Pertanto, dallo scorso 25 giugno, data di entrata in vigore
del decreto attuativo, per prestazioni di lavoro accessorio debbono intendersi
le attività lavorative che non diano luogo, con riferimento alla totalità dei
committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile,
annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi
al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei
confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative
possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non
superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
Già dalla lettura della definizione fornita dal legislatore
della riforma emerge un’importante novità. Rispetto al passato, infatti,
sparisce ogni riferimento alla “occasionalità” delle prestazioni.
In sostanza, ai fini della legittimità del contratto
accessorio, è richiesto ora solamente il rispetto dei suddetti parametri
economici, indipendentemente dalla natura delle prestazioni lavorative all’oggetto
del rapporto.
Inoltre, le prestazioni di lavoro accessorio possono essere
altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel
limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile da percettori di prestazioni integrative del
salario o di sostegno al reddito. In questo caso, l'Inps provvederà a sottrarre
dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del
salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle
prestazioni di lavoro accessorio.
Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i
committenti imprenditori o professionisti debbono acquistare, esclusivamente
attraverso modalità telematiche, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente
e datati, il cui valore nominale sarà fissato con decreto del Ministro del lavoro,
tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività
lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
In ogni caso, i cittadini privati potranno continuare ad acquistare
i buoni anche presso le rivendite autorizzate.
Sul punto, occorre
segnalare che, nei giorni scorsi, la Federazione Italiana Tabaccai ha diramato
un comunicato nel quale è stato precisato che, in base ad una convenzione in
essere stipulata con l’Inps e rinnovata lo scorso febbraio, l’emissione dei voucher in tabaccheria equivale
all’acquisto “con modalità telematica”, così come previsto dalla norma in commento.
In attesa della emanazione del citato decreto ministeriale, il
valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro.
Prima dell’inizio della prestazione, i committenti dovranno comunicare
alla Direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità
telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il
codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione
con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.
Il prestatore di lavoro accessorio percepirà il proprio
compenso dal concessionario, successivamente all'accreditamento dei buoni da
parte del beneficiario della prestazione.
Per espressa previsione legislativa, detto compenso è esente
da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o
inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
Sul fronte contributivo, sarà parimenti il concessionario ad
effettuare, per conto del lavoratore, il versamento dei contributi previdenziali alla Gestione
Separata dell'Inps, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del
buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'Inail, in misura pari
al 7 per cento del valore nominale del buono, trattenendo l'importo autorizzato
a titolo di rimborso spese.
Le disposizioni sin qui richiamate trovano applicazione
anche in agricoltura e, nello specifico:
a)
alle attività lavorative di natura occasionale rese
nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da
pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine
e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque
periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
b)
alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui
all'articolo 34, comma 6, del D.p.r. n.633 del 26 ottobre 1972, che non
possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Nel settore agricolo, inoltre, occorre precisare che il
valore economico dei buoni è pari all'importo della retribuzione oraria delle
prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo
stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
Per quanto riguarda il settore pubblico, invece, il ricorso
a prestazioni di lavoro accessorio è consentito unicamente nel rispetto dei
vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle
spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
In relazione, invece, agli stranieri operanti nel nostro
territorio, il decreto attuativo dispone che i compensi percepiti dal
lavoratore accessorio vanno computati ai fini della determinazione del reddito
necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Da ultimo,
si segnala che nella Nota n.4715 del 7 luglio 2015, l’Inail ha precisato che,
contrariamente a quanto disposto dal decreto attuativo, la comunicazione di
inizio della prestazione di lavoro accessorio deve essere inoltrata agli
Istituti previdenziali e non alla Direzione territoriale del lavoro.
Valerio Pollastrini
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