OGGETTO:
Imposta municipale propria (IMU) e Tributo per i servizi
indivisibili (TASI). Immobili utilizzati da enti non commerciali per l’attività
di ricerca scientifica. Art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504.
Sono stati chiesti chiarimenti in merito all’applicazione
dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504 agli immobili utilizzati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR) e dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA) destinati esclusivamente allo svolgimento con
modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica.
A tale proposito, gli istanti precisano che:
-
il CNR è un ente di diritto pubblico di ricerca
non commerciale, vigilato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca (MIUR), e dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e
di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile.
A norma dell’art. 3 dello Statuto, il CNR tra le molteplici attività attribuite
alla sua competenza, svolge, promuove e coordina attività di ricerca fondamentale
e applicata di eccellenza;
-
l’ENEA è anch’esso un ente di diritto pubblico
di ricerca non commerciale vigilato dal Ministero dello sviluppo economico.
L’art. 37 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, istitutiva dell’Agenzia, prevede,
come funzioni istituzionali dell’ente, la ricerca e l'innovazione tecnologica,
nonché la prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con
particolare riguardo al settore nucleare e lo sviluppo economico sostenibile.
Tali Enti chiedono se gli immobili da essi posseduti e
utilizzati per lo svolgimento delle attività sopra individuate possano
beneficiare dell’esenzione dall’IMU e dalla TASI ai sensi del menzionato art.
7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, in base al quale sono esenti
“gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta
eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque
assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso
dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali
di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività
di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”.
Al riguardo, occorre, innanzitutto, ricordare che tale
disposizione si applica sia all’IMU che alla TASI in virtù del richiamo effettuato
rispettivamente dall’art. 9, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e
dall’art. 1, comma 3, del D. L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
Per l’excursus normativo e le modalità applicative dell’esenzione
in parola, si rinvia alle istruzioni allegate al modello di dichiarazione
IMU/TASI ENC di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26
giugno 2014.
Sulla base di tali premesse, si ritiene che gli Enti di
ricerca in argomento possano beneficiare dell’esenzione dall’IMU e dalla TASI,
nei limiti previsti dalle norme riportate nelle citate istruzioni ministeriali,
dal momento che per gli stessi sussistono contemporaneamente i requisiti
soggettivo e oggettivo nonché quelli generali e di settore che qualificano le
attività di cui alla lett. i), comma 1, dell’art. 7 del D. Lgs. n. 504 del
1992, come svolte con modalità non commerciali.
Per entrambi gli Enti in discorso è, infatti, soddisfatta,
innanzitutto, la condizione del possesso del requisito soggettivo di cui
all’art. 73 del TUIR. Tale affermazione è fondata anche sulla circostanza che
la legge 29 ottobre 1984, n. 720, relativa all’istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti e organismi pubblici, classifica nella Tabella A3
l’ENEA e il CNR tra gli altri enti e organismi pubblici con finalità non
commerciale.
Inoltre, occorre tenere presente che nell’indice delle
Pubbliche Amministrazioni (IPA), i predetti Enti sono collocati nella tipologia
“Pubbliche Amministrazioni” e nella categoria “Enti e Istituzioni di Ricerca
Pubblici”.
Per quanto concerne, invece, il possesso del requisito
oggettivo, si deve ricordare che le attività di ricerca sono state inserite nel
novero delle attività previste dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n.
504 del 1992 ad opera dell'art. 2, comma 3, del D. L. 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che ha
esteso, a decorrere dal periodo di imposta 2014, l’ambito di applicazione
dell’esenzione in parola anche agli immobili in cui si svolge l’attività di
ricerca scientifica.
Ai fini della sussistenza dei requisiti generali e di
settore, occorre fare riferimento rispettivamente agli artt. 3 e 4 del
Regolamento 19 novembre 2012, n. 200, i quali stabiliscono i parametri per
qualificare le attività di cui alla più volte menzionata lett. i), come svolte
con modalità non commerciali.
Per quanto riguarda, in particolare, l’articolo 3 del
predetto Regolamento n. 200 del 2012, si ritiene che le attività di ricerca
scientifica svolte dal CNR e dall’ENEA siano conformi ai requisiti generali ivi
previsti dal momento che, come riportato da detti Enti, tali attività sono
svolte con modalità non commerciali e sono prive di scopo di lucro e che le
prestazioni di servizi, rese per obbligo di legge, hanno carattere non
economico di natura interna, i cui proventi sono reinvestiti nell’attività di
ricerca e non sono né distribuiti né reinvestibili in caso di scioglimento,
proprio in ragione della natura giuridica pubblica degli Enti stessi.
Con riferimento al possesso, da parte degli Enti istanti dei
requisiti di settore, di cui al richiamato art. 4 del Regolamento n. 200 del
2012, occorre tenere presente che nella “Comunicazione sull’applicazione delle
norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione
concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale - Testo
rilevante ai fini del SEE” - pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. C 008
dell’11 gennaio 2012 pag. 0004 – 0014 (2012/C 8/02) - la Commissione europea ha
precisato che, nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione, “determinate attività delle
università e degli organismi di ricerca non rientrano nell'ambito di
applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Ciò riguarda le principali
attività degli organismi di ricerca, in particolare:
a) le attività di formazione per disporre di maggiori
risorse umane meglio qualificate;
b) le attività di R&S svolte in maniera indipendente in
vista di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la R&S
in collaborazione;
c) la diffusione dei risultati della ricerca”.
La Commissione ha, altresì, chiarito che “le attività di
trasferimento di tecnologia (concessione di licenze, creazione di spin-off e
altre forme di gestione della conoscenza create dagli organismi di ricerca)
rivestono carattere non economico qualora siano “di natura interna” e tutti i
redditi da esse provenienti siano reinvestiti nelle attività principali degli
organismi di ricerca interessati”.
A questo proposito, la Commissione ha richiamato più volte
la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione, GU C 323 del 30.12.2006, chiarendo, in particolare,
che, conformemente alla nota 25 della disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato per “natura interna” si intende una situazione in cui la
gestione della conoscenza degli organismi di ricerca è svolta o da un
dipartimento oppure dall’affiliata di un organismo di ricerca o congiuntamente
con altri organismi di ricerca. L'aggiudicazione a terzi mediante gare di
appalto della fornitura di servizi specifici non pregiudica una natura interna
di siffatte attività.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si ribadisce,
quindi, che tutte le condizioni richieste dalle norme che disciplinano la
materia in argomento risultano soddisfatte sia per il CNR sia per l’ENEA e che,
pertanto, lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, effettuate con
modalità non commerciali, comporta per detti Enti l’applicazione dell’esenzione
dall’IMU e dalla TASI.
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