del
relativo settore» sono sostituite dalle seguenti: «il 40 per cento del relativo
settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di
organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione
economica, la medesima condizione si intende verificata se l'organizzazione
interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle
richiamate attività economiche pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore,
ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, nella circoscrizione
economica, e comunque almeno il 30 per cento delle medesime a livello
nazionale»;
al comma 10 è aggiunto, infine, il seguente periodo:
«All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, le
parole: "ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n. 173" sono soppresse.».
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: «il miglioramento della qualità
del prodotto» sono inserite le seguenti: «anche ai fini della certificazione e
della lotta alla contraffazione» e le parole da: «a 8 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità
di attuazione del piano di interventi. Per le finalità di cui al presente
comma, il decreto di cui al secondo periodo prevede, in particolare, il
conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) incrementare la produzione nazionale di olive e di olio
extravergine di oliva, senza accrescere la pressione sulle risorse naturali, in
modo particolare sulla risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione della
coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e
l'introduzione di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la
sostenibilità ambientale con quella economica, anche con riferimento all'olivicoltura
a valenza paesaggistica, di difesa del territorio e storica;
b) sostenere e promuovere attività di ricerca per accrescere
e migliorare l'efficienza dell'olivicoltura italiana;
c) sostenere iniziative di valorizzazione del made in Italy
e delle classi merceologiche di qualità superiore certificate dell'olio
extravergine di oliva italiano, anche attraverso l'attivazione di interventi
per la promozione del prodotto sul mercato interno e su quelli internazionali;
d) stimolare il recupero varietale delle cultivar nazionali
di olive da mensa in nuovi impianti olivicoli integralmente meccanizzabili;
e) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione
economica degli operatori della filiera olivicola, in conformità alla
disciplina delle trattative contrattuali nel settore dell'olio di oliva
prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013»;
al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a
14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede, quanto a 4
milioni di euro per l'anno 2015 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
modificato dall'articolo 2 del presente decreto, e, quanto a 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione del
fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2,
lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».
All'articolo 5:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «le imprese agricole» sono
inserite le seguenti: «, anche se costituite in forma cooperativa,», dopo le
parole: «danneggiate da eventi alluvionali» sono inserite le seguenti: «o da
avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l'11° grado della scala
Beaufort» e dopo le parole: «copertura dei rischi» sono inserite le seguenti:
«, nonché le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, che
abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime,
semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi
eccezionali e non più utilizzabili, nell'ambito delle risorse già stanziate,»;
al secondo periodo, le parole: «nel corso degli anni 2014 e
2015» sono sostituite dalle seguenti: «, con priorità per quelli legati alla
diffusione del batterio xylella fastidiosa, del dryocosmus kuriphilus (cinipide
del castagno) e della flavescenza dorata, nel corso degli anni 2013, 2014 e
2015, dando la precedenza, nel caso del cinipide del castagno, alle imprese
agricole che attuano metodi di lotta biologica»;
al comma 3:
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli altri
interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese autorizzati ai
sensi del medesimo comma 1, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di
10 milioni di euro per l'anno 2016.»;
al secondo periodo, le parole: «10 milioni di euro per
l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro per l'anno
2016» e dopo le parole: «legge 23 dicembre 2014, n. 190,» sono inserite le
seguenti: «come modificato dall'articolo 2 del presente decreto,»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà
nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e successive modificazioni, è incrementata,
per gli interventi in conto capitale di cui al comma 2, lettera c), del
medesimo articolo, di 250.000 euro per l'anno 2015 e di 2 milioni di euro per
l'anno 2016. Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che non
hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi e che
operano nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale
intensità, verificatesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la data
di entrata in vigore del presente decreto, individuati ai sensi del comma 4 del
citato articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2014, e successive
modificazioni, possono presentare domanda, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per accedere
agli interventi di cui al primo periodo del presente comma. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 250.000 euro per l'anno 2015 e a 2 milioni
di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, e, per l'anno 2016, mediante
corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai
sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
al comma 4, dopo le parole: «si provvede» sono inserite le
seguenti: «, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 3,».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: «, in particolare nelle regioni del
sud Italia colpite da eventi alluvionali» sono sostituite dalle seguenti:
«nelle regioni del Mezzogiorno» e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:
«Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede altresì
ad accertare le risorse finanziarie assegnate alla predetta gestione nonché i
relativi impegni e gli eventuali residui. Le relazioni di cui al citato
articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 sono trasmesse anche
alle Camere.»;
al comma 2, dopo le parole: «riassegnazione delle risorse
umane» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i soggetti con contratti di
collaborazione, sino alla scadenza dei relativi contratti, previa verifica
della loro funzionalità alle attività da svolgere e senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato» e dopo le parole: «predetta gestione
commissariale» sono inserite le seguenti: «, ferma restando la destinazione dei
finanziamenti per gli interventi previsti nelle regioni del Mezzogiorno»;
al comma 3, dopo le parole: «le competenze» sono inserite le
seguenti: «e le funzioni»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 1, comma 298, primo periodo, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole:
"fino al 30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "fino
al 31 dicembre 2015"».
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Norme per la trasparenza nelle relazioni
contrattuali nelle filiere agricole). - 1. Al fine di garantire la trasparenza
nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione
dei prezzi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle
commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del
sistema agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea
in materia di organizzazione comune dei mercati.
2. Alle commissioni uniche nazionali partecipano, secondo
oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle
associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di
trasformazione, del commercio e della distribuzione.
3. Le commissioni uniche nazionali determinano quotazioni di
prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei
contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa
vigente.
4. Le commissioni uniche nazionali hanno sede presso una o più
borse merci, istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, individuate
secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica
filiera, e operano con il supporto della società di gestione "Borsa merci
telematica italiana Scpa", di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n.
174, e successive modificazioni.
5. In caso di istituzione delle commissioni uniche nazionali
di cui al comma 1, le borse merci e le eventuali commissioni prezzi e sale
contrattazioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura sospendono l'autonoma rilevazione per le categorie merceologiche
per cui le commissioni uniche nazionali sono state istituite e pubblicano le
quotazioni di prezzo determinate ai sensi del comma 3 dalle commissioni uniche
nazionali stesse.
6. Le autonome rilevazioni di cui al comma 5 possono
riprendere la rilevazione e la pubblicazione dei relativi prezzi solo in caso
di revoca delle commissioni uniche nazionali da parte del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali.
7. La partecipazione alle commissioni uniche nazionali di
cui al presente articolo non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di
compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque
denominati. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».
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